E’ attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale, finalizzata alla raccolta, al commento ed alla stesura di notizie, destinate ad essere oggetto di comunicazione. L’attività giornalistica radio – televisiva non è limitata al solo ambito delle radio, dei telegiornali e delle testate tipicamente giornalistiche, ma può riscontrarsi anche in programmi di intrattenimento e di svago, purché gli stessi abbiano finalità informative.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 830/16, depositata il 19 gennaio. Il caso. Una dipendente di una s.p.a., operante nel settore delle comunicazioni, adiva il Tribunale di Roma, lamentando di essere stata inquadrata come programmista regista anziché come giornalista, pur avendo ricoperto mansioni riconducibili a quest’ultima qualifica. La lavoratrice chiedeva, in ragione di quanto sopra, il riconoscimento del trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo giornalistico. Tanto il Tribunale adito quanto la Corte d’Appello competente respingevano le richieste della dipendente. La stessa ricorreva, pertanto, per cassazione, lamentando violazione dell’articolo 34 della l. numero 69/1963 pratica giornalistica e del CCNL di lavoro giornalistico riferito all’anno 1991 e dei verbali di accordo relativi, oltre alla violazione dell’articolo 1362 c.c. per l’interpretazione di tali accordi . Nello specifico, la ricorrente rimproverava alla Corte di merito di non aver ritenuto applicabile il CCNL di lavoro giornalistico ai dipendenti della s.p.a. non inseriti nell’ambito di una testata. Il giornalista come mediatore intellettuale. La Suprema Corte ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui deve ritenersi attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale, finalizzata alla raccolta, al commento ed alla stesura di notizie, le quali siano destinate ad essere oggetto di comunicazione. Tale diffusione deve essere realizzata attraverso organi di informazione ed il giornalista deve fungere da mediatore intellettuale tra il fatto materiale e la comunicazione del medesimo. Compito del professionista, hanno chiarito gli Ermellini, è acquisire la conoscenza del fatto, valutare quale rilevanza ricopra, con riferimento agli interessi dei destinatari, ed occuparsi della stesura della notizia, con un apporto personale e creativo. Il Collegio ha chiarito come elementi distintivi tra l’attività giornalistica e le altre professioni intellettuali siano la continuità o periodicità del servizio, l’attualità delle notizie e la loro tempestività. La Suprema Corte ha accertato come, nel caso di specie, sia mancata, da parte del giudice di merito, una verifica orientata alle linee guida sopra delineate, in quanto il provvedimento impugnato omette di specificare quali siano stati gli elementi che hanno motivato la statuizione. A chiosa di quanto sopra, gli Ermellini hanno sottolineato come l’attività giornalistica radio – televisiva non possa essere limitata al solo ambito delle radio, dei telegiornali e delle testate tipicamente giornalistiche, ben potendo la stessa esplicarsi anche in programmi di intrattenimento e di svago, purché gli stessi abbiano finalità informative. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando con rinvio il provvedimento impugnato.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 28 ottobre 2015 – 19 gennaio 2016, numero 830 Presidente Venuti – Relatore Balestrieri Svolgimento del processo C.M. , dipendente della RAI-Radiotelevisione Italiana s.p.a. nella redazione del Centro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale CCISS-Vlaggiare Informati , adiva il Tribunale di Roma sostenendo di aver svolto, sin dal 17/4/2000, attività di giornalista redattore ordinario , pur essendo inquadrata come programmista regista deduceva che le mansioni espletate analiticamente descritte avevano natura giornalistica e, conseguentemente, domandava il riconoscimento del trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo giornalistico e la condanna della controparte al pagamento delle relative differenze retributive. Resisteva la RAI s.p.a Il Tribunale respingeva la domanda. Proponeva appello la lavoratrice, censurando la decisione, adottata peraltro senza l'assunzione delle articolate prove testimoniali ed erroneamente interpretando i