La Circolare 14/E analizza tutti gli adempimenti relativi ai soggetti coinvolti nelle fasi dell’assistenza fiscale. Tempistiche, modalità di trasmissione e casi particolari che i professionisti devono considerare in vista della consegna della copia elaborata entro il 17 giugno.
Diverse le indicazioni principali fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 14/E del 9 maggio. Chi può prestare assistenza fiscale? In base all’articolo 37, d.lgs. numero 241/1997, possono prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti, mediante il modello 730, i sostituti d’imposta che erogano i redditi di cui agli articolo 49 e 50, comma 1, lettere a , d , g , con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e lettera l , del TUIR. Tale assistenza prestata dai sostituti d’imposta non comporta alcun onere per gli assistiti. Tutti i sostituti d’imposta, compresi quelli che non prestano assistenza fiscale, hanno l’obbligo di effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni elaborate dai Centri di assistenza fiscale e dai professionisti abilitati. La trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o dall’associazione cui lo stesso appartiene, mai da altro professionista «estraneo». Nessun compenso per le «rettifiche». Il compenso corrisposto mediante una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali operate dal sostituto stesso non costituisce corrispettivo agli effetti dell’IVA. Non spetta alcun compenso per le dichiarazioni identificate come «rettifiche» anche se costituiscono l’unica dichiarazione trasmessa, per le duplicate e per le annullate. Non sono altresì previsti compensi per la sola effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni dei propri sostituiti idem per le Amministrazioni delle Stato ai membri di Camera, Senato, Corte Costituzionale e Presidenza della Repubblica . Per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale per la presentazione del modello 730, ai CAF e ai professionisti abilitati spetta il compenso di cui all’articolo 38 d.lgs. numero 241/1997, come modificato dall’articolo 4, commi 30 seguenti, Legge numero 183/2011. Dichiarazione compilata dal contribuente? Nessun corrispettivo al centro di assistenza fiscale. Al riguardo si segnala che, l’articolo 34, comma 4, del citato decreto legislativo indica gli adempimenti cui è tenuto il soggetto che presta l’assistenza fiscale, per ottenere l’erogazione del previsto compenso verifica dei dati esposti nella dichiarazione con la documentazione presentata, consegna all’assistito della copia elaborata di cui devono conservare copia e trasmissione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione e del risultato contabile destinato al sostituto d’imposta. Se quindi il contribuente presenta una dichiarazione modello 730 debitamente e correttamente compilata in tutti i campi relativi alla documentazione prodotta e a quelli riferiti alle proprie condizioni familiari, non è tenuto a corrispondere alcun corrispettivo al centro di assistenza fiscale o al professionista abilitato. Diversamente la consulenza per la predisposizione e compilazione del modello 730, eventualmente richieste dal contribuente al CAF o al professionista, costituiscono una prestazione per cui può essere richiesto un corrispettivo. Due tempistiche diverse Il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta deve presentare entro il 16 maggio 2013 ex D.P.C.M. 26 aprile 2013 il modello 730/2013, debitamente compilato e sottoscritto devono essere specificati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef e del 5 per mille dell’Irpef, anche se non compilato, nell’apposita busta chiusa. La consegna della dichiarazione da parte del dipendente può anche essere effettuata tramite inoltro in formato elettronico purché il sostituto abbia provveduto all’istituzione di un sito internet dedicato e abbia fornito i dipendenti di utenza e password personali. Il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale di un CAF-dipendenti o di un professionista abilitato, invece, deve presentare entro il 31 maggio 2013 il modello 730/2013 già compilato oppure il modello predisposto dal soggetto che ha fornito la consulenza fiscale richiesta dal contribuente. In entrambi i casi la dichiarazione deve essere sottoscritta dal contribuente il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef e del 5 per mille dell’Irpef, anche se non compilato, nell’apposita busta chiusa. Dichiarazione congiunta chi, come e perché. I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono, se almeno uno di essi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare il modello 730, presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta. Il titolare di redditi di lavoro dipendente erogati da datori non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto, non rientra fra i soggetti che possono utilizzare singolarmente il 730 poiché, pur dovendo dichiarare redditi previsti in questo modello, non ha un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio sulla retribuzione. In tal caso, se il coniuge è compreso fra i contribuenti ammessi all’utilizzo del 730, la dichiarazione può essere presentata in forma congiunta poiché i redditi da dichiarare rientrano fra quelli previsti da questo modello di dichiarazione e il conguaglio sulla retribuzione può essere effettuato dal sostituto d’imposta del coniuge dichiarante. Si ricorda che è preclusa la forma congiunta se uno dei coniugi nel 2012 è titolare di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 o se è tenuto a presentare il modello UNICO 2013 Persone fisiche. Il credito in dichiarazione può tornare utile per l’IMU. I contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale possono, compilando il quadro I IMU del modello 730, richiedere di utilizzare l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione per effettuare autonomamente, con il mod. F24, il versamento dell’IMU dovuta per l’anno 2013. In questa ipotesi, in sede di conguaglio sulla retribuzione, il sostituto rimborserà l’eventuale differenza tra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l’ammontare richiesto per l’effettuazione del versamento IMU. Danno luogo alle operazioni di conguaglio le somme a credito Irpef, cedolare secca, addizionale comunale e regionale, anche di importo non superiore a 12 euro se derivanti dalla richiesta di utilizzare parte del credito per il pagamento del debito IMU e risultanti nel prospetto di liquidazione mod. 730-3 se il sostituto d’imposta ha fornito assistenza diretta o nel risultato contabile mod. 730-4 nel caso l’assistenza sia stata prestata da un CAF o da un professionista abilitato. Il contribuente può richiedere di utilizzare l’intera somma a credito per il pagamento dell’IMU casella 1 del quadro I barrata oppure indicare casella 2 la sola parte del credito che intende utilizzare per il pagamento dell’IMU qualora nel mod. 730 originario non sia stato compilato il quadro IMU o la somma indicata non sia stata utilizzata in compensazione, nel modello integrativo il quadro I può essere anche compilato diversamente o non compilato.
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