Nei contratti di assicurazione della r.c.a. con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento della seconda rata di premio, l’efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza e tale sospensione è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell’articolo 1901 c.c. Mancato pagamento del premio .
È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 5944 del 14 marzo 2014. Il fatto. La Corte d’appello di Palermo condannava una società di assicurazioni, in qualità di impresa designata per le vittime della strada, e la proprietaria dell’auto investitrice del ciclomotore guidato da un uomo, al risarcimento dei danni in misura del 50% a norma dell’articolo 2054, comma 2, c.c. Respingeva la domanda di garanzia di quest’ultima nei confronti della società assicuratrice dell’auto, essendo provata la corresponsabilità della donna nella determinazione del sinistro. Inoltre, il Giudice richiamava il combinato disposto degli articolo 7, l. numero 990/1969 e 1901 c.c., secondo il quale, in presenza di un certificato assicurativo e del relativo contrassegno, l’assicuratore risponde nei confronti del danneggiato entro il periodo di scadenza o nel termine di tolleranza di cui all’articolo 1901 c.c., anche se non sia stato pagato il nuovo premio. Nel caso di specie, il periodo assicurativo era scaduto prima del sinistro e il premio era stato pagato quando il sinistro stesso era già avvenuto. Pertanto, l’assicurazione non era operativa e la domanda di garanzia dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore era infondata. La donna ricorre per cassazione. Azione diretta nei confronti della società assicuratrice dell’auto. Secondo la ricorrente, il danneggiato non aveva azione diretta nei confronti della società assicuratrice designata per le vittime della strada ma nei confronti di quella dell’auto che, infatti, non ha agito in rivalsa né nei confronti del suo agente assicuratore, né dell’assicurata. Se il premio è rateizzato Il motivo di ricorso è infondato gli Ermellini riaffermano che nei contratti di assicurazione della r.c.a. con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento della seconda rata di premio, l’efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, e tale sospensione è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell’articolo 1901 c.c. Conseguentemente, una volta spirato il suddetto termine, il veicolo è sprovvisto di assicurazione e chi l’ha messo in circolazione incorre nella relativa sanzione amministrativa. Non rileva che l’assicuratore abbia accettato un pagamento tardivo ciò impedisce solo la risoluzione del contratto. Alla luce di quanto detto è facile comprendere che la domanda di regresso dell’assicurata nei confronti dell’assicurazione è infondata. Il ricorso va, dunque, respinto.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 3 ottobre 2013 – 14 marzo 2014, numero 5944 Presidente Petti – Relatore Chiarini Svolgimento del processo Con sentenza del 29 settembre 2009 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che, condannata la Sai Assicurazioni s.p.a., in qualità di impresa designata per le vittime della strada, e M.F.M., in qualità di proprietaria dell'auto investitrice del ciclomotore guidato da S.G. a risarcirgli i danni nella misura del 50% a norma dell'articolo 2054 secondo comma, cod. civ., e accolta la domanda di regresso della Sai nei confronti della M., ha invece respinto la domanda di garanzia di costei nei confronti della Mapfre Progress s.p.a., assicuratrice dell'auto, sulle seguenti considerazioni 1 correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto la corresponsabilità della M. nella determinazione del sinistro, sì che il relativo motivo di appello doveva esser respinto 2 per effetto del combinato disposto degli articolo 7 della legge numero 990 del 1969 e dell'articolo 1901 c.c., in presenza di un certificato assicurativo e del relativo contrassegno, l'assicuratore risponde nei confronti del danneggiato entro il periodo di scadenza o nel termine di tolleranza di cui all'articolo 1901 c.c., anche se non sia stato pagato il nuovo premio 3 nella fattispecie il sinistro era avvenuto il 15 giugno 1998, alle ore 12,50, il periodo assicurativo era scaduto il 24 aprile 1998 ed il premio per il secondo periodo - fino al 24 ottobre 1998 - era stato pagato alle ore 17 dello stesso giorno del sinistro, allorché dunque era già avvenuto 4 pertanto l’assicurazione non era operativa e la domanda di garanzia dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore era infondata. Ricorrono per cassazione M.F.M. e F.G. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva, ma successivamente alla notifica del ricorso la società Progress è stata posta in l.c.a., secondo la dichiarazione del difensore dei ricorrenti, depositata il 26 ottobre 2012, che pertanto ha chiesto un termine, nelle more della fissazione dell’udienza di discussione, per integrare il contraddittorio nei confronti del commissario liquidatore. Motivi della decisione l.- Questa Corte ha anche recentemente S.U. 21670 del 2013 ribadito che la fissazione del termine ex articolo 331 cod. proc. civ., in forza del principio della ragionevole durata del processo, può ritenersi superflua ove il gravame appaia prima facie infondato, e l'integrazione del contraddittorio si riveli, perciò, attività del tutto ininfluente sull'esito del procedimento. 1.1- Con il primo motivo i ricorrenti deducono Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto articolo 1901 secondo comma c.c. . Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio , e lamentano che, avendo l’agente assicuratore rilasciato il contrassegno assicurativo per il periodo 24 aprile - 24 ottobre 1998, ancorché dopo il verificarsi del sinistro, perciò solo il danneggiato non aveva azione nei confronti della società assicuratrice designata per le vittime della strada, bensì doveva agire direttamente nei confronti della Mapfre Progress s.p.a., che infatti non ha agito in rivalsa né nei confronti del suo agente assicuratore, né nei confronti dell’assicurata e concludono con i seguenti quesiti di diritto A Quando l'assicuratore rilascia un certificato assicurativo con vigenza dalla data della sua scadenza e non dalle 24 ore del giorno di pagamento è tenuto o non a risarcire il terzo danneggiato? B Può in tal caso l'assicuratore provare nei confronti del terzo danneggiato che il pagamento del premio non è avvenuto o è avvenuto in ritardo? C In tali casi il certificato assicurativo r.c.a. una volta rilasciato dall’assicuratore acquista o no efficacia costitutiva a tutela del terzo che non può esser esposto a eccezioni che tendano ad invalidare le risultanze di un certificato apparentemente regolare? D Il certificato assicurativo r.c.a. impegna o non l'impresa assicuratrice nei confronti dei terzi danneggiati in modo inderogabile entro la scadenza del periodo di assicurazione risultante dal certificato indipendentemente dalla circostanza che sia stato o meno pagato il premio relativo a quel periodo attestato come pagato? E Una volta rilasciato il certificato assicurativo r.c.a. per l'assicuratore è o non è più possibile opporre alcuna eccezione relativa al previo adempimento alle proprie obbligazioni da parte dell’assicurato? F Può in tali casi assimilarsi l'efficacia probatoria del certificato assicurativo a quella che caratterizza la cartolarità dei titoli di credito? G L’articolo 1901 coma 2 c.c. costituisce o non applicazione dell’istituto generale dell’eccezione di inadempimento di cui all’articolo 1460 c.c.? H In applicazione del secondo comma dell’articolo 1460 c.c. deve negarsi all’assicuratore la facoltà di rifiutare la garanzia assicurativa ove ciò sia contrario a buona fede, come nel caso in cui l’assicuratore medesimo abbia, sia pure tacitamente, manifestato la facoltà di rinunziare alla sospensione della garanzia per effetto del mancato pagamento del premio alle scadenze convenute, ad esempio tramite la ricognizione del diritto all’indennizzo ovvero con l’accettazione del versamento tardivo? I Nel caso giuridico di cui all’articolo 1901 comma 2 c.c. nel momento in cui l’assicuratore appone sulla quietanza di premio/contrassegno quale data di vigenza della garanzia quella della sua effettiva scadenza senza effettuazione di riserve e non anche quella di effettivo pagamento, la polizza r.c.a. è o no pienamente operante nei rapporti tra assicurato e compagnia assicurativa? . Il motivo è infondato. Va riaffermato infatti che nei contratti di assicurazione della r.c.a. con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento della seconda rata di premio, l'efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, e tale sospensione è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell'articolo 1901 cod. civ Ne consegue che, una volta spirato il suddetto termine, il veicolo deve ritenersi sprovvisto di assicurazione - e chi l'ha messo in circolazione incorrerà nella relativa sanzione amministrativa - a nulla rilevando che l'assicuratore abbia accettato un pagamento tardivo, che non costituisce rinunzia alla sospensione della garanzia assicurativa ma impedisce la risoluzione di diritto del contratto articolo 1901, terzo comma, cod. civ. . Conseguentemente la domanda di regresso dell’assicurata nei confronti dell’assicurazione per la somma che è stata condannata a pagare al danneggiato da sinistro stradale è infondata Cass. 16726 del 2009 , come correttamente deciso dai giudici di merito. 2.- Con il secondo motivo lamentano Violazione articolo 91 c.p.c. in riferimento all’articolo 92 stesso codice per non avere i giudici di secondo grado compensato le spese con S.G. benché il giudice di secondo grado abbia escluso il concorso di colpa di costui, affermato dal giudice di primo grado, pur in mancanza di appello incidentale sul punto, ma richiesto soltanto in comparsa conclusionale. Il motivo è infondato, in fatto e in diritto. Dalla narrativa emerge che i giudici di appello hanno confermato la corresponsabilità della M. e del G. affermata dalla sentenza di primo grado respingendo l’appello di costei e del G. sul punto. Pertanto, in applicazione del principio della soccombenza, li hanno condannati a rimborsare le spese all’appellato G. 3.- Concludendo il ricorso va respinto. Non si deve provvedere sulle spese non avendo gli intimati espletato attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.