L’articolo 4 della l. numero 260/1958 è applicabile anche nelle ipotesi in cui l’errore di identificazione verta su «distinte e autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell’avvocatura dello Stato» la norma deve essere ricollegata al principio inviolabile del contraddittorio.
In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 4266/2016, depositata il 4 marzo. Il caso. Un avvocato ricorreva per cassazione avverso il provvedimento con cui il Tribunale competente aveva liquidato in suo favore una somma di denaro relativa all’attività professionale posta in essere nell’interesse di un fallimento, nell’ambito di procedimento cautelare per sequestro conservativo, ai sensi degli articolo 82 e 170 d.P.R. numero 115/2002. Il ricorso veniva notificato, tra gli altri, al pubblico ministero e all’Agenzia delle Entrate. Il procedimento di opposizione, di cui all’articolo 170 d. P.R. numero 115/2002, ha carattere di autonomo giudizio contenzioso. La Suprema Corte ha preliminarmente chiarito che il provvedimento di liquidazione degli onorari al professionista, che abbia assistito un soggetto ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, è impugnabile ai sensi degli articolo 84 e 170 d.P.R. numero 115/2002. Nel caso di specie, assume rilevanza l’articolo 170 del sopra citato testo di legge, come in vigore prima del d. lgs. numero 150/2011. Il provvedimento che decide il reclamo è suscettibile di ricorso per cassazione, in quanto provvedimento dotato di carattere decisorio, atto ad incidere in via diretta nella sfera giuridica delle parti e definitivo. Gli Ermellini hanno, poi, richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite per cui il procedimento di opposizione, di cui all’articolo 170 d. P.R. numero 115/2002, indipendentemente dalla natura civile o penale dell’attività di riferimento della liquidazione, ha carattere di autonomo giudizio contenzioso, concernente una «controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di un diritto soggettivo patrimoniale e parte necessaria di tale tipologia di procedimento deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito che ne sia oggetto». Pertanto, hanno rilevato i Giudici del Palazzaccio, nei procedimenti di opposizione alla liquidazione, connessi a giudizi civili e penali destinati a restare a carico dell’erario come nell’ipotesi di specie, ex articolo 144 d. P.R. numero 115/2002 , lo stesso costituisce una parte necessaria. La nozione di “erario” il Ministero della Giustizia. La Suprema Corte ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite per cui, nei procedimenti di opposizione alla liquidazione, connessi a giudizi civili e penali che sono destinati a restare a carico dell’erario, il medesimo deve essere individuato, ai fini della legittimazione passiva, nel Ministero della Giustizia. Nel caso di specie, il reclamo proposto era stato notificato al pubblico ministero e gli Ermellini hanno osservato come il provvedimento impugnato debba essere annullato per carenza di contraddittorio. Errori di identificazione e contraddittorio. Il Collegio ha conferito rilievo all’articolo 4 della l. numero 260/1958 ed all’interpretazione che, della disposizione, è stata fornita dalle Sezioni Unite, per cui la stessa è applicabile anche nelle ipotesi in cui l’errore di identificazione verta su «distinte e autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell’avvocatura dello Stato» la norma deve essere ricollegata al principio inviolabile del contraddittorio. Le Sezioni Unite, con il principio sopra riportato, hanno sanato il contrasto giurisprudenziale tra coloro che ritenevano applicabile l’articolo 4 ai soli errori di identificazione «interni» e coloro che, diversamente, ne estendevano la configurazione anche alle ipotesi di errori di identificazione incidenti su soggettività distinte. Gli Ermellini, nella pronuncia in commento, aderiscono al secondo orientamento e sottolineano che la ratio della norma è quella di «agevolare l’effettività del diritto alla tutela giurisdizionale delle pretese vantate nei confronti della pubblica amministrazione ex articolo 24 Cost.». Pertanto, ha chiosato il Collegio, in base a quanto sopra delineato, gli errori di identificazione incidenti su diverse soggettività devono essere ricondotti all’articolo 4 della l. numero 260/1958, con riferimento al profilo della rimessione in termini, con esclusione di ogni possibilità di automatica stabilizzazione degli effetti dell’atto giudiziario, qualora il medesimo sia stato notificato ad altro soggetto. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 3 febbraio – 4 marzo 2016, numero 4266 Presidente Forte – Relatore Terrusi Svolgimento del processo L’avv. P.F. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, avverso il provvedimento col quale il tribunale di Perugia ha liquidato in suo favore, ai sensi degli articolo 82 e 170 del d.P.R. numero 115 del 2002, la somma di euro 3.960,00 per attività professionale espletata nell’interesse del fallimento di D.C. nell’ambito di un procedimento cautelare per sequestro conservativo. Ha prospettato un unico motivo. Il ricorso è stato notificato al procuratore della Repubblica di Perugia, all’agenzia delle entrate, ufficio locale di , e alla Sias - Società italiana appalti stradali s.a.s Nessuno degli intimati ha svolto difese. Motivi della decisione I. - Il provvedimento di liquidazione degli onorari al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato - v. per i processi in cui è parte il fallimento, l’articolo 144 d.P.R. numero 115 del 2002 - è impugnabile, ai sensi del combinato disposto degli articolo 84 e 170 del d.P.R. cit Rileva, in particolare, nel caso di specie, il testo dell’articolo 170 anteriore al d.lgs. numero 150 del 2011, essendo stato reclamato dinanzi al tribunale di Perugia