Quando si eredita un veicolo regolarmente immatricolato ma che non risulta iscritto al pubblico registro automobilistico si potrà procedere prima all’aggiornamento del libretto con una semplice autocertificazione e solo successivamente richiedere l’annotazione del veicolo fantasma al PRA.
Veicolo fantasma Quando si eredita un veicolo regolarmente immatricolato ma che non risulta iscritto al pubblico registro automobilistico si potrà procedere prima all’aggiornamento del libretto con una semplice autocertificazione e solo successivamente richiedere l’annotazione del veicolo fantasma al PRA. Ma per gli eredi, che poi non procederanno all’iscrizione, scatteranno guai grossi con ritiro delle targhe e della carta di circolazione. Lo ha chiarito il Ministero dei trasporti con la circolare numero 7836 del 4 aprile 2014. Da oltre 10 anni il trasferimento di proprietà di un veicolo è contestuale sia alla motorizzazione che al PRA. Ma, precedentemente al 6 maggio 2003, alcuni mezzi sfuggivano ad entrambe le annotazioni e per questo motivo in sede di successione possono nascere delle difficoltà operative. Di fatto, se un soggetto si presenta con questa anomalia al PRA occorrerebbe effettuare due formalità, specifica la nota del ministero, ovvero una prima iscrizione tardiva aggravata da sanzioni a favore del parente scomparto e una successiva trascrizione di proprietà a favore degli eredi. Per semplificare al massimo la procedura il Ministero dei trasporti ha concordato una nuova modalità meno onerosa. Veicolo non iscritto al pubblico registro automobilistico. Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo non iscritto al pubblico registro automobilistico gli interessati provvederanno prima all’aggiornamento della carta di circolazione, specifica la motorizzazione, e solo successivamente potranno rivolgersi al PRA per richiedere l’iscrizione del mezzo. Per formalizzare le pratiche alla motorizzazione oltre alla documentazione di rito, prosegue la circolare, gli eredi interessati dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione ad hoc. In conformità all’articolo 93/2° cds l’aggiornamento della carta di circolazione sarà effettuato esclusivamente sulla base delle dichiarazioni degli interessati. Tuttavia la particolarità di queste annotazioni evidenzia la necessità di effettuare ulteriori accertamenti ed in particolare spetterà alla motorizzazioni controllare che gli interessati procedano poi anche all’iscrizione al PRA con attivazione di una spedita procedura sanzionatoria nel caso in cui gli eredi abbiano intenzione di eludere ancora l’iscrizione del mezzo al pubblico registro automobilistico.
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