C’è bancarotta fraudolenta documentale se le scritture contabili sono omesse, irregolari o incomplete

Ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale sono considerate condotte equivalenti la distruzione, l’occultamento o la mancata consegna al curatore della documentazione, così come l’omessa, irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili.

È quanto risulta dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 9958/15 depositata il 9 marzo. Il caso. La Corte d’appello di Milano si pronunciava in sede di rinvio, dopo l’annullamento della precedente sentenza da parte della Corte di Cassazione, confermando la condanna dell’imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. La sentenza viene impugnata dall’imputato innanzi alla Corte di Cassazione, presentando plurimi motivi di doglianza. La qualità di amministratore di fatto. Con il primo motivo di ricorso si sostiene la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta qualità di amministratore di fatto della società fallita. In effetti, con la precedente pronuncia rescindente, la Cassazione aveva ritenuto fondata la doglianza in merito alla qualità attribuita all’imputato, affermando la necessità di tenere distinti gli interessi economici alla conduzione dell’impresa – le quote sociali erano detenute dalla moglie dell’imputato – e la sua concreta gestione, specificando inoltre che la nozione di amministratore di fatto, di cui all’articolo 2639 c.c., postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica. Esaminando la nuova pronuncia di merito, la Cassazione sottolinea come, in base alle risultanze probatorie, le carenze motivazionali della sentenza annullata sono state colmate in modo chiaro, compiuto ed immune da vizi logico – giuridici, applicando correttamente il principio affermato in sede rescindente. La sussistenza della distrazione. Con il secondo motivo di ricorso, viene denunciata la carenza motivazionale in ordine alla ritenuta distrazione patrimoniale. I giudici di merito ritenevano che la mancanza di documentazioni a sostegno delle informazioni fornite dal consulente di parte non consentiva di ritenere dimostrato l’avvenuto pagamento di debiti della fallita, tali da escludere la distrazione. Anche in riferimento a questo profilo la S.C. non riscontra alcun vizio motivazionale, in quanto la sentenza impugnata risulta coerente con la costante giurisprudenza che riconosce alle dichiarazioni dei consulenti tecnici di parte il medesimo valore probatorio di quelle testimoniali e dunque, in assenza di dati informativi ulteriori, permane un vuoto conoscitivo inidoneo a fornire la prova di pagamenti destinati alla gestione della fallita. La bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorso presentato dall’imputato lamenta inoltre l’addebito della bancarotta fraudolenta documentale per il mancato reperimento dei libri contabili da parte del curatore al momento dell’apertura della procedura. Ancora una volta la Cassazione esclude che la sentenza impugnata, seppur con motivazione sintetica, sia priva dell’esposizione delle ragioni della decisione dell’addebito della condotta. In particolare, risulta essere stato applicato in modo corretto il principio che consente di ritenere configurabile il delitto in commento ove sia riscontrata una condotta di distruzione, occultamento o mancata consegna al curatore della documentazione, nonché di omessa, irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili. Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, infatti, l’interesse tutelato non è limitato ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell’impresa, ma riguarda una loro utile conoscenza ai fini giuridici. Conseguentemente il delitto sussiste non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento d’affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili erano tenute, ma anche quando gli accertamenti degli organi fallimentari siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con indagini extracontabili, richiedendo uno sforzo ed una diligenza particolari. Per questi motivi la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 14 novembre 2014 – 9 marzo 2015, numero 9958 Presidente Caiazzo – Relatore Boni Ritenuto in fatto 1. E.L. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che in data 28 maggio 2013, pronunciando in sede di rinvio dopo l'annullamento disposto dalla quinta sezione penale della Corte di Cassazione della precedente sentenza di appello, aveva confermato la sua condanna alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale relativamente al fallimento della s.r.l. Work's meal, pronunciata dal Tribunale di Milano in data omissis . 