In tema di valutazione della prova presuntiva in ordine all’esistenza di ricavi superiori a quelli contabilizzati e assoggettati a imposta, l’Amministrazione Finanziaria può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di “presunzioni supersemplici” le quali determinano un’inversione dell’onere della prova. Pur in presenza di contabilità regolare ma sostanzialmente priva di garanzia di affidabilità e congruità sostanziali, la contribuente, esercente una ditta di lavanderia, regolarmente invitata dall’Ufficio a fornire in contraddittorio elementi a suo favore, non ha giustificato adeguatamente lo scostamento dagli studi di settore delle percentuali di ricarico, mentre l’Ufficio, in maniera del tutto legittima, «ha calcolato sulla base del consumo di energia elettrica, dell’ubicazione dell’azienda, delle tipologie dei capi trattati, l’ammontare delle prestazioni di servizio erogate nell’anno di imposta accertato».
Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 3 ottobre 2014 numero 20897. Vicenda. Nel caso di specie, l’Ufficio ha rettificato il reddito dichiarato da una lavanderia basandosi sui parametri e sui valori desunti dagli studi di settore, nonché sulle informazioni raccolte in loco dalla titolare della ditta. Esso ha acclarato “in via presuntiva” i “maggiori corrispettivi percepiti dalla contribuente sulla base di parametri e valori desunti da studi di settore, nonché da informazioni raccolte, in loco, dalla titolare della ditta”. Pertanto, ha ritenuto esistenti maggiori corrispettivi percepiti dalla contribuente. I giudici di merito tributari hanno annullato la pretesa erariale. Pronuncia. Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno ritenuto legittimo l’accertamento fiscale pur in presenza di contabilità regolare, precisando che è altresì onere del contribuente provare lo scostamento dagli studi di settore in sede di contraddittorio. Inoltre, hanno ribadito che il Fisco nell'utilizzo del metodo induttivo può avvalersi anche delle presunzioni super-semplici, che non abbiano cioè i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Nella fattispecie, pur in presenza di contabilità regolare ma sostanzialmente priva di garanzia di affidabilità e congruità sostanziali, la contribuente, che esercitava una ditta di tintoria e lavanderia, regolarmente invitata dall'Ufficio a fornire in contraddittorio elementi a suo favore, non ha giustificato adeguatamente lo scostamento dagli studi di settore delle percentuali di ricarico mentre l'Ufficio ha calcolato sulla base del consumo dell'energia elettrica, dell'ubicazione dell'azienda, delle tipologie dei capi trattati, l'ammontare delle prestazioni di servizio erogate nell'anno di imposta accertato. Conclusioni. L'Agenzia delle Entrate ben può avvalersi di qualsiasi elemento probatorio e fare ricorso al metodo induttivo. In tal caso le presunzioni supersemplici determinano un'inversione dell'onere della prova in altri termini sarà il contribuente a dover dimostrare di aver guadagnato meno. E non importa che la contabilità sia stata regolare perché l'ufficio può effettuare il suo calcolo anche basandosi sul consumo di energia elettrica, sulla sede in cui si trova l'azienda e su altri fattori da cui si può in qualche modo desumere il reddito. Si determina un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'ufficio.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 8 maggio - 3 ottobre 2014, numero 20897 Presidente Merone – Relatore Meloni Svolgimento del processo A seguito di un controllo effettuato dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Melfi, l'Ufficio procedeva alla notifica di un avviso di accertamento e rettifica della dichiarazione dei redditi della contribuente V.C. relativamente all'anno d'imposta 1997 e contestava maggiori ricavi quantificati in lire 26.227.000 sui quali venivano riliquidate le imposte dovute IRPEF, ILOR ed IVA. L'Ufficio riteneva esistente in via presuntiva maggiori corrispettivi percepiti dalla contribuente sulla base di parametri e valori desunti da studi di settore nonché da informazioni raccolte in loco dalla titolare della ditta. La contribuente presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento davanti alla Commissione Tributaria provinciale di Potenza che lo accoglieva. Su ricorso in appello proposto dall'Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Basilicata, con sentenza nr.254/2/06 depositata in data 3/10/2007, confermava la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Commissione. Tributaria regionale della Basilicata ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate con due motivi. La contribuente non ha spiegato difese. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 38 e 39 comma 1 lett. D DPR 600/1973 in combinato disposto con l'articolo 62 sexies DL331/1993 ed articolo 14 comma 2 legge 413/91 ed articolo 2729 cc, artt.51, 56 e 54 comma 5 DPR 633/1972 in riferimento/all'articolo 360 numero 3 cpc in quanto la CTR ha ritenuto illegittimo l'accertamento dell'Ufficio in presenza di una regolare contabilità perché basato su presunzioni semplici e senza alcuna idonea motivazione né assolvimento dell'onere di fornire la prova dei fatti a fondamento della pretesa tributaria. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta omessa e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all'articolo 360 numero 5 cpc in quanto la CTR ha ritenuto illegittimo l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate sebbene basato su una pluralità di presunzioni gravi, precise e concordanti e senza considerare che la percentuale di ricarico medio ponderato era stata elaborata tenendo conto delle percentuali di ricarico vigenti negli studi di settore. I due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati e devono essere accolti. Infatti, in tema di valutazione della prova presuntiva in ordine all'esistenza di ricavi superiori a quelli contabilizzati ed assoggettati ad imposta appare condivisibile l'orientamento della Corte secondo il quale il Fisco può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni c.d. supersemplici - cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'articolo 38, terzo comma, del d.P.R. numero 600 del 1973, le quali determinano un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'Ufficio. Sul punto le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato a tal riguardo La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli standards , dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito Sez. U, Sentenza numero 26635 del 18/12/2009 . Nella fattispecie, pur in presenza di contabilità regolare ma sostanzialmente priva di garanzia di affidabilità e congruità sostanziali, la contribuente, che esercita una ditta di tintoria e lavanderia, regolarmente invitata dall'Ufficio a fornire in contraddittorio elementi a suo favore, non ha giustificato adeguatamente lo scostamento dagli studi di settore delle percentuali di ricarico mentre l'Ufficio ha calcolato sulla base del consumo dell'energia elettrica, dell'ubicazione dell'azienda,delle tipologie dei capi trattati, l'ammontare delle prestazioni di servizio erogate nell'anno di imposta accertato. Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto. La sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Basilicata anche per le spese. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Basilicata anche per le spese.