Ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo 572 c.p. la materialità del fatto deve consistere in una condotta abituale che si estrinsechi con più atti che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un’unica intenzione criminosa di ledere l’integrità fisica o morale del soggetto passivo, infliggendogli abitualmente tali sofferenze.
Con la sentenza numero 6661/2016, depositata il 18 febbraio, la sezione sesta della Corte di Cassazione interviene in tema di maltrattamenti in famiglia, confermando la posizione ormai consolidata in giurisprudenza. Materialità del fatto. In particolare si ribadisce che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo 572 c.p. la materialità del fatto deve consistere in una condotta abituale che si estrinsechi con più atti che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un’unica intenzione criminosa di ledere l’integrità fisica o morale del soggetto passivo, infliggendogli abitualmente tali sofferenze. In buona sostanza, secondo gli Ermellini, il reato di maltrattamenti in famiglia, integra una ipotesi di reato necessariamente abituale, che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali, se considerati isolatamente, potrebbero anche non essere punibili ovvero non perseguibili, ma potrebbero acquistare rilevanza penale per effetto della loro reiterazione. Carenza di abitualità dell’azione delittuosa. Nel caso di specie la Corte di Appello territoriale dichiarava, in parziale riforma della sentenza di primo grado, di non doversi procedere nei confronti dell’imputata in relazione al reato di lesioni continuate in danno della madre e della sorella, per difetto della condizione di procedibilità dell’azione penale, che non avrebbe potuto essere iniziata per mancanza di querela, confermando nel resto la sentenza che assolveva la predetta imputata del reato di maltrattamenti in danno dei familiari già indicati. Il ricorso che ne consegue, proposto dal Procuratore Generale della Repubblica, si fonda su vizi di inosservanza degli articolo 43 e 572 c.p. e di mancanza di motivazione. In particolare, la contestazione si focalizza sull’asserita carenza di abitualità dell’azione delittuosa, avuto riguardo alla pacifica sussistenza di questo elemento costitutivo, sulla base della dettagliata formulazione dell’imputazione, che descrive la fattispecie riferendola a più episodi di maltrattamento, individuati peraltro solo a titolo esemplificativo, senza indicare le testimonianze che invece escluderebbero la frequenza di tali comportamenti. I fatti sono le singole componenti della condotta. I Giudici del Palazzaccio, come già detto, si soffermano sul punto in contestazione, evidenziando inoltre che, per la configurabilità del reato, i singoli fatti devono essere la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile, mentre ai fini del perfezionamento dell’elemento soggettivo è sufficiente la presenza del dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di sottoporre la persona di famiglia ad un’abituale condizione di soggezione psicologica e di sofferenza. Per i Giudici di Piazza Cavour il ricorso presentato dal Procuratore Generale risulta fondato, limitatamente ai profili attinenti all’assoluzione dell’imputata dal reato di maltrattamenti nei confronti della madre e della sorella, e deve essere accolto in quanto la sentenza impugnata, pur dando atto di un contesto familiare estremamente problematico, definito in particolare come complesso, nevrotico e ad alta emotività, nel quale si sono verificati alcuni episodi di lesioni personali, non ha adeguatamente chiarito, sulla base della puntuale esposizione delle risultanze probatorie disponibili, quali e quanti atti potenzialmente rilevanti si sarebbero in concreto verificati. Da qui l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per un nuovo giudizio, uniformandosi al quadro dei principi di diritto stabiliti dalla stessa Cassazione.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 3 – 18 febbraio 2016, numero 6661 Presidente Ippolito – Relatore De Amicis Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 5 maggio 2015 la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa il 28 marzo 2013 dal Tribunale di Novara, impugnata dal P.G. della Repubblica presso quella Corte, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di R.A. in relazione al reato di lesioni continuate in danno della madre e della sorella per difetto della condizione di procedibilità dell'azione penale, che non avrebbe potuto essere iniziata per mancanza di querela, ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che assolveva la predetta imputata dal reato di maltrattamenti in danno dei su indicati familiari. 