Pur puntando un coltello alla gola niente accusa di tentato omicidio

Non ci sono gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentato omicidio, ove vi sia una palese assenza di intenzione di uccidere, quando l’agente, pur potendo portare a compimento l’azione delittuosa, tuttavia la interrompa volontariamente.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 1218/13, depositata il 10 gennaio. Applicazione del solo divieto di dimora. Il Tribunale del Riesame di Roma annullava l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Cassino nei confronti di un soggetto indagato per tentato omicidio, applicando, invece, la misura del divieto di dimora per i reati di lesioni volontarie e violazione di domicilio aggravate. Riteneva, infatti, il giudice di merito che l’indagato avrebbe posto in essere una condotta meramente intimidatoria nei confronti della persona offesa, la quale, dopo essersi frapposta in una colluttazione tra questi ed altro soggetto, veniva raggiunta presso la sua abitazione, ove si vedeva sì puntare un coltello da cucina alla gola, ma poi, in definitiva, veniva colpito solo con un punto e minacciato di morte. Assenza del dolo di omicidio. La decisione del Tribunale del Riesame veniva avvalorata dal convincimento che, stando così i fatti, non poteva configurarsi il reato di tentato omicidio. E ciò non solo perché la persona offesa aveva riportato solo lesioni lievi, ma anche perché, se questo fosse stato il fine, l’indagato avrebbe ben potuto portare a compimento l’omicidio. Infatti, i soggetti che di fatto disarmarono l’aggressore, arrivavano quando già l’azione delittuosa avrebbe potuto essere consumata, intervenendo solo dopo aver sentito il forte rumore di un calcio alla porta di ingresso dell’aggredito, con la conseguenza che l’aggressore avrebbe avuto tutto il tempo di uccidere la presunta vittima. Il PM la pensa diversamente. La pubblica accusa, tuttavia, ha proposto ricorso adducendo che sussisteva, invece, la volontà di uccidere e che il Tribunale avrebbe errato nella applicazione della sola misura del divieto di dimora, in quanto l’indagato non aveva portato a compimento la condotta omicida solo grazie al repentino intervento degli amici della persona offesa. Sì alla misura del divieto di dimora. La Suprema Corte, nel caso di specie, ha, innanzitutto, ritenuto inammissibile il ricorso, in quanto quest’ultimo prospettante questioni di fatto e non vizi di diritto della ordinanza del giudice di merito. In secondo luogo, gli Ermellini, confermando il ragionamento del giudice del riesame, non hanno rilevato nessuna lacuna o incompletezza dell’impugnato provvedimento che, partendo da argomentazioni logiche, è giunto ad applicare la misura del divieto di dimora, escludendo la gravità indiziaria in ordine all’addebito di tentato omicidio, ritenuto che l’azione aggressiva era stata interrotta non già per intervento esterno, bensì per volontà dell’agente che, ove avesse inteso uccidere, avrebbe potuto certamente portare a compimento il suo proposito.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 15 novembre 2012 – 10 gennaio 2013, numero 1218 Presidente Bardovagni – Relatore Santalucia Ritenuto in fatto Il Tribunale del riesame di Roma ha annullato l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di M.I I. per il delitto di tentato omicidio in danno di T P. e ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella del divieto di dimora per i reati di lesioni volontarie e violazione di domicilio aggravata, anch'essi commessi in danno di T P T P., dopo essere intervenuto per porre fine ad una colluttazione tra lo I. e tale T., fu raggiunto nella sua abitazione dallo I. e lì aggredito con un coltello da cucina, di quelli utilizzati per tagliare il pane. Lo I. lo afferrò per la gola e lo bloccò contro il tavolo, ma poi intervennero T. e tale C. e lo disarmarono. Pu quando giunsero i Carabinieri sui luoghi dell'accaduto, lo I. mostrò ancora particolare ostilità nei confronti del P. , riuscendo persino a colpirlo con un pugno e a minacciarlo di morte. Il Tribunale del riesame, in base a questa ricostruzione, ha escluso la configurabilità del tentativo di omicidio, non solo in ragione del fatto che il P. riportò lesioni lievi, ma anche perché lo I. ben avrebbe potuto portare a termine l'azione aggressiva se solo avesse voluto T. e C. intervennero solo dopo aver sentito il forte rumore provocato dal calcio che I. diede alla porta d'ingresso dell'abitazione del P. , sicché lo I. avrebbe avuto il tempo per portare a compimento il suo proposito. Il Tribunale ha quindi ritenuto che lo I. fu animato più che altro da un intento intimidatorio. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, deducendo - il Tribunale del riesame ha errato sia nel ritenere che non siano sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di tentato omicidio che nel sostituire la misura della custodia in carcere con quella del divieto di dimora per i reati di lesioni volontarie e violazione di domicilio. Si dissente dall'affermazione che lo I. non volesse uccidere il P. , ma solo intimorirlo se lo I. non riuscì ad uccidere fu per la pronta reazione della vittima e non già per l'intervento degli amici. Ancora, il Tribunale del riesame non ha considerato che l'arma utilizzata aveva capacità offensiva e non ha attribuito rilievo alcuno al comportamento successivo dello I. che, nonostante l'intervento della polizia giudiziaria, colpì con un pugno P., continuando a minacciarlo di morte, il che fa emergere il suo proposito e la forte aggressività. Considerato in diritto Il motivo di ricorso prospetta, con genericità, doglianze di mero fatto, e non evidenzia vizi nel ragionamento indiziario svolto dal giudice del merito cautelare. L'ordinanza impugnata ha spiegato con adeguatezza e logicità di argomenti le ragioni che hanno determinato la decisione di escludere la gravità indiziaria in riferimento all'addebito di tentato omicidio, mettendo in evidenza che l'azione aggressiva fu interrotta per volontà del ricorrente che, ove avesse inteso uccidere, avrebbe potuto portare a compimento il suo proposito. Nessuna lacuna o incompletezza motivazionale è pertanto riscontrabile nel provvedimento impugnato che, peraltro, è stato fatto oggetto di critiche, meramente enunciate e per nulla svolte, in ordine alla sostituzione della misura della custodia in carcere con quella del divieto di dimora. Anche per questa parte, pertanto, il motivo di ricorso si rivela generico. Il ricorso è dunque inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.