documenti prodotti. Radicatosi il contraddittorio, la Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata il 14 febbraio 2011, respingeva il gravame, osservando che assumeva valore decisivo il fatto che il contratto nazionale di lavoro giornalistico non poteva essere applicato allorché l'attività del dipendente RAI, sebbene iscritto all'albo dei giornalisti, venga svolta al di fuori dell'organizzazione dei servizi giornalistici dell'ente e il prodotto del'attivita stessa non sia stato posto in essere con il suo inserimento, né sia stato comunque inserito, nei giornali radiofonici o televisivi o nei servizi speciali dei medesimi Cass.23.1.88, numero 552 Cass.2.2.02, numero 1372 . Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la C. , affidato a due motivi. Resiste la RAI s.p.a. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'articolo 360, numero 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 112 e 115 cod. proc. civ. 34 della legge 3/2/1963, numero 69 del contratto nazionale di lavoro giornalistico anno 1991 e dei verbali di accordo 27/7/1998 e 15/2/1996 dell'articolo 1362 cod. civ. quanto all'interpretazione di detti accordi dell'articolo 42, comma 3, della Legge 6.8.1990, numero 223 del d.P.R. 4.2.1965, numero 115, oltre ad omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ex 360, numero 5, cod. proc. civ., per avere la Corte di merito ritenuto inapplicabile il contratto di lavoro giornalistico ai dipendenti RAI non inseriti nell'ambito di una testata. In particolare, la ricorrente si duole del fatto che, omettendo qualsivoglia motivazione sulle produzioni documentali e sulle prove orali richieste, la sentenza impugnata avesse circoscritto l'attività giornalistica ai giornali ed ai radiogiornali, senza considerare che la stessa può svolgersi anche in programmi di informazione a questi equiparabili. 2.- Con il secondo motivo la dipendente denuncia, in relazione all'articolo 360, nnumero 3 e 5 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 112 e 115 cod. proc. civ. 34 della legge numero 69/1963 dell'arti del contratto nazionale di lavoro giornalistico 1997 e dei verbali di accordo 27/7/1998 e 15/2/1996 dell'articolo 1362 cod. civ. nell'interpretazione di detti accordi 42, comma 3, del Regolamento di cui al d.P.R. numero 115/1965, oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia, per avere la sentenza impugnata omesso di esaminare adeguatamente le prestazioni svolte dalla lavoratrice ed erroneamente desunto l'impossibilità di inquadramento come giornalista dall'inserimento presso la struttura del CCISS articolo 360, comma 1, nnumero 3 e 5 c.p.c. . 3.- Deve pregiudizialmente respingersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla RAI, per contenere esso un elevato numero di pagine 139 di riproduzione fotografiche di documenti, posto che questa S.C. ha si affermato cfr. Cass. numero 4823/2009, Cass. numero 6279/2011, Cass. numero 15180/2010, Cass. sez. unumero numero 16628/2009 che la prescrizione contenuta nell'articolo 366, primo comma, numero 3 cod. proc. civ. secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, né accenni all'oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante riproduzione in ricorso, l'intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi con semplici locuzioni di raccordo Cass. 28.5.2012 numero 11044 nella specie tuttavia i motivi di ricorso sono adeguatamente sviluppati nell'atto, essendosi limitata la ricorrente ad allegare in calce la copiosa documentazione posta a fondamento dei motivi stessi. 3.1-Venendo pertanto al merito si osserva. I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati. La sentenza impugnata, infatti, ha basato la decisione sul principio pure enunciato dalla risalente sentenza 23.1.1988 numero 552 di questa Corte secondo cui è inapplicabile il contratto nazionale di lavoro giornalistico allorché l'attività del dipendente della RAI, sebbene iscritto all'albo dei giornalisti, sia stata svolta al di fuori della organizzazione dei servizi giornalistici dell'ente e il prodotto dell'attività stessa non sia stato posto in essere per il suo inserimento, né sia stato comunque inserito, nei giornali radiofonici o televisivi o nei servizi speciali dei medesimi, evidenziando che la lavoratrice esauriva sostanzialmente la sua