L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in tema di inversione contabile con la Circolare numero 37/E diffusa il 22 dicembre scorso. Sollevati da sanzione tutti i comportamenti difformi posti in essere fino a tale data.
Reverse charge nel settore edile, in arrivo 16 nuovi chiarimenti che, almeno dal punto di vista sanzionatorio, non avranno effetto retroattivo. La Circolare numero 37/E, pubblicata il 22 dicembre, per dare risposta ai quesiti provenienti dai rappresentanti delle associazioni di categoria, chiude infatti con una clausola di salvaguardia «sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi. , la non applicazione delle sanzioni attiene alle sole tematiche da questa specificamente affrontate e limitatamente alle ipotesi che non rientrino nell’ambito di una frode fiscale». Di seguito si illustrano i chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 17, comma 6, lett. a-ter d.P.R. numero 633/1972 contenuti nella Circolare in commento. Contratto unico di appalto, nuove manutenzioni straordinarie e demolizioni. Con il d.l. numero 133/2014 sono considerati interventi di manutenzione straordinaria e non di “ristrutturazione edilizia” i frazionamenti e gli accorpamenti delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione di uso. Ciò nonostante, l’Agenzia ha precisato che nelle ipotesi di un contratto unico di appalto, comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge, avente ad oggetto gli interventi edilizi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari di cui alla lett. b dell’articolo 3, comma 1, del d.P.R. numero 380/2001, trovino applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge. La stessa concessione, di applicare le regole IVA ordinarie, è fatta in relazione all’attività di demolizione, se oggetto di un contratto unico di appalto unitamente alla successiva costruzione di un nuovo edificio. Fornitura con posa in opera e prestazione di servizi. L’Agenzia definisce, alla luce della recente giurisprudenza comunitaria e domestica, i criteri per distinguere le operazioni qualificabili come «cessione con posa in opera» escluse dal reverse da quelle qualificabile come «prestazione di servizi» soggette al reverse . Parcheggi interrati e su lastrico solare. Sebbene esclusi in via generale dal meccanismo del reverse, i parcheggi vi rientrano quando sono parte integrante dell’edificio. È questo il caso per l’Agenzia delle Entrate dei parcheggi interrati e di quelli collocati sul lastrico solare dell’edificio. In tal caso alle relative prestazioni di servizi dovrà applicarsi il meccanismo dell’inversione contabile. Derattizzazione, spurgo delle fosse biologiche/ tombini, rimozione della neve. Non rientrando nei codici ATECO delle «prestazioni di servizi di pulizia» richiamati dalla Circolare numero 14/E/2015, le attività di derattizzazione, di spurgo delle fosse biologiche, dei tombini e di rimozione della neve non sono soggette al meccanismo dell’inversione contabile e vanno assoggettati ad IVA secondo le modalità ordinarie. Impianti posizionati in parte internamente ed in parte esternamente all’edificio. Sposando l’interpretazione secondo cui occorre valorizzare l’unicità dell’impianto che complessivamente serve l’edificio, anche se alcune parti di esso sono posizionate all’esterno dello stesso per necessità tecniche o logistiche, l’Agenzia ritiene che, ogni qual volta l’installazione di un impianto sia funzionale o servente all’edificio, anche se parte dell’impianto è posizionato all’esterno dello stesso, deve trovare applicazione il meccanismo del reverse charge. Manutenzione e riparazione di impianti. Adeguandosi a quanto specificato dall’ISTAT, secondo cui nelle attività di cui al codice 43.29.09 «Altri lavori di costruzione e installazione numero c.a.» della Tabella ATECO 2007 sono comprese anche le prestazioni di manutenzione e riparazione, l’Agenzia precisa che tali ultime prestazioni di manutenzione e riparazione sebbene non esplicitamente indicate dai codici ATECO di riferimento della divisione 43 devono essere assoggettate al meccanismo dell’inversione contabile. Impianti fotovoltaici. Purché non siano accatastati come unità immobiliari autonome, sono soggetti al reverse charge gli impianti fotovoltaici posti su edifici e quelli realizzati su aree di pertinenza di fabbricati impianti fotovoltaici “a terra” . Viceversa, l’installazione di centrali fotovoltaiche poste sul lastrico solare, ovvero su aree di pertinenza di fabbricati di un edificio, accatastate autonomamente in categoria D/1, ovvero D/10, non è soggetta a inversione contabile “non costituendo un edificio né parte dell’edificio sottostante”. Impianti antincendio. Sono soggette al reverse le attività di installazione e di manutenzione di estintori a condizione che gli stessi facciano parte di un impianto, avente le caratteristiche di cui al sopra citato d.m. 20 dicembre 2012, installato in un edificio e che l’attività sia resa nell’ambito della manutenzione dell’intero impianto. Se non fanno parte del menzionato impianto, sono esclusi dal meccanismo dell’inversione contabile. Va diversamente per le porte tagliafuoco e le uscite di sicurezza che devono considerarsi “impianti di protezione sia pure passiva contro gli incendi”, con conseguente assoggettamento dell’attività di installazione al reverse charge. Sostituzione delle componenti di un impianto. In caso di malfunzionamento dell’impianto le attività di riparazione e/o ammodernamento degli impianti, anche mediante la sostituzione di parti danneggiate o divenute obsolete e non alla mera fornitura di beni, ricadono nell’ambito di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile «a condizione, naturalmente, che i servizi resi siano relativi a edifici». Impianti funzionali allo svolgimento di un’attività industriale e non al funzionamento dell’edificio. Se l’attività non è ricompresa nei codici ATECO da 43.21.01 a 43.29.09, sebbene sia relativa ad impianti che, una volta installati, costituiscano un tutt’uno con l’edificio, deve essere esclusa dall’ambito applicativo del reverse charge. Prestazioni rese da soggetti terzi. Se le prestazioni rese dai soggetti terzi, sono riconducibili ai servizi di installazione di impianti e completamento di edifici e rientrano nei codici di attività di cui alla Tabella ATECO 2007, sono soggette al reverse sia che vengano svolte su incarico della società che commercializza i beni, sia che vengano rese «in via autonoma e non su incarico della società presso cui sono stati acquistati i beni , da soggetti terzi sulla base di un rapporto diretto con un committente soggetto passivo». Beni significativi. L’aliquota IVA agevolata, riguardando esclusivamente prestazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali, non trova applicazione nell’ipotesi di reverse charge che riguarda i soli rapporti tra soggetti passivi d’imposta. Diritti fissi di chiamata e interventi di manutenzione con canone di abbonamento. Sia il diritto di chiamata che le prestazioni di manutenzione anche se l’intervento non è mai stato materialmente eseguito , derivanti da contratti che prevedono la corresponsione di canoni di abbonamento periodici, devono essere assoggettate a reverse charge. Allacciamento e attivazione dei servizi di erogazione di gas, energia elettrica e acqua. I servizi di allacciamento e di attivazione, non essendo riconducibili all’attività di installazione di impianti, ma costituendo parti integranti e indispensabili ai fini della fornitura del servizio, devono essere esclusi dall’applicazione del meccanismo del reverse charge. Operazioni non imponibili. Sono escluse dal reverse charge. Fonte www.fiscopiu.it
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