1.1 A mezzo del proprio difensore lamenta a mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta qualità di amministratore di fatto la sentenza impugnata, riproponendo le informazioni probatorie e le argomentazioni già contenute nella precedente pronuncia annullata, ha eluso il confronto con i motivi di appello e col principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione ha omesso di considerare gli elementi di conferma dell'assunto difensivo, forniti dai testimoni, in specie dall'amministratore legale della fallita, il quale aveva riconosciuto di esserne stato l'unico gestore, nonché la confusione nella quale erano incorsi due testi dell'accusa nel datare i periodi nei quali il ricorrente aveva condotto la gestione dell'impresa. b Mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. In particolare, la Corte di merito ha ritenuto che la mancanza di documentazione a riscontro delle informazioni fornite dal consulente P. non consentisse di ritenere dimostrata l'avvenuta effettuazione di pagamenti dei debiti della fallita, tali da escludere la sussistenza della condotta di distrazione. Tale statuizione non aveva però tenuto conto della produzione degli assegni circolari, esibiti al Tribunale all'udienza del 6 marzo 2001 e della desistenza dall'istanza di fallimento da parte di un creditore che aveva in tal modo ottenuto la soddisfazione delle proprie ragioni, come testimoniato dal consulente P. , le cui dichiarazioni non erano state valutate come provenienti da testimone in violazione dei canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. c In merito all'addebito di bancarotta fraudolenta per causazione dolosa del fallimento, ritenuto costituire punto non investito dalla pronuncia di annullamento da parte della Corte di Cassazione, la motivazione era contraddittoria e non teneva conto del pacifico insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale il potere cognitivo del giudice di rinvio deve esercitarsi sui punti della decisione, che hanno formato oggetto della pronuncia rescindente, ma anche su quelli ad essi connessi per interdipendenza logico-giuridica. Nel caso in esame tale vincolo è ravvisabile tra la decisione sull'attribuzione al ricorrente della qualità di amministratore di fatto e quella in merito alla ricostruzione delle singole condotte di bancarotta ascrittegli. d La motivazione della sentenza impugnata era contraddittoria e carente anche in merito al fatto di bancarotta fraudolenta documentale, in quanto le parziali annotazioni contabili attinenti ai rapporti di lavoro con i dipendenti erano colmabili con i modelli DM10 relativi ai contributi previdenziali erogati per le maestranze le osservazioni in ordine alla mancata consegna al curatore dei libri contabili erano smentite dall'acquisizione di libro giornale, libro degli inventari, libri fornitori e soci e del bilancio chiuso al 31/12/1990, nonché di altra rilevante documentazione rimessagli in data 21/12/1993, come da relativo verbale. Doveva quindi escludersi quell'incertezza insuperabile nella ricostruzione di patrimonio e movimento degli affari, richiesta per poter ravvisare il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. e Anche in ordine alla negazione delle circostanze attenuanti generiche la motivazione era mancante, per essersi tradotta in mere formule di stile incapaci di confutare i rilievi difensivi espressi nei motivi di gravame e nella memoria dell'8 febbraio 2013, del tutto ignorata, circa il limitato intervento del ricorrente nella gestione societaria, l'avvenuta reintegrazione della fallita nella somma prelevata l'integrale corresponsione ai dipendenti delle retribuzioni e del tfr, l'avvenuto pagamento dei creditori, la messa a disposizione della curatela dei libri contabili, riportanti le operazioni oggetto degli altri fatti di bancarotta e quindi il corretto comportamento processuale dell'E. , sottopostosi all'esame senza smentire il suo interesse mediato per le sorti della società. f Mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di riduzione della pena, fondata sugli stessi elementi indicati a fondamento della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e va dunque respinto. 1. Giova premettere che la sentenza rescindente della Suprema Corte, dopo avere escluso la maturazione della prescrizione quale causa estintiva del delitto di bancarotta, aveva ritenuto fondato il primo motivo proposto dall'E. , concernente il vizio di motivazione incidente sulla qualità di amministratore di fatto, attribuitagli in tesi accusatoria aveva dunque richiamato la prospettazione contenuta nei motivi di appello, secondo la quale era necessario mantenere distinti l'interesse economico alla conduzione dell'impresa e la sua gestione, nel caso attribuita ad una figura di amministratore legale che aveva effettivamente svolto le sue funzioni come testimoniato da alcuni dipendenti e dallo stesso amministratore. Ne era prescrizione, la rivolta al giudice di rinvio e da compiersi nel suo intervento rescissorio, di adeguarsi al principio di diritto, secondo il quale la nozione di amministratore di fatto di cui all'articolo 2639 cod. civ. postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica. Ha quindi riscontrato il vizio motivazionale anche in riferimento all'avvenuta restituzione della somma oggetto di presunta distrazione sotto il profilo dell'assenza di pregiudizio ai creditori al momento della dichiarazione giudiziale di fallimento e non all'atto del compimento dell'atto antidoveroso, mentre ha ritenuto assorbiti dai rilievi operati i restanti motivi di contestazione del giudizio di responsabilità in ordine alla bancarotta documentale ed al trattamento sanzionatorio. 