Bonus anche senza atto integrativo per gli immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione 27 giugno 2013, n. 40/E, ha chiarito che, fatti salvi i presupposti di legge, per i beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati art. 33, comma 3, L. n. 388/2000 , la mancata richiesta del regime fiscale di favore nell’atto di trasferimento non fa venir meno il diritto al beneficio, anche in assenza dell’atto integrativo.

Modalità applicative del regime fiscale di favore. Per i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati trovano applicazione l’imposta di registro pari all’1% e le imposte ipotecaria e catastali in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro 5 anni dal trasferimento. Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire le modalità applicative del regime fiscale di favore nell’ipotesi in cui l’agevolazione in parola non sia stata richiesta dal contribuente nell’atto di acquisto. Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza sentenza 11 giugno 2010, n. 14117 , con la Risoluzione n. 40/2013, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che, in presenza dei presupposti di legge, la mancata richiesta dell’agevolazione fiscale nell’atto di trasferimento non fa decadere il diritto al beneficio, anche in assenza di un atto integrativo. Prima obbligo di presentare un atto integrativo. In un precedente documento di prassi Risoluzione 2 ottobre 2006, n. 110 , infatti, la stessa Agenzia delle Entrate aveva precisato che, in caso di omessa invocazione del beneficio al momento della stipula della compravendita, era possibile rimediare unicamente presentando un atto integrativo redatto nella stessa forma dell’originario , dichiarando di voler beneficiare dell’agevolazione fiscale in esame. Pertanto, in assenza di tale atto integrativo, gli Uffici, almeno fino ad oggi, rigettavano tutte le istanze presentate dai contribuenti per avere la restituzione delle maggiori imposte versate alla stipula dell’atto originario. Adesso attenzione solo ai tempi di utilizzazione edificatoria dell’area. Adesso, con la Risoluzione n. 40/2013, l’Amministrazione finanziaria precisa che, le istanze presentate dai contribuenti per ottenere il rimborso delle maggiori imposte pagate in sede di stipula degli atti nei quali, pur essendoci i presupposti di legge, non è stata invocata l’applicazione del regime agevolato, devono essere accolte anche in sede contenziosa. Per beneficiare del regime fiscale di favore riservato a chi acquista beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, l’unica condizione è che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro 5 anni dal trasferimento .

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