La somma di tutti gli indizi dà come risultato gli arresti domiciliari

I gravi indizi di colpevolezza, desunti dalle perquisizioni, dai verbali di sommarie informazioni testimoniali e dalle intercettazioni telefoniche e telematiche - dai quali si evince che l’indagato è indicato come l’organizzatore della complessiva attività criminosa volta, nell’interesse di numerose compagini politiche, alla falsificazione della documentazione necessaria per la presentazione delle liste in varie competizioni elettorali -, considerati unitamente alla personalità dell’indagato, fanno ritenere misura minima congrua ad evitare la reiterazione della condotta criminosa quella degli arresti domiciliari.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 40369, depositata il 30 settembre 2014. Il caso. Il Tribunale di Milano, con ordinanza, rigettava il ricorso avverso il provvedimento con il quale il Gip aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata all’indagato in ordine al reato di cui agli articolo 81, cpv, 110 c.p., nonché 100, comma 2, d.P.R. numero 361/1957, e 90 del d.P.R. n, 570/1960, in quanto, in concorso con altri, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, formava falsi elenchi di cittadini elettori sottoscrittori delle liste dei candidati alle lezioni politiche ed amministrative del 2013, apponendo falsamente le loro firme. Lo stesso soggetto era altresì indagato in ordine al reato di cui agli articolo 81, cpv, 110 e 468 c.p., in quanto, sempre in concorso con altri, al fine di falsificare i documenti suddetti, contraffaceva i sigilli dei pubblici ufficiali facendone uso. Avverso l’ordinanza del Tribunale presentava ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, lamentando l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del suo assistito. I gravi indizi di colpevolezza. Quanto alla asserita insussistenza degli indizi di colpevolezza, a giudizio delle Corte di cassazione, il Tribunale li ha in maniera del tutto plausibile desunti dai plurimi atti di indagine perquisizioni, verbali di sommarie informazioni testimoniali, intercettazioni telefoniche e telematiche nei quali l’indagato è indicato come l’organizzatore della complessiva attività criminosa volta, nell’interesse di numerose compagini politiche, alla falsificazione della documentazione necessaria per la presentazione delle liste in varie competizioni elettorali. La competenza territoriale. Quanto alla incompetenza del Tribunale di Lodi, derivante ad avviso del ricorrente dalla doverosa attivazione del meccanismo di rimessione di cui all’articolo 11 c.p.p. per risultare essere stato falsificato anche il sigillo del Giudice di pace di Lodi, l’argomento è privo di pregio, posto che non vi è, a quanto risulta, alcun coinvolgimento personale, in qualità di indagato ovvero di persona offesa o di soggetto danneggiato dal reato, nelle predette indagini, di alcun magistrato, onorario o professionale, che svolga la propria funzione presso gli uffici giudiziari della predetta città lombarda, di tal che non vi è alcun elemento che possa innescare l’invocato meccanismo di determinazione speciale della competenza territoriale Cass., Sez. II, numero 15583/11 . Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 23 aprile – 30 settembre 2014, numero 40369 Presidente Fiale – Relatore Gentili Ritenuto in fatto Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 31 ottobre 2013, giudicando in sede di reclamo, ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento con il quale il Gip di Lodi aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a L.M., indagato, unitamente ad altre persone, in ordine al reato di cui agli articolo 81, cpv, e 110 cod. penumero nonché 100, comma 2, dPR numero 361 del 1957, e 90 del dPR numero 570 del 1960, in quanto, in concorso con altri, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, formava falsi elenchi di cittadini elettori sottoscrittori delle liste dei candidati alle elezioni politiche ed amministrative del 2013, apponendo falsamente le loro firme, falsamente autenticate da Giudici di pace ovvero da Cancellieri di vari tribunali, sia per la richiesta dei loro certificati elettorali sia, avendoli ceduti a vari partiti politici, per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni tenutesi il 24 e 25 febbraio 2013 reati accertati in Cavenago d'Adda in data 14 gennaio 2013 ed in Lodi il 19 gennaio 2013. Il L. era altresì indagato in ordine al reato di cui agli articolo 81, cpv, 110 e 468 cod. penumero , in quanto, sempre in concorso con altri, al fine di falsificare i documenti di cui sopra, contraffaceva i sigilli dei detti pubblici ufficiali facendone uso. Il Tribunale, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, osservava che, all'esito di una articolata indagine erano stati acquisti elementi in base ai quali era stato possibile ritenere che il L. svolgesse, per conto di diversi partiti politici, attività volta alla preparazione e presentazione di false liste di cittadini elettori sottoscrittori delle liste elettorali ai fini della loro presentazione per la ammissione alle elezioni. Erano, altresì, emersi indizi tali da fare ritenere che, per lo svolgimento di tale attività, si era resa necessaria sia la falsificazione delle firme degli elettori, sia quella della autenticazione delle medesime da parte di diversi pubblici ufficiali sia, infine, la falsificazione dei sigilli di questi ultimi. Per la esecuzione delle operazioni di raccolta delle sottoscrizioni necessarie, prosegue il Tribunale, molte compagini politiche si erano avvalse dell'opera dei L., la cui posizione centrale nello svolgimento della attività criminosa era documentata da diversi indizi personalizzanti. Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelare esse erano ravvisate dal Tribunale di Milano nella ampia mole di materiale sequestrato si parla di decine e decine di sigilli falsificati, svariati elenchi di sottoscrittori in bianco già autenticati ed altro ancora , indice da cui desumere la ramificazione della attività svolta dal L., tale da far ritenere possibile il suo intervento sia in prossime competizioni elettorali locali sia in quelle nazionali, e la dedizione dell'indagato alla detta attività criminosa. Elementi tutti questi che, considerati unitamente alla personalità dell'indagato, quale risulta dai suoi precedenti penali, fanno ritenere misura minima congrua ad evitare la reiterazione della condotta quella degli arresti domiciliari. Neppure, ad avviso del Tribunale, è accoglibile la istanza di potersi allontanare dalla propria abitazione dalla ore 9 alle ore 21 per svolgere attività lavorativa, sia in quanto non è stata documentata la necessità per il L. di svolgere detta attività, non risultando uno stato di assoluta indigenza del medesimo, sia perché la estrema ampiezza del lasso di tempo entro il quale è stata richiesta la facoltà di allontanarsi dalla propria abitazione rende di per sé chiara la incompatibilità fra la tutele delle esigenze cautelare e l'accoglimento della istanza dell'indagato. Avverso la descritta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore del L. deducendo la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dei suo assistito osserva, altresì, che, trovandosi fra i soggetti di cui sarebbe stato falsificato il sigillo anche il Giudice di pace di Lodi, la competenza a conoscere sui reati in questione spetta alla autorità giudiziaria identificata in base alla tabella richiamata dall'articolo 1 delle disp. att. cod. proc. penumero Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con la conseguente rimessione in libertà dei L., o, in subordine, la sostituzione della misura con altra meno afflittiva. Considerato in diritto Deve preliminarmente darsi atti che, con istanza inviata a mezzo telefax e pervenuta alla Cancelleria di questa III Sezione penale della Corte di cassazione in data odierna, il difensore dei ricorrente ha comunicato, stante un grave malessere fisico , la propria assenza per la udienza fissata per la trattazione dei presente ricorso il predetto professionista chiedeva altresì un rinvio della trattazione del ricorso, preannunziando l'invio di certificazione medica. L'istanza di rinvio non è accoglibile. Invero essa, oltre ad essere priva di qualsivoglia documentazione medica a suffragio, né la stessa risulta essere stata inoltrata successivamente, è talmente generica che non consente neppure in via astratta la valutazione della idoneità impediente del non meglio precisato malessere fisico che avrebbe colpito il difensore del ricorrente. Tanto premesso deve rilevarsi la infondatezza del ricorso, che, pertanto, deve essere rigettato. Quanto alla asserita insussistenza degli indizi di colpevolezza il Tribunale li ha in maniera del tutto plausibile desunti dai plurimi atti di indagine perquisizioni, verbali di sommarie informazioni testimoniali, intercettazioni telefoniche e telematiche nei quali il L. è indicato come l'organizzatore della complessa attività criminosa volta, nell'interesse di numerose compagini politiche, alla falsificazione della documentazione necessaria per la presentazione delle liste in varie competizioni elettorali. Quanto alla incompetenza del Tribunale di Lodi, derivante ad avviso del ricorrente dalla doverosa attivazione del meccanismo di rimessione di cui all'articolo 11 cod. proc. penumero per risultare essere stato falsificato anche il sigillo del Giudice di pace di Lodi, l'argomento è privo di pregio, posto che non vi è, a quanto risulta, alcun coinvolgimento personale, in qualità di indagato ovvero di persona offesa o di soggetto danneggiato dal reato, nelle predette indagini di alcun magistrato, onorario o professionale, che svolga la propria funzione presso gli uffici giudiziari delle predetta città lombarda, di tal che non vi è alcun elemento che possa innescare l'invocato meccanismo di determinazione speciale della competenza territoriale Corte di cassazione, Sezione II penale, 19 aprile 2011, numero 15583 . Riguardo, infine, alla richiesta, formulata in via gradata rispetto ai precedenti motivi di impugnazione, di modifica della misura degli arresti domiciliari in altra misura meno afflittiva, ne è manifesta la inammissibilità in questa sede, coinvolgendo essa valutazioni, che sono evidentemente estranee all'ambito di apprezzamento di questa Corte. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.