2. Ciò posto, deve affermarsi che la sentenza impugnata ha espresso in modo chiaro, compiuto ed immune da vizi logici e giuridici il percorso valutativo delle risultanze probatorie acquisite, all'esito del quale ha ritenuto di dover confermare il giudizio di responsabilità a carico del ricorrente. In particolare, ha evidenziato come, al di là della titolarità delle quote societarie in capo alla di lui moglie, l'E. avesse in concreto svolto il ruolo di amministratore di fatto della Work Meals s.r.l., per avere dapprima assunto l'iniziativa della costituzione della società, coinvolgendo anche il dipendente C. quale socio apparente, il quale non aveva versato denaro e si era poi reso cedente delle sue quote in favore di R.A. , moglie dell'E. stesso, ed in seguito per avere condotto la gestione operativa e finanziaria della società. In tal senso ha preso in esame specifici comportamenti, attestati dalle prove acquisite, che avevano delineato un quadro fattuale coerente con la tesi accusatoria, consistiti nel controllo esercitato sulla contabilità e sull'amministrazione dell'impresa nell'assunzione di decisioni riguardanti i pagamenti ai fornitori e la conduzione dell'attività nell'impartizione di ordini ai dipendenti ed anche all'amministratore formale P. , il quale alla fine aveva dovuto sempre adeguarsi a tali indicazioni, dandovi esecuzione anche con riferimento alla vicenda del prelievo dei 100 milioni, oggetto dell'addebito di distrazione nella deliberazione del trasferimento della sede dell'impresa e dei registri contabili a XXXXXX, operazione che aveva preteso non fosse rivelata a terzi, fornitori ed interlocutori commerciali, così come il suo ruolo occulto, non palesato per le vicende relative ad un pregresso fallimento. Da tali emergenze, esposte in modo analitico con riferimento a ciascuna fonte, con corretto procedimento inferenziale ha dedotto che egli non era titolare del solo interesse economico alla conduzione delle vicende societarie in relazione alla titolarità delle quote societarie, facenti capo alla moglie, ma era il padrone , occupatosi in prima persona ed in modo continuativo della gestione della società nell'esercizio dei tipici poteri del gestore e non soltanto del socio, e ciò, sia mediante visite a cadenza settimanale in Milano, sia mediante contatti telefonici. 2.2 Le superiori osservazioni consentono di ritenere sufficiente e congrua la motivazione della sentenza impugnata, che ha colmato le lacune giustificative già riscontrate dalla sentenza rescindente, si è attenuta al principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione e ha dato conto in modo esauriente e perfettamente logico delle ragioni della decisione in punto di attribuzione all'E. della qualità di amministratore di fatto della fallita. 3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine alla ricostruzione fattuale della distrazione della somma di lire 100.000.000, che l'imputato avrebbe realizzato mediante l'emissione di assegni circolari di corrispondente importo intestati alla di lui moglie e contabilizzati quale anticipazione in favore di un socio, nonostante il parere contrario del Pi. e l'assenza di utili distribuibili ai soci. Il ricorrente aveva già contestato con le precedenti impugnazioni, non già l'effettuazione materiale dell'operazione, quanto l'omessa considerazione del compimento di numerosi pagamenti, effettuati in favore di dipendenti e fornitori della società, tali da annullare la diminuzione patrimoniale e da escludere un reale pregiudizio per i creditori al momento dell'intervenuto fallimento tale deduzione era stata apprezzata come decisiva dalla Corte di Cassazione, che aveva annullato la pronuncia di secondo grado proprio per la totale carenza di motivazione sul punto. 3.1 Ebbene, la sentenza gravata al riguardo ha rilevato che, nonostante le dichiarazioni del consulente della Difesa P. , non è mai stato presentato alcun documento né al curatore, né nell'ambito di questo processo, che provasse la restituzione ovvero il pagamento di debiti della società , tanto da aver bollato come illazione quanto affermato dal predetto consulente. 