E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 63, il d.lgs. numero 29/2014, che recepisce la direttiva comunitaria numero 2011/16 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, secondo cui diventa obbligatorio lo scambio automatico di dati tra paesi membri dell’Unione Europea.
L’adeguamento dell’Italia agli indirizzi comunitari. Anche l’Italia si allinea agli indirizzi comunitari sulla cooperazione amministrativa, difatti la Direttiva, così come recepita, prevede che le amministrazioni inviino al soggetto comunitario competente, attraverso scambio automatico obbligatorio, le informazioni disponibili sui periodi d’imposta dal 1° gennaio 2014 riguardanti i residenti di altro Paese membro e diverse categorie reddito. In particolare, lo scambio riguarderà 5 categorie di informazioni, relative all’anno 2014 redditi da lavoro, compensi corrisposti ai dirigenti, polizze vita, pensioni e proprietà immobiliari. In un secondo momento, dal 2017, il flusso informativo riguarderà anche dividendi, plusvalenze e royalties, mentre saranno escluse IVA, dazi doganali, accise contributi previdenziali obbligatori dovuti a uno Stato membro diritti per certificati e altri documenti pubblici tasse di natura contrattuale come corrispettivo per i pubblici servizi. Casi di scambio automatico. La Direttiva delinea anche alcune situazioni rispetto alle quali le autorità nazionali competenti sono tenute a comunicare direttamente le informazioni in proprio possesso agli altri Paesi membri. Un caso potrebbe essere ad esempio quando ci sia motivo di presumere che esista una perdita di gettito fiscale in altro Paese, o anche quando un contribuente ottenga, in uno Stato europeo, una riduzione o esonero d’imposta che dovrebbe comportare un aumento d’imposta o un assoggettamento a imposta in altro Paese Ue. Altro caso potrebbe essere quello in cui l’autorità competente presuma che esista una riduzione d’imposta risultante da trasferimenti fittizi di utili all’interno di gruppi d’imprese. Struttura organizzativa competente. Il decreto individua infine anche l’organo competente allo scambio d’informazioni, si tratterà di un ufficio centrale di collegamento - che avrà la responsabilità dei contatti con gli altri Stati nel settore della cooperazione amministrativa - designato ad hoc dal Direttore Generale delle Finanze.
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