un provvedimento di liquidazione del g.o.t. in data 14-72009. Quale provvedimento dotato di carattere decisorio, incidente in via diretta sulle situazioni giuridiche delle parti, e definitivo attese la previsioni della l. numero 794 del 1942, articolo 29, e del d. lgs. numero 150 del 2011, articolo 15, 6 coma, richiamate, rispettivamente, dall’originaria formulazione del d.P.R. numero 115 del 2002, articolo 170, applicabile alla fattispecie concreta, e da quella attualmente in vigore , il provvedimento che decide il reclamo è suscettibile di ricorso per cassazione cfr. risolutivamente Sez. unumero numero 28266-05 . II. - Come ulteriormente chiarito dalle sezioni unite di questa corte, il dianzi detto procedimento di opposizione ex articolo 170 d.P.R. numero 155 del 2002 presenta, qualsivoglia sia l’attività di riferimento della liquidazione civile o penale , carattere di autonomo giudizio contenzioso avente a oggetto una controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale e parte necessaria di tale tipologia di procedimento deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito che ne sia oggetto. Consegue che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell’ erario e tale è, appunto, quello di cui si discute in questa sede ai sensi dell’articolo 144 del d.P.R. numero 115 del 2002 , anche l’erario è parte necessaria. III. - L’espressione erario , utilizzata dalla legge per identificare lo Stato quale soggetto passivo del rapporto sostanziale oggetto del procedimento, ha imposto la necessità di chiarire in qual modo tale generico concetto rilevi ai fini della legittimazione passiva. Le sezioni unite della corte hanno affermato che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell’erario, quest’ultimo, ai fini della legittimazione passiva, va identificato, non nel pubblico ministero come invece fatto nella specie dal ricorrente , ma nel ministero della Giustizia v. Sez. unumero 8516-12 . A tale principio il collegio intende dare continuità. IV. - Nel caso di specie è risolutivo considerare che il reclamo proposto dall’avv. P. era stato notificato, per quel che si apprende dal ricorso e per quanto documentato in atti , al pubblico ministero, all’agenzia delle entrate e alla società Sias, esattamente come l’attuale ricorso per cassazione. Non invece al ministero della Giustizia, che dunque non aveva preso parte al giudizio di merito concluso col provvedimento del tribunale di Perugia. Pertanto il provvedimento impugnato va cassato in quanto emesso in carenza di contraddittorio con la suddetta parte necessaria, e la causa va rinviata al medesimo tribunale ai fini del rinnovo del giudizio previa notificazione dell’atto alla detta parte. A tale riguardo, venendo in rilievo l’articolo 4 della l. numero 260 del 1958, può osservarsi che le sezioni unite hanno altresì condivisibilmente chiarito che tale articolo 4 è applicabile anche quando l’errore d’identificazione riguardi distinte e autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell’avvocatura dello Stato - nella specie l’agenzia delle entrate in effetti evocata dal ricorrente e il ministero della Giustizia ma che tale norma va coniugata con l’inviolabile principio del contraddittorio ove il giudizio non si sia svolto nei confronti dell’effettivo destinatario degli effetti dell’atto giudiziario. In tal senso è stato composto anche il contrasto riscontrabile tra l’orientamento che, in passato, reputava l’operatività del citato articolo 4 circoscritta agli errori di identificazione, per così dire, interni alle singole soggettività e dunque incidenti sull’organo in concreto munito di legittimazione processuale nell’ambito del medesimo soggetto di diritto pubblico , e quello che riteneva invece la norma applicabile anche agli errori di identificazione incidenti su soggettività distinte id est, su diverse amministrazioni dello Stato . L’adesione delle sezioni unite al secondo indirizzo, che qui si condivide, associata all’identificazione della ratio della norma, costituita dall’intento di agevolare l’effettività del diritto alla tutela giurisdizionale delle pretese vantate nei confronti della pubblica amministrazione ex articolo 24 cost. essendo l’esercizio del diritto condizionato da rigorosi termini di decadenza, induce una interpretazione tesa a non vanificare quella ratio nelle non infrequenti ipotesi in cui la concreta individuazione dell’organo investito della rappresentanza dell’amministrazione convenuta ovvero del soggetto pubblico passivamente legittimato al giudizio risulti particolarmente ardua. Una simile interpretazione, facendo leva sulla prioritaria rilevanza del principio di effettività del contraddittorio quale condizione del giusto processo articolo 111 cost. , comporta che gli errori di identificazione incidenti su soggettività diverse e quindi, in definitiva, sulla legitimatio ad causam , siano da circoscrivere, in base all’articolo 4 della citata l. numero 260 del 1958, al profilo della rimessione in termini, con esclusione di ogni possibilità di automatica stabilizzazione degli effetti dell’atto giudiziario e del conseguente giudizio ove l’atto sia stato notificato ad altro soggetto. In una simile eventualità, come è quella di cui alla presente controversia, la corte, decidendo sul ricorso, deve rilevare d’ufficio la carenza di legittimazione passiva del pubblico ministero e dell’agenzia delle entrate e cassare il provvedimento perché emesso in carenza di contraddittorio con la parte necessaria, rinviando la causa al giudice a quo affinché provveda a far notificare l’atto reclamato e il reclamo all’amministrazione passivamente legittimata. Il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, decidendo sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Perugia anche per le spese del giudizio di cassazione.