3.2 Né al riguardo è censurabile tale valutazione per avere la Corte di merito considerato generico ed inattendibile l'apporto informativo del consulente di parte, equiparabile al testimone ai fini della relativa capacità dimostrativa. Sebbene tale assunto trovi rispondenza nella giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale In tema di istruzione dibattimentale, le dichiarazioni rese dai consulenti tecnici di parte, indipendentemente dallo svolgimento del proprio incarico in ambito peritale, ovvero extraperitale, hanno il medesimo valore probatorio di quelle testimoniali, in quanto l'articolo 501 cod. proc. penumero , comma primo, riconosce sostanziale qualità di testimone ai consulenti tecnici ammessi su richiesta di parte Sez. 3, numero 8377 del 17/01/2008, Scarlassare e altro, rv. 239281 , deve rilevarsi però che gli assegni circolari di cui vi è cenno nel ricorso, oggetto di esibizione nel procedimento di primo grado all'udienza del 6 marzo 2001, vengono richiamati in assenza di altri dati informativi in grado di illustrare i relativi importi, le date di negoziazione, l'identità dei beneficiari, la loro qualità di creditori della società fallita, l'inerenza di tali rimesse ad operazioni commerciali compiute da detta impresa. Né il ricorso consente di superare il rilievo, operato dai giudici di appello, sull'assenza agli atti di documentazione a riscontro dell'assunto difensivo, cui va aggiunta l'assenza anche di informazioni testimoniali rese in tal senso dai creditori. Altrettanto generico è il riferimento alla desistenza dall'istanza di fallimento della Helton Chemical , di cui non è dato conoscere alcuna notizia, già previamente sottoposta al vaglio della Corte distrettuale. In altri termini, così come non era stato dedotto in modo dettagliato e specifico nemmeno nei motivi di appello, - ove si era richiamata la restituzione della somma prelevata negli esercizi successivi al 31.12.1990 e la destinazione al pagamento dei dipendenti, di una rata del condono INPS e dei fornitori -, permane quel vuoto conoscitivo che la Corte di Appello ha correttamente riscontrato come inidoneo a fornire prova convincente ed esauriente, nonostante la deposizione del consulente di parte, della destinazione di quel denaro a scopi inerenti la gestione della fallita. 4. Quanto all'addebito di bancarotta per causazione dolosa del fallimento, il ricorrente si limita a denunciare la contraddittorietà della motivazione per avere ritenuto la Corte di Appello che, stante il limitato intervento demolitorio operato dalla sentenza rescindente, lo stesso non avesse investito la condotta di dolosa causazione del fallimento della società Work Meals s.r.l., già accertata nella sentenza del Tribunale, confermata da quella annullata e quindi divenuta definitiva. In realtà la Corte di Cassazione ha operato l'annullamento della precedente sentenza di appello sul rilievo, ritenuto preliminare ed assorbente, del difetto di motivazione sulla circostanza dell'effettiva assunzione da parte dell'imputato della qualità di amministratore di fatto della società fallita, in assenza della cui dimostrazione non poteva configurarsi la sua responsabilità per tutti i fatti di bancarotta ascrittigli e sulla vicenda della distrazione dei 100.000.000 di lire, ritenendo assorbiti gli altri motivi su bancarotta documentale e trattamento sanzionatorio e senza dedicare alcuna attenzione alla questione delle cause del fallimento. Pur ritenendo che il tema fosse ormai coperto da giudicato, la sentenza impugnata alla pag. 3 della motivazione ha comunque richiamato le relative vicende fattuali come già ricostruite dal Tribunale e nella sentenza precedente non annullata sul punto ha evidenziato che in data 16 marzo 1990 la Work's Meal s.r.l. aveva deliberato la fusione per incorporazione con la Italrestaurant s.p.a., di cui erano soci sempre gli stessi soggetti ossia la R. ed il M. , la prima anche suo amministratore unico. Per effetto di tale delibera erano stati trasferiti alla Italrestaurant s.p.a., sia le esposizioni debitorie della fallita, sia i contratti di fornitura, che costituivano le uniche attività dell'incorporata successivamente però tale operazione era stata revocata in data 12 luglio 1990 con annullamento del trasferimento dei debiti, ma non dei contratti di fornitura, sicché, privata degli unici elementi attivi e di qualsiasi corrispettivo per la cessione, la Work's Meal s.r.l., già in forti difficoltà finanziarie, era stata volutamente posta nelle condizioni di non poter operare ed i creditori erano stati privati della già scarna garanzia patrimoniale con la creazione delle premesse per l'inevitabile fallimento. Ebbene, a fronte dell'indicazione di tale ricostruzione il ricorso non oppone alcun elemento in grado di smentirne il fondamento logico e giuridico, sicché non può che essere respinto. 