Denunzia e procedimento penale, uomo vittima di sospetti rivelatisi infondati: nessun risarcimento

Operazione bancaria ‘particolare’, che richiama l’attenzione di due funzionari dell’istituto di credito consequenziali la denuncia e il procedimento penale nei confronti di un uomo, che, però, chiude indenne la vicenda giudiziaria. Questa vittoria, però, non gli consente di ottenere un risarcimento dei danni.

Denunzia all’autorità giudiziaria, e conseguente procedimento penale. Casus belli un movimento di denaro – ritenuto sospetto da due funzionari di una banca – culminato nell’acquisto di un certificato di deposito” per ben 105milioni di vecchie lire. A finire nel mirino è un uomo, avvistato in compagnia di una persona che aveva truffato pesantemente la banca. Egli esce indenne dalla vicenda giudiziaria, ma ciò non è sufficiente per ottenere un risarcimento. Cass., n. 17200/15, III sez. Civile, depositata il 27 agosto . Sospetto. Passaggio decisivo è il giudizio d’appello, dove – con una visione opposta rispetto a quella tracciata in primo grado – viene ritenuta non accoglibile la richiesta di risarcimento dei danni lamentati da un uomo per il procedimento penale avviato anche ai suoi danni a seguito di una infondata denunzia all’autorità giudiziaria , denunzia formulata da due funzionari di una banca . Per i giudici, in sostanza, è decisiva la plausibilità del sospetto dei funzionari sulle circostanze di tempo e di luogo della sottoscrizione del titolo di credito da parte dell’uomo. Ciò permette di ritenere lapalissiana, sempre per i giudici d’appello, la sostanziale carenza di colpa nella formulazione della denunzia , peraltro rivolta in via principale nei confronti di soggetto diverso . Dolo. Pronte le obiezioni da parte dell’uomo, il quale ribadisce in Cassazione la propria richiesta di risarcimento. Per dare forza a questa tesi egli richiama, tra l’altro, il discredito subito nel piccolo centro dove viveva ed operava , e la chiusura della sua attività commerciale tutte conseguenze, a suo dire, della denunzia. Senza dimenticare, poi, viene aggiunto, la depressione che ha colpito l’uomo a seguito della vicenda , e la separazione dalla moglie Tutto inutile, però, perché anche i giudici del ‘Palazzaccio’ ritengono non eccessiva la denunzia presentata dai funzionari della banca, soprattutto tenendo presenti i sospetti sulla legittimità della operazione di acquisto di un certificato di deposito , sospetti plausibili sulle circostanze di tempo e di luogo della sottoscrizione del titolo di credito . E tale osservazione è fondamentale, per la semplice ragione che, per poter parlare di danni provocati dalla denunzia, è necessario dimostrarne il carattere calunnioso . Detto in maniera chiara, è indispensabile il dolo da parte dei denuncianti, ossia l’avere agito nella piena e lucida consapevolezza dell’innocenza del denunziato . Consequenziale è la conferma della decisione emessa in appello nessun risarcimento per l’uomo chiamato in causa erroneamente dalla denuncia presentata dai funzionari di banca.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 26 maggio – 27 agosto 2015, n. 17200 Presidente Salmè – Relatore De Stefano Svolgimento dei processo § 1. U.G. adducendo, ma senza altra specificazione, di agire in proprio e n.q. - ricorre, affidandosi ad un unitario motivo, per la cassazione della sentenza n. 240 del 17.1.12 della corte di appello di Roma, con cui, in riforma della sentenza di primo grado che l'aveva accolta, ê stata infine rigettata la sua domanda di condanna del Credito Italiano e dei suoi funzionari A.C. e F.C. al risarcimento dei danni patiti per il procedimento penale avviato anche ai suoi danni a seguito di una infondata denunzia all'autorità giudiziaria formulata da questi ultimi, in relazione all'acquisto di un certificato di deposito per E 105.000.000 con denaro contante versato poco dopo essere stato visto nei locali dell'agenzia di Viterbo in compagnia di soggetto che aveva truffato per ingenti somme la stessa banca. Degli intimati resistono con unitario controricorso il C. e la succeditrice della convenuta banca, Unicredit spa, mentre non svolge qui attività difensiva il C. e, per la pubblica udienza del 26.5.15, il ricorrente deposita memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. Motivi della decisione § 2. Il ricorrente G. senza indicare, almeno nell'intestazione del ricorso, cosa significhi che egli agisce e n.q. deduce un unitario motivo, riferendosi al n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., di violazione ed errata applicazione dell'art. 2043 cod. civ. là dove recita che la denuncia di un reato perseguibile di ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante ex art. 2043 cc, anche in caso di proscioglimento o assoluzione del querelato se non quando possa considerarsi calunniosa , evidenziando che da una semplice lettura degli atti, in particolare del supplemento di Denuncia-Querela del 20101/1992, i denuncianti affermano tra l'altro 'con il ricavato di prelevamenti effettuati allo