2. Il P.G. della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione avverso la su indicata decisione, deducendo vizi di inosservanza degli articolo 43 e 572 cod. penumero e mancanza di motivazione, per avere la Corte distrettuale erroneamente confuso il dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice con il motivo dell'azione, là dove si fa riferimento alla finalità dell'imputata di manifestare il proprio disagio alla madre per cercare di ottenere l'affetto e l'aiuto di cui aveva bisogno, quando già nella sentenza di primo grado si poneva in risalto il fatto che la stessa, in varie occasioni, aveva inflitto alla sorella e alla madre atteggiamenti oltremodo violenti. Si deduce, inoltre, la mancanza di motivazione in merito all'asserita carenza di abitualità dell'azione delittuosa, avuto riguardo, in particolare, alla pacifica sussistenza di tale elemento costitutivo, sulla base della dettagliata formulazione dell'imputazione, che descrive la fattispecie in contestazione riferendola a più episodi di maltrattamento, individuati peraltro solo a titolo esemplificativo, senza indicare le testimonianze che invece escluderebbero la frequenza di tali comportamenti. Considerato in diritto 1. Il ricorso, limitato ai profili attinenti all'assoluzione dell'imputata dal reato di maltrattamenti nei confronti della madre e della sorella, è fondato e va accolto poiché la sentenza impugnata, pur dando atto di un contesto familiare estremamente problematico, definito in particolare come complesso, nevrotico e ad alta emotività , nel quale si sono verificati alcuni episodi di lesioni personali temporalmente collocati negli anni 2006, 2007 e 2008 , non ha adeguatamente chiarito, sulla base di una puntuale esposizione delle risultanze probatorie disponibili, quali e quanti atti potenzialmente rilevanti ingiurie, minacce, percosse, ecc. alla luce delle precise contestazioni formulate nel tema d'accusa si sarebbero in concreto verificati tra il 2004 e il 2009, operando altresì un generico e contraddittorio riferimento alla presenza di atti di maltrattamento per lo più necessitati , che l'imputata, sia pure con modalità atipiche e censurabili , avrebbe posto in essere con la finalità di manifestare il proprio disagio alla madre . Non vengono esaustivamente illustrate, in specie, le ragioni per le quali si è ritenuto di escludere, sulla base di una carenza di prova solo genericamente enunciata, il requisito dell'abitualità della condotta, erroneamente sovrapponendo altresì i profili del dolo e del motivo dell'azione, là dove si fa riferimento alla manifestazione di un disagio per cercare di ottenere dalla madre l'affetto e l'aiuto di cui aveva bisogno . 2. Secondo il costante insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte Sez. 1, numero 8618 del 12/02/1996, dep. 24/09/1996, Rv. 205754 , ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 572 cod. penumero la materialità del fatto deve consistere in una condotta abituale che si estrinsechi con più atti che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o morale del soggetto passivo, infliggendogli abitualmente tali sofferenze. Il reato di maltrattamenti in famiglia, infatti, integra una ipotesi di reato necessariamente abituale, che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali, isolatamente considerati, potrebbero anche essere non punibili atti di umiliazione generica, etc. ovvero non perseguibili ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela , ma acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo. È dunque necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile Sez. 6, numero 37019 del 27/05/2003, dep. 26/09/2003, Rv. 226794 , mentre ai fini del perfezionamento dell'elemento soggettivo è sufficiente la presenza del dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di sottoporre la persona di famiglia ad un'abituale condizione di soggezione psicologica e di sofferenza Sez. 6, numero 15680 del 28/03/2012, dep. 23/04/2012, Rv. 252586 , a nulla rilevando i motivi dell'azione. 3. S'impone, conseguentemente, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per un nuovo giudizio sui punti critici sopra evidenziati, che dovrà colmare i vizi e le correlative lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii di diritto in questa Sede stabiliti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio.