La fusione tra società non impedisce la continuazione di un processo in corso

La fusione, avvenuta anche prima della riforma di diritto societario, non impedisce alla società venuta meno la continuazione nel procedimento di cui era a conoscenza, né all’incorporante di intervenire ed impugnare una sentenza sfavorevole.

Lo afferma la Cassazione nella sentenza numero 4813, depositata il 28 febbraio 2014. Il caso. Il Tribunale di Oristano accoglieva l’opposizione di una donna ad un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti in favore del Banco di Napoli. La Corte d’appello di Cagliari, nel contraddittorio con la s.p.a. “San Paolo Banco di Napoli”, rigettava l’eccezione di nullità dell’appello proposta dalla banca, la quale sosteneva la propria estraneità al credito azionato dal Banco di Napoli incorporato, nel frattempo, dalla “San Paolo IMI” . La s.p.a. proponeva ricorso in Cassazione per due motivi. Con il primo, chiedeva se l’errata individuazione della parte, nei cui confronti viene proposta impugnazione, determini la nullità dell’atto introduttivo del giudizio d’appello e, di conseguenza, la nullità della sentenza impugnata, in quanto emessa verso un soggetto non legittimato. La riforma. Analizzando la questione, la Cassazione ricordava che, in tema di fusione, l’articolo 2504-bis c.c., introdotto dalla riforma del diritto societario d.lgs. numero 6/2003 , ha natura innovativa. Di conseguenza, il principio, in esso affermato, per cui «la fusione tra società si risolve in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo», non vale per le fusioni anteriori all’entrata in vigore della nuova disciplina. La successione. Tuttavia, queste danno comunque luogo ad un fenomeno successorio, ma si diversificano dalla successione mortis causa, perché la modificazione dell’organizzazione societaria dipende esclusivamente dalla volontà delle società partecipanti. Perciò, quella che viene meno non è pregiudicata dalla continuazione di un processo di cui era a conoscenza e, allo stesso modo, nessun pregiudizio subisce l’incorporante, che può intervenire nel processo ed impugnare la decisione sfavorevole. Banca sbagliata. Nel caso di specie, sussisteva un vizio di motivazione, perché la sentenza era stata pronunciata verso un soggetto privo di legittimazione, in quanto il Banco di Napoli, che originariamente aveva richiesto il decreto ingiuntivo, si era poi fusa in una s.p.a. diversa dalla ricorrente. I giudici di merito, quindi, avevano ritenuto che ad essersi costituita nel giudizio d’appello fosse stata la società incorporante del Banco di Napoli, mentre, invece, era stata chiamata in giudizio la società sbagliata. Per questi motivi, la Cassazione accoglieva il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 17 gennaio – 28 febbraio 2014, numero 4813 Presidente Vitrone – Relatore Didone Svolgimento del processo 1. - P.A. ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti in favore del Banco di Napoli. Il Tribunale di Oristano ha accolto l'opposizione, ha revocato il decreto e ha condannato l'opponente al pagamento della somma di euro 20.577,75. La Corte di appello di Cagliari, con la sentenza impugnata depositata il 26.1.2007 nel contraddittorio con la s.p.a. San Paolo Banco di Napoli , in riforma della decisione di primo grado ha rigettato la domanda proposta nei confronti della P Per quanto ancora interessa, la Corte di merito ha rigettato l'eccezione di nullità dell'appello sollevata dalla banca, la quale sosteneva la propria estraneità al credito azionato dal Banco di Napoli, istituto che era stato incorporato dalla s.p.a. San Paolo IMI. Contro la sentenza di appello la s.p.a. San Paolo Banco di Napoli ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali denuncia la nullità della decisione e vizio di motivazione. Resiste con controricorso P.A. Motivi della decisione 2. - Con il primo motivo la banca ricorrente denuncia la nullità della sentenza e formula - ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c. - applicabile ratione temporis - il seguente quesito «se la errata individuazione della parte nei cui confronti il potere impugnatorio deve essere esercitato determini la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di appello e, comunque, la nullità della sentenza impugnata, in quanto emessa nei confronti di soggetto non legittimato, anche in considerazione della agevole conoscibilità dell'avvenuta fusione per incorporazione del Banco di Napoli s.p.a. nell'incorporante San Paolo IMI s.p.a.». Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla legittimazione della appellata San Paolo Banco di Napoli. 3. - La resistente deduce che la vocatio in jus in appello era così formulata «cita il SAN PAOLO - BANCO DI NAPOLI s.p.a. già Banco di Napoli s.p.a. poi fusosi per incorporazione nell'istituto Bancario San Paolo». L'atto di appello e stato notificato presso il procuratore costituito in primo grado per il Banco di Napoli. Pertanto, appellata era la banca «San Paolo» quale incorporante del Banco di Napoli e non la s.p.a. San Paolo Banco di Napoli . 4. - In una fattispecie analoga alla presente questa Corte ha valorizzato la circostanza per la quale le notifiche «furono effettuate al Banco di Napoli e furono ricevute senza obiezioni dal suo procuratore domiciliatario esse erano, pertanto, valide atteso che detto procuratore era regolarmente munito di procura e la cessazione della procura stessa non era nota alla controparte notificante» Sez. L, Sentenza numero 15916 del 2009 . D'altra parte le Sezioni unite hanno chiarito che in tema di fusione, l'articolo 2504-bis cod. civ. introdotto dalla riforma del diritto societario d.lgs. 17 gennaio 2003, numero 6 ha natura innovativa e non interpretativa e, pertanto, il principio, da esso desumibile, per cui la fusione tra società si risolve in una vicenda meramente evolutivo -modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo, non vale per le fusioni per unione od incorporazione anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina 1 gennaio 2004 , le quali tuttavia pur dando luogo ad un fenomeno successorio, si diversificano dalla successione mortis causa perché la modificazione dell'organizzazione societaria dipende esclusivamente dalla volontà delle società partecipanti, con la conseguenza che quella che viene meno non è pregiudicata dalla continuazione di un processo del quale era perfettamente a conoscenza, così come nessun pregiudizio subisce la incorporante o risultante dalla fusione , che può intervenire nel processo ed impugnare la decisione sfavorevole. Ad esse, di conseguenza non si applica la disciplina dell'interruzione di cui agli articolo 299 e seguenti del codice di procedura civile Sez. U, Sentenza numero 19698 del 17/09/2010 . Nella concreta fattispecie sussiste il dedotto vizio di motivazione perché la sentenza è stata pronunciata nei confronti di un soggetto privo di legitimatio ad causam, posto che è incontestato fra le parti che il Banco di Napoli S.p.A. si è fusa per incorporazione nella San Paolo Imi S.p.A. e non nella San Paolo Banco di Napoli S.p.A. - come affermato dalla sentenza impugnata - società costituita ex novo dopo la nascita del credito in contestazione. Nel dispositivo della sentenza della Corte territoriale è contenuta la condanna al pagamento delle spese processuali della s.p.a. San Paolo - Banco di Napoli, società che, secondo la medesima Corte, costituirebbe la società incorporante della s.p.a. Banco di Napoli. Al procuratore di quest'ultima è stata notificata la citazione in appello e, alla stregua della pronuncia delle Sezioni unite innanzi richiamata, la Corte di merito nulla ha detto in ordine alla contumacia, ritenendo erroneamente che fosse costituita la società incorporante. La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata con rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di Cagliari.