Il Ministero della Giustizia è parte necessaria

Nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali, il Ministero della Giustizia è parte necessaria.

Il caso. La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 14659/13 depositata l’11 giugno scorso, si è espressa su un ricorso per revocazione articolo 391 bis c.p.c. proposto da 3 persone dopo che la Cassazione, con la sentenza numero 30568/2011, aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso in tema di spese di giustizia, per il difetto di legittimazione passiva dell’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze e del fatto che il ricorso non era stato notificato alle parti da considerarsi effettivamente legittimate. Spese di giustizia La S.C. ha pertanto avuto modo di ribadire un principio affermato dalle Sezioni Unite sent. numero 8516/2012 , secondo cui il procedimento di opposizione disciplinato dall’articolo 170 d.p.r. numero 155/2002 presenta, «anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate nell’ambito di un giudizio penale», carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, deve considerarsi parte necessaria dei procedimenti suddetti «ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento, con la conseguenza, che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell’“erario”, anche quest’ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria». il Ministero della Giustizia è parte necessaria. Di conseguenza, concludono gli Ermellini, la causa va rinviata alla Sezione Civile del Tribunale di Napoli che, «previa disposizione della notificazione dell’atto di opposizione al decreto di liquidazione al Ministero della Giustizia» e gli altri litisconsorti necessari, si pronuncerà nuovamente sulla domanda formulata dai ricorrenti.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 10 aprile – 11 giugno 2013, numero 14659 Presidente Felicetti – Relatore Carrato Svolgimento del processo Con sentenza numero 30568 del 2011 depositata il 30 novembre 2011 , la II Sezione civile di questa Corte, nel decidere sul ricorso proposto da A.L. , F.C. e R.G. avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 18 giugno 2009 in tema di spese di giustizia, lo dichiarava inammissibile sul presupposto del ravvisato difetto di legittimazione passiva dell'intimato Ministero dell'Economia e delle Finanze e del fatto che il ricorso non era stato notificato alle parti da considerarsi effettivamente legittimate da individuarsi nel P.M. che aveva conferito l'incarico, nell'imputato e nelle altre parti del procedimento penale a cui si riferiva l'espletamento dell'incarico peritale per il quale era intervenuto il decreto di liquidazione opposto. Avverso la suddetta sentenza proponevano tempestivo ricorso per revocazione ex articolo 391 bis c.p.c. i suddetti sigg. A.L. , F.C. e R.G. sulla base di un unico motivo riferito all'assunto errore di fatto consistito nella circostanza che la Corte di Cassazione, con l'impugnata sentenza, non aveva riscontrato che, contrariamente a quanto dalla stessa ritenuto, il ricorso per cassazione era stato notificato al P.M. che aveva conferito l'incarico nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, per quanto evincibile dagli avvisi di ricevimento ritualmente prodotti agli atti del giudizio, il cui rilievo non avrebbe, perciò, potuto condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso. Pertanto, alla stregua di ciò, i ricorrenti chiedevano che, ai sensi degli articolo 391 bis e 395, numero 4, c.p.c., previo accertamento dei presupposti di fatto e di diritto, venisse disposta la revocazione della predetta sentenza di questa Corte numero 30568 del 2011 e, di conseguenza, accolto il ricorso originariamente formulato, dichiarando la nullità dell'ordinanza del Tribunale di Napoli numero 598 del 2009, con ogni ulteriore statuizione anche in ordine alle spese e competenze di tutti i gradi del giudizio, con attribuzione al difensore antistatario. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si costituiva con controricorso, instando per la reiezione del ricorso. Motivi della decisione 1. Con il motivo proposto i ricorrenti - come già evidenziato - hanno invocato la revocazione della sentenza impugnata sul presupposto che il collegio deliberante della Corte di cassazione fosse incorso nell'errata percezione del fatto, ovvero in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da averlo indotto a supporre l'inesistenza di un fatto la notifica al P.M. che, invece, risultava acquisito in modo certo per quanto rilevabile dalle copie dei relativi avvisi prodotti agli atti , con la specificazione che, in mancanza di tale errore percettivo, il ricorso non avrebbe potuto essere dichiarato inammissibile, donde l'emergenza della sua decisività. 