Può definirsi contratto di mantenimento solo l’accordo che si caratterizza, sin dalla sua conclusione, dall’incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato ed al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante e quello del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio. In difetto, la cessione deve essere qualificata come donazione.
Con tali assunti contenuti nella sentenza numero 7479 del 25 marzo 2013, la Seconda sezione Civile della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso promosso da uno dei coeredi del defunto padre, che rivendicava la lesione della propria quota di legittimario, nei confronti del fratello. Il caso. Con atto del 5 maggio 1988 venivano citati in giudizio i due figli del defunto padre dell’attore, esponendo che il de cuius, deceduto il 15 gennaio 1988, aveva ceduto alcuni anni prima al figlio maschio ed alla di lui moglie, l’unico cespite immobiliare di sua proprietà, per remunerare un vitalizio alimentare. L’attore, assumendo che detta cessione dissimulava una donazione in danno proprio e dell’altra sorella, anch’essa convenuta in giudizio ma rimasta contumace, chiedeva che fosse dichiarata aperta la successione del padre e ridotta la donazione stessa, in modo da ricostituire la quota a lui spettante quale legittimario, ovvero, in subordine, che fosse ridotta la lesione della sua quota entro i limiti della congruità delle rispettive prestazioni delle parti. Costituitosi ritualmente in giudizio il presunto donatario, che contestava le avverse eccezioni, a seguito dell’intervenuto decesso dell’attore, la causa veniva riassunta dalla propria erede sia in primo, sia in secondo grado, tuttavia, le domande attoree venivano rigettate. In entrambi i gradi, infatti, veniva escluso che il contratto oggetto di causa dissimulava una donazione o un negotium mixtum cum donatione, tanto che l’attrice si vedeva costretta ad impugnare la pronuncia d’appello innanzi alla Corte di Cassazione. Con il primo motivo, la ricorrente ha eccepito il vizio di motivazione e la violazione o falsa applicazione degli articolo 809, 1872, 1362, 1364, 1369, 1371 e 2729 c.c., lamentando come, nel caso di specie, difettava il nesso di sinallagmaticità tra il trasferimento della proprietà di un immobile e l’obbligo di assistenza, configurandosi, quest’ultimo, come una semplice limitazione del beneficio, che non atteneva alla causa del contratto. Ciò era tanto vero che mancava l’alea tipica del contratto di mantenimento, stante l’età avanzata del vitaliziato 85 anni , l’insussistenza delle spese sanitarie – tutte a carico del s.s.numero – e la mancanza di idoneo esame del valore dell’immobile trasferito. Con il secondo motivo, invece, è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli articolo 809, 433, 1362, 1363, 1364, 1369, 1371, 2727 e 2729 c.c., nonché degli articolo 210, 212, 213 e 232 c.p.c., per omesso esame delle risultanze istruttorie, dalle quali era emersa l’inesistenza di esigenze assistenziali del de cuius, il difetto di prova, da parte dei resistenti, in ordine alle spese sostenute per la cura del padre e l’indicazione del prezzo del bene trasferito, ai soli fini fiscali, pari ad euro 15.000,00, in realtà volto a celare la reale causa del negozio. Donazione o contratto di mantenimento? In ordine alle suddette censure la Corte di legittimità, pur evidenziando come l’indagine sollecitata dalla domanda di simulazione deve essere operata con riferimento al momento della conclusione del contratto impugnato e che a nulla vale, in tal senso, la prova delle buone condizioni economiche del de cuius, ha accolto le doglianze della ricorrente. Invero, i giudici della Cassazione hanno chiarito che il contratto di mantenimento, anche detto vitalizio assistenziale, presuppone l’alea in ordine 1 alla durata della vita del vitaliziato, 2 al rapporto tra a il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante in relazione alle esigenze di vita del vitaliziato e b il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio. Detta incertezza deve sussistere sin dalla conclusione del contratto e l’omessa indagine della sua esistenza da parte del Giudicante, non può non condurre alla riforma della sentenza. Nel caso di specie, la Corte di appello aveva sostanzialmente omesso l’oggettiva valutazione dell’immobile ceduto dal de cuius, con riferimento all’epoca della conclusione del contratto, ritenendo superfluo l’espletamento della CTU, senza dare alcuna motivazione della scelta operata. Pertanto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di gravame, disponendo un nuovo esame di tale aspetto della controversia in sede di rinvio, al fine di effettuare una giusta comparazione delle prestazioni rispettivamente a carico dei contraenti.