Differenza tra il verbale redatto dall’organo accertatore e quello notificato: che peso ha se il trasgressore ricorre?

In caso di differenza tra il verbale redatto dall’organo accertatore e quello notificato al presunto trasgressore, il giudice di merito, decidendo sulla questione, deve spiegare in cosa la dedotta discrasia consista e rendere possibile una valutazione sul peso” argomentativo rivestito da questa.

È quanto risulta dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 25081, depositata il 7 novembre 2013. Il caso. Respinto il ricorso avverso un verbale di contestazione di violazione del CdS – per aver superato di 58 Km/h il limite di velocità vigente -, il Tribunale, adito in sede di appello, ne aveva accolto l’impugnazione, ritenendo che i dati riportati nel verbale di contestazione non fossero sufficienti a garantire il diritto di difesa del presunto trasgressore, annullando, di conseguenza, l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto. L’Ufficio Territoriale del Governo ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, assumendo che il Tribunale avrebbe accolto il gravame sulla base della differenza riscontrata tra il verbale originariamente redatto dall’organo accertatore e quello che era stato notificato al presunto trasgressore. Peso argomentativo rivestito dalla discrasia. Con un secondo motivo, il ricorrente ha lamentato insufficienza della motivazione, in quanto, a suo dire, il giudice non avrebbe spiegato in cosa consistesse e quale peso argomentativo rivestisse la dedotta discrasia tra il verbale meccanizzato notificato al trasgressore e quello originale redatto dall’organo accertatore. La Suprema Corte ha ritenuto il secondo motivo fondato e il primo assorbito. Gli Ermellini hanno rilevato che la sentenza impugnata si riduce a un riassunto delle norme regolatrici della materia, omettendo del tutto di riportare i motivi dell’appello e la descrizione della res controversa , rendendo quindi impossibile ogni valutazione in merito alla consequenzialità logica tra la prospettazione difensiva contenuta nella impugnazione e la apodittica decisione . Pertanto, il Collegio ha accolto il ricorso nei termini evidenziati, cassando con rinvio la gravata decisione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 27 settembre 7 novembre 2013, n. 25081 Presidente Piccialli – Relatore Bianchini In fatto 1 S D. impugnò innanzi al Giudice di Pace di Orta Nuova l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Foggia con cui era stato respinto il ricorso avverso il verbale di contestazione della violazione di cui all'art. 142,comma IX, d.lgs. 285/1992 per aver superato di 58 km/h il limite di velocità vigente sulla strada statale n. omissis . 2 Il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Cerignola, adito in sede di appello dallo stesso D. , pronunziando sentenza n. 215/2010, ne accolse l'impugnazione, ritenendo che i dati riportati nel verbale di contestazione non fossero sufficienti a garantire il diritto di difesa del presunto trasgressore, annullando di conseguenza l'ordinanza-ingiunzione. 3 Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Prefettura ora Ufficio Territoriale del Governo facendo valere due motivi l'intimato non ha svolto difese. In diritto Il consigliere designato ha depositato la seguente relazione Con il primo motivo viene denunziata la violazione e falsa applicazione dell'art. 201 d.lgs 30-4-1992 n. 285 e dell'art. 385 DPR 16-12-1992 n. 495 reg. esec. c.d.s. in relazione all'art. 360 n. 3 cpc assumendo che il Tribunale avrebbe accolto il gravame sulla base della differenza riscontrata tra il verbale originariamente redatto dall'organo accertatore e quello che era stato notificato al presunto trasgressore, in cui sarebbero stati omessi particolari significativi per la completezza della contestazione ed utili per l'esercizio di difesa dell'allora appellante. Con il secondo motivo è fatto valere un vizio nell'esposizione del ragionamento logico seguito dal Tribunale denunziando la insufficienza della motivazione non avendo spiegato, il giudice del gravame, in cosa consistesse e quale peso argomentativo rivestisse la dedotta discrasia tra il verbale meccanizzato notificato al D. e quello originale redatto dall'organo accertatore. Esaminati congiuntamente i due motivi per la loro stretta connessione logica ritiene il relatore che il secondo sia fondato ed il primo risulti assorbito. La sentenza impugnata invero si riduce ad un riassunto delle norme regolatoci della materia, omettendo del tutto di riportare i motivi dell'appello e la descrizione della res controversa , rendendo quindi impossibile ogni valutazione in merito alla consequenzialità logica tra la prospettazione difensiva contenuta nella impugnazione e la apodittica decisione. Da ciò deriva la non delibabilità e quindi l'attuale assorbimento -del primo motivo in quanto la erronea applicazione della norma o meglio la sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta portata dalla norma che colà viene denunziata, ha come presupposto una ricostruzione della volutas judids esposta necessariamente in termini ipotetici .sembra aver accolto l'appello, sulla base dell'erronea affermazione . . Si formula pertanto la proposta di definizione del ricorso, dichiarando il secondo motivo manifestamente fondato ed assorbito il primo . Il Collegio condivide le suesposte argomentazioni, non contrastate da avverse deduzioni difensive. Pertanto il ricorso va accolto nei termini in precedenza evidenziati, con la conseguente cassazione della gravata decisione ed il rinvio al Tribunale di Foggia in persona di diverso magistrato, anche per la ripartizione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Foggia in persona di diverso magistrato, anche per le spese del procedimento di legittimità.