attività nella predisposizione e lettura dei notiziari informativi sul traffico, organo del CCISS ed è inquadrata nella direzione radiofonica, Centrali Radio di Pubblica Utilità, che non costituisce una testata giornalistica, né è ad essa comparabile alla stregua della richiamata struttura . L'assunto non risulta condivisibile alla luce della successiva giurisprudenza di questa Corte, ed inoltre la sentenza impugnata non si sottrae alle censure di vizio di motivazione denunciate dalla ricorrente. Occorre infatti evidenziare che secondo i successivi arresti di questa Corte in materia, costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisirne la conoscenza, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e predisporre il messaggio con apporto soggettivo e creativo, ed assumendo rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione, che costituiscono gli elementi differenziatori rispetto ad altre professioni intellettuali e sono funzionali a sollecitare l'interesse dei cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli di attenzione per la loro novità Cass. 22.11.2010 numero 23625 . In applicazione di tale principio questa S.C. ha cassato la sentenza di merito che, con riguardo ad analoghe prestazioni lavorative svolte da dipendente RAI presso il Centro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale CCISS - Viaggiare informati , ritenute di natura giornalistica, non aveva considerato il quadro normativo di riferimento e la convenzione tra la RAI e il Ministero dei lavori pubblici che imponeva alla RAI di attenersi, nella diffusione delle informazioni, ai criteri definiti dal CCISS e, dunque, aveva omesso di valutare se, in relazione agli obblighi assunti, residuassero i necessari margini di autonomia richiesti per lo svolgimento di prestazioni giornalistiche. Ne consegue che pur potendosi teoricamente inquadrare le mansioni de quibus quali giornalistiche, ciò è condizionato da un adeguato accertamento circa la sussistenza dei requisiti di elaborazione autonoma delle notizie, con valutazione della loro rilevanza in relazione ai destinatari e con la predisposizione di un messaggio comunicativo contraddistinto da un apporto soggettivo e creativo cfr. da ultimo Cass. 22.8.2011 numero 17723 . Nella specie tale accertamento risulta difettare, dovendosi peraltro rimarcare che la sentenza impugnata omette di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, limitandosi genericamente ad osservare che era incontroverso che la lavoratrice svolgesse prevalentemente un'attività nella predisposizione e lettura dei notiziari informativi sul traffico, organo del CCISS ed è inquadrata nella direzione radiofonica, Centrali Radio di Pubblica Utilità, che non costituisce una testata giornalistica, né è ad essa comparabile , rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento cfr. Cass. numero 1756/2006, Cass. numero 9113/2012 . 3.2- Occorre del resto rimarcare che questa Corte ha altresì ritenuto, innovando rispetto al risalente orientamento giurisprudenziale richiamato nella sentenza impugnata, che non può iscriversi, in maniera riduttiva, l'attività giornalistica radiotelevisiva soltanto nell'ambito dei radio o telegiornali o nelle testate tipicamente giornalistiche e di informazione, ben potendo rientrare la stessa anche in programmi di intrattenimento o di svago, purché con contenuto propriamente informativo Cass. 16.12.2013 numero 28035 , essendo irrilevante a tali fini la legge 3 febbraio 1963, numero 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, il cui articolo 34 è stato valorizzato dalla Corte di merito posto che la legge citata presuppone e non definisce l'attività giornalistica, Cass. 29.8.2011 numero 17723 , ed ancora che è irrilevante ai fini del riconoscimento della natura giornalistica dell'attività svolta dal dipendente RAI la struttura aziendale dell'ente presso cui egli presta la sua attività, rilevando piuttosto il peculiare carattere informativo nel senso sopra esposto delle mansioni svolte Cass. 27.6.2013 numero 16229 . 4.- Il ricorso deve pertanto accogliersi, la sentenza impugnata cassarsi con rinvio, per l'ulteriore esame della controversia alla luce dei principi enunciati, ad altro giudice in dispositivo indicato, il quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.