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 14 febbraio – 25 marzo 2013, numero 7479 Presidente Oddo – Relatore Mazzacane Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 5-5-1988 Lu Cr. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo Cr.Gi. , M L. e Ma Cr. esponendo che il omissis era deceduto in omissis il padre cr.gi. il quale, con atto a rogito notaio Tommaso Faenza del 18-3-1983, aveva ceduto, per remunerare un vitalizio alimentare, l'unico cespite immobiliare di sua proprietà al figlio Gi. ed alla di lui moglie M L. . L'attore chiedeva di dichiarare aperta la successione di cr.gi. e, accertato che l'atto stipulato il 18-3-1983 dissimulava una donazione, di ridurre la donazione stessa in modo da ricostituire la quota a lui spettante quale legittimario, di ordinare ai donatari di rendere il conto o, in subordine, di ridurre la lesione della sua quota di legittimario entro i limiti della congruità delle rispettive prestazioni delle parti. Gi Cr. e M L. si costituivano in giudizio contestando il carattere simulato del vitalizio e chiedendo il rigetto della domanda attrice, mentre Ma Cr. restava contumace. A seguito del decesso dell'attore si costituiva in giudizio quale sua erede T C. . Il Tribunale adito con sentenza del 14-10-2002, dichiarata aperta la successione di gi cr. , respingeva ogni ulteriore domanda attrice. Proposta impugnazione da parte della C. cui resistevano Gi Cr. e la L. mentre Ma Cr. restava contumace la Corte di Appello di Ancona con sentenza del 22-2-2006 ha rigettato l'impugnazione, avendo escluso che il contratto stipulato il 18-3-1983 dissimulasse una donazione o un negotium mixtum cum donatione . Avverso tale sentenza la C. ha proposto un ricorso articolato in due motivi cui Gi Cr. e la L. hanno resistito con controricorso Ma Cr. non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente, denunciando vizio di motivazione e violazione o falsa applicazione degli articolo 809-1872-1362-1364-1369-1371 e 2729 c.c., assume che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che il contratto stipulato dal defunto cr.gi. con il figlio Gi Cr. e la nuora M L. aveva carattere di effettività e non dissimulava una donazione indiretta. La C. assume anzitutto che lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, e che nella fattispecie in effetti mancava un nesso di sinallagmaticità tra il trasferimento della proprietà di un immobile alle attuali controparti e l'obbligo di assistenza in favore di g c. , configurandosi quest'ultimo come una semplice limitazione del beneficio che non atteneva alla causa del contratto vi erano pertanto elementi indiziari per ritenere che tale contratto dissimulava una donazione. La ricorrente sostiene che il contratto di mantenimento, secondo la qualificazione operata dalla sentenza impugnata, è caratterizzato dall'alea, e che, se la Corte territoriale avesse proceduto ad una comparazione delle contrapposte prestazioni, detta alea nella specie sarebbe risultata insussistente, data l'età molto avanzata di gi cr. al tempo della stipula del contratto 85 anni e quindi la sua ridotta aspettativa di vita d'altra parte l'eventuale degenza in una struttura sanitaria o gli oneri di assistenza in caso di malattia non sarebbero gravati a carico delle controparti, in quanto il ricovero ospedaliero come le spese per assistenza medica o per farmaci sarebbero state tutte a carico del servizio sanitario nazionale la C. inoltre rileva che era stato omesso l'esame del valore dell'immobile trasferito. La C. poi sostiene che illogicamente la sentenza impugnata ha ritenuto comunque non provata la consapevole accettazione da parte dell'anziano disponente della sproporzione tra la prestazione da lui fornita e quella che i beneficiati si erano obbligati ad offrire, omettendo così di considerare che l'esistenza dello spirito di liberalità era desumibile dal valore e dall'entità delle rispettive prestazioni, da valutare anche ai fini dell'accertamento dell'esistenza dell’”animus donandi invero significativa in tal senso era l'attribuzione a Gi Cr. ed alla L. dell'intero patrimonio del disponente, fatto che aveva comportato l'impoverimento assoluto di gi cr. ed un correlativo arricchimento in capo ai beneficiati. Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione degli articolo 809-433-1362-1363-1364-1369-1371-2727-2729 c.c. e 210-212-213 e 232 c.p.c., rileva che la sentenza impugnata ha ritenuto implicitamente la sussistenza di esigenze assistenziali del cosiddetto vitaliziato che in realtà non esistevano e non erano state minimamente provate anzi l'istruttoria svolta aveva consentito di accertare che cr.gi. disponeva di introiti, provenienti dai canoni di locazione dell'immobile per cui è causa e dalla pensione di anzianità, più che sufficienti per far fronte ai propri bisogni d'altra parte le controparti non avevano offerto nessuna prova di aver sostenuto delle spese per il vitto, l'assistenza e la cura di gi cr. . La C. deduce ancora che il giudice di appello ha omesso di considerare che gli oneri dichiaratamente assunti dalle controparti si identificavano con gli obblighi che la legge articolo 433 c.c. pone a carico del figlio nel caso in cui il padre si trovi in stato di bisogno. La ricorrente evidenzia come ulteriore indizio della simulazione la dichiarazione resa dalle parti nel contratto in questione in ordine alle cattive condizioni statiche e di manutenzione dell'immobile, considerato che tale dichiarazione non corrispondeva allo stato reale del bene nello stesso senso doveva essere apprezzato il prezzo di lire 15.000.000 dichiarato dai contraenti ai soli fini fiscali , ma in realtà anche per celare la reale causa del negozio, costituita appunto da una donazione. Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono fondate nei limiti che ora saranno chiariti. La Corte territoriale, premesso di condividere la qualificazione del negozio stipulato il 18-3-1983 quale contratto di mantenimento, nel quale l'obbligazione del vitaliziante è sia di dare che di fare, ed ha quindi per oggetto una prestazione continuativa e non periodica, ha escluso che il suddetto contratto dissimulasse una donazione o anche un negotium mixtum cum donatione in proposito ha anzitutto valorizzato il fatto, emerso da alcune deposizioni testimoniali, che gli attuali controricorrenti avevano garantito alloggio ed assistenza a gi cr. anche durante i periodi di degenza ospedaliera, posto che tali circostanze costituivano un indice rivelatore della insussistenza della simulazione né in senso contrario aveva rilevanza l'età avanzata di gi cr. al momento della stipulazione del contratto 85 anni , in quanto le possibili malattie che avrebbero potuto colpire un soggetto di quella età o delle quali egli era affetto, rendeva possibile anche l'eventualità di consistenti oneri per l'ipotesi di degenza del vitaliziato o di necessità di assistenza medica, cosicché non poteva escludersi per tali ragioni la sussistenza dell'alea del contratto in questione così da dedurne l'esistenza di una donazione il fatto poi che cr.gi. fosse titolare di trattamenti pensionistici e che percepisse un reddito dall'affitto del terreno non incideva sul piano oggettivo e non escludeva la effettività della volontà delle parti nell'atto denominato contratto di vitalizio alimentare mediante cessione di immobili , considerato il rilievo verosimilmente attribuito da gi cr. all'aspetto spirituale della obbligazione assunta nei suoi confronti, consistente nella prestazione di assistenza, ed alle spese necessarie per malattie pur eventuali, presumibilmente rappresentate come tali da rendere equilibrata, nell'ambito di un contratto caratterizzato dall'alea, la prestazione assunta a suo carico. Il giudice di appello ha quindi escluso una rilevante sproporzione tra le prestazioni oggetto dei rispettivi obblighi assunti dalle parti, tenuto conto della variabilità dell'obbligo assunto da Gi Cr. e dalla L. in considerazione di fattori non predeterminabili quali la residua vita di cr.gi. , le malattie che avrebbero potuto colpirlo ed in genere il mutamento delle sue esigenze d'altra parte l'immobile ceduto ai vitalizianti era stato descritto nell'atto notarile come terreno agricolo di ha 0.98.20 con sovrastante fabbricato rurale in cattive condizioni statiche e di manutenzione, del valore dichiarato a fini fiscali di lire 15.000.000 a tal riguardo la sentenza impugnata ha ritenuto inattendibili le valutazioni espresse in una consulenza di parte prodotta dalla C. che indicava un valore del bene alla data dell'atto notarile di lire 105.680.000, ed ha disatteso comunque la richiesta dell'appellante per l'espletamento di una CTU volta alla determinazione della stima