Casa di cura, ospiti al voto per le Comunali: consigli dal presidente del seggio speciale. Niente carcere, ma solo divieto di dimora

Regge l’ipotesi accusatoria, alla luce del materiale probatorio, costituito da intercettazioni e videoriprese. All’uomo, indicato come presidente del seggio speciale all’interno della struttura, è addebitato di avere turbato lo svolgimento della competizione elettorale, approfittando della buonafede di persone anziane. Consequenziale è l’adozione della misura del divieto di dimora, respinta la richiesta della custodia in carcere.

Scenario tranquillo, e proprio per questo adattissimo alla operazione di falsificazione dei risultati delle elezioni per sindaco e Consiglio del Comune i ‘tarocchi’, difatti, arrivano dal seggio speciale allestito all’interno di una casa di cura. A mettere in atto il gioco di prestigio, approfittando della buonafede degli ospiti della struttura, uno degli operativi della casa di cura, nominato “presidente del seggio”. Decisivi, secondo l’accusa, i racconti fatti da alcuni ospiti, che rendono legittima la misura del “divieto di dimora per tre mesi” nel Comune Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza numero 18722/14 depositata oggi . Elezioni. Accusa chiarissima un uomo, in qualità di «presidente del seggio elettorale speciale allestito all’interno» di una casa di cura, in occasione delle «elezioni del sindaco e dei consiglieri» di un Comune siciliano, ha «turbato il regolare svolgimento della competizione elettorale», svoltasi a giugno 2013, «formando falsamente schede ed orientando il voto a favore di alcuni candidati». Linea durissima, quella richiesta dal Pubblico Ministero, che auspica addirittura la misura della «custodia in carcere», mentre, invece, in secondo grado, i Giudici optano per il «divieto di dimora nel Comune». Evidenti, per i Giudici, il «ruolo svolto» dall’uomo e la sua «condotta spregiudicata», così come è lapalissiano il «pericolo di inquinamento probatorio», non azzerato dal «trasferimento» dell’uomo presso un’altra «struttura». Inquinamento probatorio. Ad avviso del difensore dell’uomo, però, il ‘castello’ accusatorio è assai fragile. Innanzitutto perché la «gravità del quadro indiziario» poggia sulle «dichiarazioni rese da alcuni anziani, ultraottantenni e affetti da demenza senile, ospiti della casa di cura». E poi, aggiunge il legale, è risibile il «rischio di inquinamento probatorio», anche tenendo presente che l’uomo è stato «trasferito in altra struttura». Tali obiezioni, però, vengono ritenute non accettabili dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, difatti, mostrano di condividere la ricostruzione della vicenda, come delineata in secondo grado ciò significa che hanno un peso specifico notevole gli «indizi di colpevolezza», ossia le «intercettazioni ambientali, con videoriprese» da cui era emerso che l’uomo «aveva reiteratamente violato il diritto alla segretezza del voto, introducendosi nella cabina elettorale con alcuni elettori e sostituendosi» a loro «nell’apporre il segno di voto». Pochi dubbi, quindi, alla luce delle «immagini captate». E pochi dubbi, aggiungono i giudici, anche sul «ruolo» dell’uomo e sulla «spregiudicatezza dimostrata». Di conseguenza, è assolutamente «concreto» il pericolo che l’uomo «potesse adoperarsi per condizionare le parti offese durante l’ulteriore svolgimento delle indagini preliminari». E tale pericolo non può essere certo «scongiurato dal trasferimento» presso un’altra struttura, soprattutto perché egli «avvalendosi dei rapporti di familiarità con i degenti, avrebbe potuto, anche al di fuori dell’orario di lavoro, esercitare pressioni o raccomandazioni» agli ospiti della casa di cura. Legittima, quindi, la scelta di adottare, nei confronti dell’uomo, il «divieto di dimora» per «impedire» che egli possa «comunicare con gli ospiti della casa di cura». Da valutare come «sproporzionata», invece, la richiesta del Pubblico Ministero di adottare la misura della «custodia in carcere».