5. In merito all'addebito di bancarotta fraudolenta documentale la sentenza impugnata ha riscontrato il mancato reperimento dei libri contabili da parte del curatore al momento dell'apertura della procedura e la parzialità anche della documentazione rinvenuta dalla G.d.F. presso l'ufficio dell'E. , sito in XXXXXXX, reperimento avvenuto però soltanto in sede di esecuzione di apposito decreto di sequestro, emesso dal Tribunale di Milano in data 13 marzo 2002, quindi nel corso dell'istruttoria dibattimentale del procedimento di primo grado. Ha quindi esposto che, per quanto riferito dal curatore, la ricostruzione delle vicende societarie era stata possibile, a gran fatica e solo in parte, mediante gli estratti conto bancari, una volta individuato l'istituto di credito presso il quale era stato acceso il conto corrente della fallita, e le istanze di insinuazione al passivo dei creditori. Soltanto l'intervento della forza pubblica aveva consentito di recuperare il libro giornale dal 1990 al 31.12.1993, nonché parte della documentazione contabile, sino a quel momento occultata in luogo che era sede di un gruppo societario diverso ed ove era situato l'ufficio dell'E. . Deve dunque escludersi che la sentenza, pur con motivazione sintetica, sia priva dell'esposizione delle ragioni della decisione e della ritenuta integrazione della condotta di bancarotta documentale per occultamento delle scritture contabili obbligatorie e dei documenti inerenti l'impresa fallita, tale da non aver consentito la completa ricostruzione delle vicende societarie con pericolo per le ragioni creditorie. È sufficiente a smentire quanto dedotto in ricorso ricordare poi che il sequestro era intervenuto molti anni dopo il fallimento e che sino a quel momento i relativi documenti erano rimasti nella disponibilità del liquidatore e dell'amministratore di fatto, interessati a non consentire alla curatela di appurare la reale esposizione debitoria e le vicende della fallita, caratterizzate da operazioni illecite distrattive e causa del fallimento. Né è possibile prendere in considerazione nel giudizio di legittimità un documento, costituito dal verbale del 21/12/1993, di consegna documenti, di cui non è stata allegata copia al ricorso, né indicata la sua produzione nei gradi di merito, incorrendo l'impugnazione nel difetto di autosufficienza. Infine, si ricorda che, come affermato da questa Corte, Ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale devono ritenersi condotte equivalenti la distruzione, l'occultamento o la mancata consegna al curatore della documentazione e l'omessa o irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili. Pertanto per la sussistenza del reato è sufficiente l'accertamento di una di esse e la presenza in capo all'imprenditore dello scopo di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari Cass. sez. 5, numero 8369 del 27/09/2013, Azzarello, rv. 259038 . Inoltre, la sentenza si è attenuta ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità ex multis Cass. sez. 5 numero 21588 del 19/4/2010, Suardi, rv. 247965 sez. 5, numero 24333 del 18/05/2005, Mattia, Rv. 232212 sez. 5, numero 10423 del 22/05/2000, Piana G ed altri, Rv. 218383 , secondo la quale nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è limitato ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile ne consegue che il predetto delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza. Tale situazione si realizza quando il risultato conseguito dal curatore sia frutto di indagini extracontabili, richiedenti particolare sforzo e diligenza, resesi necessarie proprio in ragione della mancanza o della lacunosità delle scritture, la cui tenuta ha dunque tradito la loro funzione tipica, realizzando così il fatto tipico, oggetto dell'incriminazione contestata. 6. Non sussistono i vizi denunciati con riferimento al trattamento sanzionatorio la Corte di merito ha ritenuto di dover confermare, sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche sul presupposto che non sono emersi comportamenti o elementi che possano essere valorizzati a tal fine, sia la quantificazione della pena. Oppone il ricorrente a tale statuizione l'omessa disamina degli argomenti specifici e circostanziati dedotti nell'appello e nella memoria dell'8 febbraio 2013, laddove erano stati rappresentati elementi potenzialmente incidenti sulla valutazione della gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato, riguardanti il limitato intervento del ricorrente nella gestione societaria l'avvenuto impiego della somma distratta per finalità inerenti l'impresa fallita l'integrale corresponsione ai dipendenti delle retribuzioni e del tfr la messa a disposizione della curatela dei libri contabili, riportanti le operazioni oggetto degli altri fatti di bancarotta ed il corretto comportamento processuale dell'E. . Trattasi però di profili fattuali già esaminati e ritenuti non convincenti o smentiti dalla Corte di Appello nella parte di motivazione, dedicata alla disamina dei motivi di gravame sul giudizio di responsabilità alla luce del disposto parziale annullamento, sicché la lettura della pronuncia nello sviluppo del suo apparato argomentativo induce ad escludere che sia ravvisabile la carenza denunciata. Per le considerazioni svolte, il ricorso va respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.