Nessuna inammissibilità del ricorso se il provvedimento di espulsione prodotto in giudizio è illeggibile. Si può, infatti, provvedere al deposito entro un termine stabilito o all’udienza successiva.
Il caso. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 5252/2013 depositata il 1° marzo, ha accolto il ricorso di un cittadino straniero, che si era visto dichiarare inammissibile il ricorso, proposto al giudice di pace, avverso il provvedimento di espulsione amministrativa emesso nei suoi confronti. Fotocopie illeggibili. La dichiarazione di inammissibilità scaturiva dalla produzione in udienza di fotocopie illeggibili - tra l’altro scollegate tra loro perché prive di timbri di congiunzione - dell’atto impugnato. La S.C. ha tuttavia smentito quanto affermato dal giudice di merito, cassando e rinviando ad altro giudice di pace. È possibile depositare l’atto all’udienza successiva. Infatti, gli Ermellini hanno chiarito che la mancata allegazione o deposito in prima udienza del provvedimento di espulsione o, come nel caso di specie, la sua produzione in copia poco leggibile, «può essere agevolmente superata con la richiesta alla parte di provvedere al deposito entro un termine o all’udienza successiva senza che si verifichi alcuna preclusione all’esame del merito del ricorso».
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 21 novembre 2012 – 1 marzo 2013, numero 5252 Presidente Salmé – Relatore Acierno Fatto e diritto Rilevato che il relatore designato, ha depositato la seguente relazione ex articolo 380 bis c.p.c., nel procedimento numero 2053 del 2012 Rilevato che con provvedimento del 6 luglio 2011 il giudice di pace di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da S.F. avverso il provvedimento di espulsione amministrativa emesso nei confronti del cittadino straniero, per mancata allegazione o deposito all'udienza dell'originale dell'atto impugnato, risultando prodotte fotocopie peraltro illeggibili, scollegate tra loro perché prive di timbri di congiunzione considerato che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidandosi all'unico seguente motivo violazione e falsa applicazione dell'articolo 13, comma ottavo del d.lgs numero 286 del 1998, violazione dell'articolo 24 Cost. e 101 secondo comma c.p.c. e conseguente nullità del procedimento e della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio articolo 360 numero 3 e 4 c.p.c. , per aver introdotto una sanzione d'inammissibilità non prevista dalla norma che disciplina il procedimento di opposizione all'espulsione e per non aver attivato preventivamente il contraddittorio su tale questione impediente ai sensi del novellato articolo 101 c.p.c ritenuto che l'articolo 13, comma ottavo del d.lgs numero 286 del 1998 non pone a carico della parte l'onere di allegazione unitamente al ricorso o di deposito alla prima udienza del provvedimento impugnato, né tale onere, a pena d'inammissibilità dell'opposizione può essere desunto da altre norme, regolanti i procedimenti a natura impugnatoria avverso provvedimenti amministrativi autoritativi, né può trarsi da un'interpretazione sistematica delle norme procedimentali che regolano tale giudizio, dovendosi al contrario sottolineare che tale procedimento, come indicato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 278 del 2008 è improntato alla massima semplicità di forme, e, deve, aggiungersi, all'assenza di preclusioni processuali che si maturano in prima udienza ritenuto, pertanto, che la mancata allegazione o deposito in prima udienza del provvedimento di espulsione o la sua produzione in copia poco leggibile può essere agevolmente superata con la richiesta alla parte di provvedere al deposito entro un termine o all'udienza successiva senza che si verifichi alcuna preclusione all'esame del merito del ricorso, tenuto conto che, anche nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, ove ai sensi dell'articolo 22, terzo comma della L. numero 689 del 1981, l'allegazione del provvedimento amministrativo al ricorso è espressamente prevista, secondo l'orientamento, anche di recente affermato da questa Corte Cass. 15320 del 2011 è stato stabilito che la mancata produzione, insieme al ricorso, del provvedimento opposto determina un'impossibilità di verificare la tempestività dell'impugnativa soltanto provvisoria, comunque superabile attraverso la produzione dell'atto nel corso del giudizio e, pertanto, non giustifica l'adozione in limine litis, dell'ordinanza d'inammissibilità del ricorso di cui all'articolo 23, primo comma della l. 24 novembre 1981 numero 689 la quale presuppone l'esistenza di una prova certa della tardività dell'opposizione ritenuto, infine, che ove i rilievi svolti siano condivisi, il ricorso deve essere accolto per manifesta fondatezza e la sentenza cassata con rinvio Ritenuto che il Collegio ha aderito alla relazione e le parti non sono comparse. P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia davanti al giudice di pace di Roma in diversa persona anche per le spese della fase di legittimità.