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 marzo – 6 maggio 2014, numero 18722 Presidente Fiale – Relatore Amoresano Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 17.10.2013 il Tribunale di Messina, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal P.M. avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Messina del 4.7.2013, applicava nei confronti di P.G., indagato per i reati di cui agli articolo 81 c.p. e 90 comma 2 DPR 16.5.1960 numero 570 capo a , 81 c.p., 88 DPR 16.5.1960 numero 570 capo b , la misura del divieto di dimora nel Comune di Messina per la durata di mesi tre. Premetteva il Tribunale che il GIP, pur ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza con riguardo al capo a, limitatamente al voto esercitato dall'elettrice V. Letteria il 9.6.2013 , aveva valutata come insussistente l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274 co. 1 lett. a c.p.p. Tanto premesso, riteneva il Tribunale che dalle acquisizioni probatorie attività di intercettazione ambientale con video riprese e dichiarazioni di alcuni anziani elettori emergesse che il P., nella qualità di Presidente del seggio elettorale speciale allestito all'interno della Casa di Cura Casa Serena , in occasione delle elezioni del sindaco e dei Consiglieri del Comune di Messina del giugno 2013, avesse turbato il regolare svolgimento della competizione elettorale, formando falsamente schede ed orientando il voto a favore di alcuni candidati. Riteneva poi il Tribunale che, per il ruolo svolto dal P. e per la condotta spregiudicata tenuta, sussistesse il pericolo di inquinamento probatorio a tal fine irrilevante doveva ritenersi il trasferimento presso altra struttura . La misura di massimo rigore richiesta dal P.M. era, però, sproporzionata e le esigenze cautelari prospettate potevano essere salvaguardate adeguatamente anche con il divieto di dimora nel Comune di Messina. 2. Ricorre per cassazione P.G., a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli articolo 81 c.p., 90 co. 2 DPR 570/1960 quanto al fumus commissi delicti ed al periculum libertatis. Il Tribunale ha ritenuto sussistente la gravità del quadro indiziario sulla base delle dichiarazioni rese da alcuni anziani, ultraottantenni e affetti da demenza senile che incide sulla capacità cognitiva , ospiti della casa di cura Casa Serena , che sarebbero stati condizionati nell'esercizio del voto. Ma dalle stesse dichiarazioni delle sig.re B. e V. emergono notevoli dubbi in ordine alla coartazione che sarebbe stata esercitata dal P. Il diritto di voto di tutti gli ospiti della casa di cura è stato esercitato nel rispetto delle norme, ed il P., nella qualità di Presidente del seggio speciale incarico, tra l'altro, neppure richiesto ha operato in modo di garantire il libero esercizio di quel diritto. Il Tribunale poi, in relazione al capo a non argomenta quanto al periculum libertatis. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al reato di cui agli articolo 81 c.p. e 88 DPR 570/1960 in punto di fumus commissi delcti e periculum libertatis. Il Tribunale in ordine ai gravi indizi di colpevolezza si è limitato genericamente a richiamare le valutazioni del GIP ed ha ritenuto sussistente il rischio di inquinamento probatorio, prospettato dal P.M., senza neppure specificare quale fosse siffatto pericolo che deve essere concreto ed attuale . Peraltro, come emerge dagli atti, il ricorrente è stato trasferito in altra sede. Con il terzo motivo, infine, denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla idoneità ed adeguatezza della misura,. La misura disposta non è idonea a tutelare la presunta esigenza cautelare, essendo stato il P. trasferito in altra struttura, e non è adeguata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Va premesso, per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti de libertate , che, secondo giurisprudenza consolidata, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento Cass. sez. 6 numero 2146 del 25.5.1995 . L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex articolo 273 c.p.p. e delle esigenze cautelare di cui all'articolo 274 stesso codice è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito cfr. ex multis Cass. sez. 1 numero 1 769 del 23.3.1995 . Sicchè, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandato al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare . se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie Cass. sez. 4 numero 22500 del 3.5.2007 . 2.1. Tanto premesso, il Tribunale ha rilevato, in ordine agli indizi di colpevolezza che dalle intercettazioni ambientali con video riprese era emerso che l'indagato aveva reiteratamente violato il diritto alla segretezza del voto introducendosi nella cabina elettorale con alcuni elettori e sostituendosi agli stessi nell'apporre il segno di voto . Le immagini captate non lasciavano margini di dubbio in proposito ed avevano trovato conferma nelle dichiarazioni, puntualmente esaminate, di B.R. e V.L. pag. 5,6 . I rilievi del ricorrente a prescindere dalla circostanza che il Tribunale ha, in primo luogo, fatto riferimento alle emergenze delle intercettazioni ambientali con video riprese , propongono una rilettura, non consentita in questa sede, delle dichiarazioni testimoniali e quindi del peso probatorio delle stesse ai fini della gravità del quadro indiziario. 2.2. Il Tribunale ha ampiamente ed adeguatamente argomentato anche in ordine alle esigenze cautelari, avendo evidenziato che il ruolo rivestito dal P. presso la struttura e la spregiudicatezza dimostrata nel porre in essere le condotte contestate, rendevano concreto ed elevato il pericolo che potesse adoperarsi per condizionare le parti offese durante l'ulteriore svolgimento delle indagini preliminari impedendo l'eventuale acquisizione di dichiarazioni a chiarimento o sollecitando la ritrattazione di quanto già emerso” pag. 7 ord. . E tale pericolo non era certo scongiurato dal trasferimento presso altra struttura, dal momento che, avvalendosi dei rapporti di familiarità con i degenti, avrebbe potuto, anche al di fuori dell'orario di lavoro, esercitare pressioni o raccomandazioni . A parte il fatto, che la ditta si era comunque riservata di ritrasferire il P. nella precedente sede. 3. Il Tribunale, infine, ha correttamente motivato in ordine alla idoneità ed adeguatezza della misura applicata. Dopo aver rilevato che la misura di massimo rigore richiesta dal P.M. risultava assolutamente sproporzionata,ha evidenziato che, per evitare il pericolo concreto di inquinamento probatorio, era necessario impedire che il P. potesse comunicare con gli ospiti della Casa di Cura durante lo svolgimento delle indagini preliminari e che, a tale scopo, misura adeguata era quella del divieto di soggiorno in Messina per mesi tre. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.