1.1. Il motivo, oltre che ammissibile, è fondato e deve essere, pertanto, accolto nei sensi che seguono. In primo luogo occorre rilevare l'ammissibilità della proposta domanda di revocazione poiché, effettivamente, risulta riferita ad un errore percettivo del collegio giudicante in ordine alla ritenuta mancata instaurazione legittima del contraddittorio nel giudizio di legittimità, non corrispondente al vero dal momento che ex actis risulta che il ricorso, oltre che al Ministero dell'Economia e delle Finanze, era stato notificato anche all'Ufficio della Procura della Repubblica di Napoli e ai sostituti procuratori che avevano conferito l'incarico peritale in ordine alla cui liquidazione si controverteva, a seguito della formulata opposizione. Pertanto, ove fosse stato rilevato l'assolvimento di questo onere notificatorio cfr., da ultimo, Cass. numero 2610 del 2012 , la Corte non sarebbe pervenuta alla declaratoria di inammissibilità sul presupposto che il ricorso era stato notificato al solo Ministero dell'Economia e delle Finanze, qualificato come ente sprovvisto della legittimazione passiva a resistere in sede di legittimità, non avendo rivestito la qualità di parte evocata in giudizio nel procedimento di opposizione ex articolo 170 d.P.R. numero 115 del 2002 di primo grado. Sussistono, perciò, i presupposti, avuto riguardo al combinato disposto degli arti 391 bis e 395 numero 4 c.p.c., per pronunciare - in sede rescindente - la revocazione dell'impugnata sentenza di questa Corte numero 30568 del 2011. Peraltro, le Sezioni unite di questa stessa Corte - con la sentenza numero 8516 del 29 maggio 2012 anticipata - quanto all'inquadramento della natura giuridica del relativo procedimento - dalla sentenza delle S.U. numero 19161 del 2009 - hanno statuito che, poiché il procedimento di opposizione ex articolo 170 d.P.R. numero 155 del 2002 presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate nell'ambito di un giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento, con la conseguenza, che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell’ erario , anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria. Inoltre, sulla base di tale premessa, con la richiamata sentenza del 2012 le Sezioni unite hanno anche escluso l'operatività dell'articolo 4 della legge numero 260 del 1958 e, quindi, ogni possibilità di automatica stabilizzazione nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa affidata all'Avvocatura dello Stato, degli effetti di un atto giudiziario notificato ad altra Pubblica Amministrazione e del conseguente giudizio. Ciò comporta che, anche nel caso in questione, l'opposizione avverso il decreto di liquidazione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del Ministero della Giustizia, oltre che nei riguardi degli altri litisconsorti necessari, ovvero delle parti del processo nel quale era stata espletata la perizia penale cfr., anche, Cass. numero 23192 del 2012 . Pertanto, pronunciando in sede rescissoria, deve affermarsi - in linea con l'indirizzo tracciato con la predetta sentenza delle S.U. numero 8516 del 2012 - che, in presenza della carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, intimato e costituitosi con l'Avvocatura dello Stato nel pregresso giudizio di legittimità oltre che nel procedimento di prime cure , occorre provvedere alla cassazione del provvedimento impugnato, in quanto emesso in assenza di contraddittorio con la parte necessaria da identificarsi con il Ministero della Giustizia, pur dovendosi, ovviamente, garantire anche la partecipazione di tutti gli altri litisconsorti necessari individuati nel primo comma dell'articolo 170 del d.P.R. numero 115 del 2002 ratione temporis applicabile nella fattispecie nelle parti del processo, compresi il Pubblico Ministero e l'imputato. La causa, perciò, va rinviata alla Sezione civile del Tribunale di Napoli in composizione monocratica in persona di altro giudicante che, adottando le forme procedimentali previste dal secondo comma del citato articolo 170 d.P.R. numero 115 del 2002 e previa disposizione della notificazione dell'atto di opposizione al decreto di liquidazione al Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 4 della legge numero 260 del 1958 e agli altri litisconsorti necessari ovvero alle altre parti processuali , si pronuncerà nuovamente sulla domanda di opposizione formulata dagli attuali ricorrenti. Al suddetto giudice di rinvio è demandata anche la regolazione delle spese dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso revoca la sentenza impugnata e, decidendo sul ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli depositata il 18 giugno 2009, cassa detto provvedimento e rinvia al Tribunale di Napoli - in composizione monocratica Sezione civile , in persona di altro giudicante, che provvederà anche sulle spese dell'intero giudizio.