L’abusivo totale paga dazio davanti al giudice penale

L’impresa di consulenza automobilistica che rilascia documenti di circolazione con gravi irregolarità formali incorre in una sanzione amministrativa. Se la stessa negligenza è commessa da un abusivo totale, oltre ad una multa più grave, scatterà anche una denuncia penale.

Trasparenza amministrativa. Lo ha chiarito il Ministero dei trasporti con la circolare numero 20907 divulgata il 1° ottobre 2014. Con la legge 120/2010 di riforma del codice stradale è stato introdotto, all’articolo 92, un significativo freno alle manovre contrarie alla trasparenza amministrativa. Con la novella l'agenzia di consulenza automobilistica o l’autoscuola ad ogni richiesta burocratica devono sempre trattenere il documento di circolazione rilasciando, per una sola volta, una ricevuta della durata di 30 giorni, non rinnovabile. 30 giorni Entro questo termine gli operatori di settore devono mettere a disposizione dell’interessato il documento aggiornato o un suo estratto ufficiale. In ogni caso la ricevuta consentirà la circolazione temporanea del veicolo «sempre che rispetto al documento stesso non sussistano condizioni limitative od ostative es. revisione scaduta o con esito ripetere, provvedimenti di sospensione o revisione della patente di guida, ecc ». Devono considerarsi irregolari le ricevute sostitutive compilate a mano dopo l’11 giugno 2012 e sono abusive anche le ricevute eventualmente rilasciate da soggetti diversi dagli studi di consulenza o autoscuole. Non hanno poi alcun valore giuridico per la circolazione stradale le attestazioni o le dichiarazioni rilasciate dagli studi abilitati comprovanti la presa in carico degli adempimenti richiesti dagli utenti si tratta, infatti, di mere scritture private i cui effetti devono ritenersi limitati alla sfera giuridico-patrimoniale delle parti, ancorché l’aspetto grafico e le informazioni in esse contenuti simulino quelle della ricevuta sostitutiva prevista dalle norme di riferimento. Ma sono sorte complicazioni in caso di accertamento di abusi e per questo il ministero ha fornito ulteriori chiarimenti. In particolare, specifica la nota autunnale, se l’autore del rilascio abusivo di ricevute sostitutive di documenti di circolazione è un soggetto autorizzato scatterà una multa di 419 euro. Ma se la stessa violazione viene commessa da soggetti non autorizzati dalla provincia per l’esercizio dell’attività di consulenza, oltre alla sanzione amministrativa di 2.582 euro prevista dall’articolo 9, legge numero 264/1991, scatterà anche una denuncia penale per esercizio abusivo della professione in caso di mancanza dell’attestato di idoneità professionale.

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