Assistenza legale obbligatoria, gratuito patrocinio, incompetenza territoriale: ecco l'interpretazione del CNF

Dopo l’approvazione delle nuove norme in materia di mediazione civile e commerciale e la circolare del Ministero della giustizia, sono state pubblicate il 6 dicembre 2013 da parte del Consiglio Nazionale Forense, sotto forma di FAQ, alcune istruzioni operative per gli organismi di mediazione forense sotto il nome di Circolare 25-C-2013 FAQ sulla mediazione finalizzata alla conciliazione della lite.

Si tratta del risultato dei lavori della Commissione interna al CNF per lo studio e la riforma della mediazione e della conciliazione approvati dal CNF nella sua seduta amministrativa del 22 novembre 2013 e, quindi, - è bene sottolinearlo – prima dell’approvazione e diffusione della Circolare ministeriale della quale, quindi, non si dà conto. Alcune scelte sono in linea con l’opinione prevalente In primo luogo, inizierei l’esame di quelle risposte” che si pongono in linea con quanto ritenuto dalle prime interpretazioni e, in linea con quanto affermato dalla Circolare e, quindi, senz’altro rafforzano quelle interpretazioni a sicuro beneficio degli operatori. In tal senso si pongono le risposte in tema di competenza territoriale dell’organismo di mediazione. Ed infatti, dopo aver correttamente ricordato che per determinare la competenza dell’organismo di mediazione, una volta identificato il giudice competente secondo le norme del cpc, occorrerà fare riferimento all’ambito di competenza territoriale previsto per gli uffici giudiziari, rispettivamente distretto per la Corte d’Appello, circoscrizione per il Tribunale, mandamento per il giudice di pace ed ambito territoriale regionale ad eccezione di Lombardia e Sicilia che ne hanno due in regione e valle d’Aosta per la quale si fa riferimento a Torino per il c.d. tribunale dell’imprese , si sottolinea come quella competenza sarà generalmente derogabile per volontà delle parti. Peraltro, opportunamente, si precisa che laddove l’ODM si avvalga delle procedure on line le regole di competenza territoriale dovranno comunque essere rispettate ferma la possibilità di procedere al tentativo di mediazione anche a distanza”. Una volontà di derogare alle regole di competenza territoriale che potrà manifestarsi sia attraverso la proposizione di una domanda congiunta delle parti, sia attraverso una clausola di mediazione di tipo contrattuale, sia non eccependo la parte invitata e che abbia aderito al procedimento l’eventuale incompentenza territoriale dell’ODM. Inoltre, secondo il CNF, la presentazione di una domanda di mediazione davanti ad un ODM incompetente determinerà il mancato assolvimento della condizione di procedibilità laddove la parte convocata alla mediazione non è comparsa o pur comparendo abbia eccepito l’incompetenza territoriale dell’organismo adito . Sempre con riferimento alle conferme” delle interpretazioni prevalenti anche il CNF ritiene che la c.d. gratuità del primo incontro non esoneri le parti dal dover corrispondere le spese di avvio del procedimento. altre, invece, sollevano qualche dubbio . In secondo luogo, esaminerei quelle risposte” che sollevano qualche dubbio anche alla luce della Circolare ministeriale nel frattempo pubblicata. In questo senso occorre richiamare l’affermazione secondo la quale l’assistenza dell’avvocato sarebbe necessaria in ogni tipo di mediazione mentre la Circolare del Ministero e l’interpretazione delle norme che era stata fornita, ad esempio, anche da Unioncamere oltre che da chi scrive ne predica la necessità soltanto per le mediazione c.d. obbligatorie e, cioè, quelle ex lege e quella delegata . Inoltre, qualche dubbio de jure condito ancorché la soluzione sia sicuramente apprezzabile suscita l’opinione secondo la quale la parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato beneficerebbe dell’ammissione anche per il compenso dovuto all’avvocato che l’assiste in mediazione. Ed ancora qualche dubbio suscita l’affermazione giusta la quale il verbale negativo a conclusione del primo incontro contenga le risposte delle parti a tale invito verbalizzando soltanto chi è favorevole alla prosecuzione e chi no, senza aggiungere le rispettive motivazioni . Ed infatti, nulla autorizza ad affermare che il verbale del primo incontro possa contenere un qualche riferimento più o meno diretto al contenuto di quanto detto e fatto” in mediazione. E ciò perché questa è stata la scelta del d.lgs. 28/2010 e non già perché così debba essere, per così dire, ontologicamente. Gli avvocati devono collaborare . In terzo luogo, infine, merita di essere sottolineato un passaggio su un punto decisivo. Ed infatti, il CNF dopo aver ricordato che il primo incontro è già una fase del procedimento di mediazione punto sul quale è bene avere certezze dal momento che la lettura della Circolare, involontariamente” potrebbe far sorgere qualche dubbio al riguardo richiama l’attenzione sul dovere di collaborazione degli avvocati con il mediatore per valutare se ci siano o no le condizioni per proseguire nella mediazione. Si legge, infatti, che il primo incontro non deve ridursi ad un semplice formalismo in cui il mediatore chiede semplicemente alle parti e ai loro avvocati se ci sono spazi per trovare una conciliazione, ma richiede che, con la collaborazione degli avvocati che assistono le parti, l’incontro sia affrontato con le modalità necessarie per permettere al mediatore di espletare l’onere informativo e deontologico posto alla normativa a suo carico . La decisione delle parti all’esito del primo incontro deve essere, infatti, una decisione informata nel rispetto del principio di volontarietà e autodeterminazione . A tal fine il CNF raccomanda l’invio di una lettera di convocazione quanto più dettagliate possibili specialmente con l’indicazione della durata del primo incontro che non potrà che durare un minimo di un’ora. Accordo amichevole contenuto ed esecutività . Da ultimo, un cenno merita la parte delle FAQ dedicata all’accordo conciliativo poiché con chiarezza consente di superare dubbi spesso alimentati da una giurisprudenza ancorata a interpretazioni, a mio avviso, da superare se non addirittura superate il riferimento è alla pronuncia del Tribunale di Roma – ma non solo – in tema di non trascrivibilità dell’accordo di accertamento dell’usucapione . A tal proposito, rinviando per tutto al testo delle FAQ, mi permetto però soltanto di richiamare l’attenzione al fine di cogliere un indice normativo di valorizzazione della mediazione civile su ciò che il nuovo art. 2643 n. 12 bis prevede che gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato . Ed infatti, sembrerebbe che non qualsiasi accordo di accertamento dell’usucapione sia trascrivibile, ma lo sia soltanto quello raggiunto in sede di mediazione. Tuttavia, resta che, così come interpretata sebbene espressiva di un certo favor per la mediazione la differenziazione non abbia senso il contenuto dell’accordo delle parti non muta a seconda che quell’accordo sia stato raggiunto in sede di mediazione oppure fuori dalla mediazione. Ciò che può cambiare, per scelta del legislatore, è semmai se e a quali condizioni quell’accordo può avere efficacia esecutiva.

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