dell'immobile, in quanto l'accertamento del valore del bene nei termini prospettati dalla suddetta consulenza di parte non avrebbe assunto rilievo in ordine alla dimostrazione di un intento simulatorio invero a tali fini era necessario provare non solo una significativa sproporzione tra le entità delle prestazioni, ma anche la consapevolezza della stessa e la sua volontaria accettazione da parte del cedente, prova nella fattispecie non fornita neppure sulla base di presunzioni. Orbene il convincimento della sentenza impugnata non appare sufficientemente persuasivo per le considerazioni che saranno ora espresse, pur dovendosi premettere che alcuni profili di censura sollevati dalla ricorrente sono infondati. Sotto tale ultimo aspetto, invero, il fatto che le controparti non avessero offerto alcuna prova delle spese sostenute per il vitto, l'assistenza e la cura di gi cr. è irrilevante ai fini di provare l'insussistenza dell'alea del contratto in questione, attenendo tali circostanze piuttosto all'adempimento o meno delle obbligazioni contrattuali assunte e quindi ad un tempo successivo alla conclusione del contratto, laddove l'indagine sollecitata dalla domanda di simulazione deve essere operata con riferimento al momento della conclusione del contratto stesso del pari nessun rilievo può essere attribuito alle buone condizioni economiche di cr.gi. allorché stipulò il suddetto contratto, in quanto le prestazioni a carico del vitaliziante prescindono, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, dallo stato di bisogno del vitaliziato Cass. 7-2-1992 numero 1401 , circostanza che quindi comporta altresì l'erroneità dell'assunto della stessa ricorrente in ordine ad una presunta identificazione degli obblighi contrattuali assunti dagli attuali ricorrenti con quelli nascenti dalla legge in materia di alimenti articoli 433 e seguenti c.c. , avuto riguardo al carattere marcatamente spirituale di tali obblighi Cass. 5-5-2010 numero 10859 . Tanto premesso, tuttavia l'indagine condotta dal giudice di merito non appare appagante in relazione alla domanda di simulazione proposta ed ai conseguenti accertamenti che essa comportava per verificarne la sua fondatezza in relazione alla peculiarità del contratto atipico di mantenimento, denominato anche vitalizio assistenziale infatti secondo l'orientamento consolidato di questa Corte l'aleatorietà, che costituisce elemento essenziale di tale contratto, deve essere accertata con riguardo al momento della conclusione del contratto stesso, il quale è caratterizzato dalla incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza in relazione al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante in relazioni alle esigenze assistenziali del vitaliziato dipendenti non soltanto dalla sopravvivenza del beneficiario, ma anche dalle sue condizioni di salute, il cui peggioramento implica un aggravio delle cure ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio Cass. 29-8-1992 numero 9998 Cass. 24-6-2009 numero 14796 orbene la Corte territoriale, dopo aver esaminato la natura delle prestazioni contrattualmente a carico dei vitalizianti, ha sostanzialmente omesso una apprezzabile oggettiva valutazione dell'immobile ad essi ceduto con riferimento all'epoca di conclusione del contratto, ritenendo in particolare superfluo l'espletamento di una CTU al riguardo senza dare sufficiente e logica motivazione di tale convincimento infatti la ritenuta insufficienza della eventuale prova di una significativa sproporzione tra le entità delle rispettive prestazioni delle parti se non accompagnata dalla prova della consapevolezza della stessa e della sua volontaria accettazione da parte del cedente sembra avere riguardo alla natura della domanda di simulazione del contratto per cui è causa in quanto dissimulante una donazione, e dunque all'esigenza di una prova anche dello spirito di liberalità quale elemento essenziale della donazione stessa e tuttavia in proposito è agevole osservare che tale requisito ben può essere accertato in via presuntiva proprio tramite l'accertamento della sproporzione tra le rispettive prestazioni dei contraenti pertanto in sede di rinvio occorrerà procedere ad un nuovo esame di tale aspetto della controversia onde effettuare una effettiva comparazione delle prestazioni rispettivamente a carico dei contraenti. In definitiva quindi il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Bologna. P.Q.M. La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Bologna.