sportello dallo Sciarretta il sig. G. U. ha acceso il certificato di deposito n. 70011/14 di € 105.000,00 denominato Hungheria per i fatti esposti, si chiede il sequestro del certificati . A riprova della colpa dei denunzianti, il ricorrente richiama le dichiarazioni rese in sede di interpello formale , poi invocando quale precedente Cass. 543/12 e ribadendo la riconducibilità degli ingenti danni patiti, tra cui il discredito nel piccolo centro dove viveva ed operava e la chiusura stessa della sua attività commerciale, alla denunzia ed ha concluso invocando, tra l'altro, pure l'accoglimento dell'appello incidentale, con cui aveva esposto ulteriori danni, conseguiti alla depressione che lo ha colpito a seguito della vicenda ed alla stessa separazione dalla moglie. § 3. - I controricorrenti Unicredit spa e C. replicano, in primo luogo, deducendo il passaggio in giudicato della sentenza di appello nei confronti della Euromotors di G. U. sas , per l'inidoneità dei riferimento n.q. nell'intestazione del ricorso ad identificarlo anche quale rappresentante di tale società in secondo luogo, essi richiamano la costante giurisprudenza di questa Corte sulla responsabilità per danni da denunzia in sede penale soltanto per il caso in cui essa possa qualificarsi calunniosa, così escludendone l'applicabilità alla prospettazione data in ricorso sulla sufficienza della mera colpa in terzo luogo, essi illustrano sottolineato ancora una volta che la denunzia dei funzionari era stata rivolta contro tale Sciarretta le risultanze istruttorie anche degli elementi da loro forniti nei gradi di merito, tra cui altre dichiarazioni del medesimo G., a riprova della piena fondatezza quanto meno dei sospetti sulla legittimità dell'operazione di acquisto segnalata nella denunzia in quarto luogo, ribadiscono di non accettare il contraddittorio sulle nuove pretese risarcitorie rese oggetto di un inammissibile appello incidentale di controparte. § 4. Il ricorso non può trovare accoglimento. § 4.1. In primo luogo, va ribadita la necessità sul punto, tra le molte anche solo dell'ultimo anno, v. Cass., ord. 26 agosto 2014, n. 18218 che, per consentire a questa Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, nel ricorso si rinvengano sia l'indicazione della sede processuale di produzione dei documenti o di adduzione delle tesi su cui si fondano ed in cui si articolano le doglianze stesse, sia la trascrizione dei primi e dei passaggi argomentativi sulle seconde tra le innumerevoli, v. Cass., ord. 16 marzo 2012, n. 4220 Cass. 1 febbraio 1995, n. 1161 Cass. 12 giugno 2002, n. 8388 Cass. 21 ottobre 2003, n. 15751 Cass. 24 marzo 2006, n. 6679 Cass. 17 maggio 2006, n. 11501 Cass. 31 maggio 2006, n. 12984 Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915, resa anche ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. Cass. 31 luglio 2012, n. 13677 tra le altre del solo 2014 Cass. 11 febbraio 2014, nn. 3018, 3026 e 3038 Cass. 7 febbraio 2014, nn. 2823 e 2865 e ord. n. 2793 Cass. 6 febbraio 2014, n. 2712, anche per gli errores in procedendo Cass. 5 febbraio 2014, n. 2608 3 febbraio 2014, nn. 2274 e 2276 Cass. 30 gennaio 2014, n. 2072 . E neppure la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite Cass. 22 maggio 2012, n. 8077 muove in direzione opposta, lasciando ampio spazio alla riaffermazione del resto e come visto, effettivamente operata dei principio nella sua tradizionale accezione, del quale il nuovo art. 366, comma primo, n. 6 , cod. proc. civ. costituisce la codificazione per tutte, v. ad es. Cass., ord. 25 marzo 2013, n. 7455 quella pronuncia a Sezioni Unite riferendosi al diverso vizio di nullità del procedimento o della sentenza ed esigendo pur sempre che la doglianza sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole del codice di rito artt. 366, comma primo, n. 6 e 369, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. . Eppure, nel caso di specie, il ricorrente omette non solo di indicare la sede processuale di produzione, ma soprattutto di trascrivere. nella sua integralità e limitandosi ad uno stralcio totalmente decontestualizzato e quindi inidoneo allo scopo di dare conto delle potenzialità dello scritto e dei suoi riferimenti, proprio la denunzia dei due funzionari di banca, se non pure degli altri atti del procedimento penale che ad essa è seguito tra cui il c.d. interpello formale , nel corso del quale gli stessi n base denunzianti avrebbero affermato di non essere stati presenti ai fatti , quali sarebbe incontestabile la mancanza di cautela dei denunzianti. § 4.2. In secondo luogo, proprio tale carenza impedisce di qualificare affetto da qualsiasi evidente vizio logico e giuridico il giudizio, eminentemente fattuale ed il cui riesame risulta allora precluso nella presente sede, della corte di merito in punto di plausibilità quanto meno del sospetto dei denunzianti sulle circostanze di tempo e di luogo della sottoscrizione dei titolo di credito da parte del G. e, quindi, della sostanziale carenza di colpa nella formulazione della denunzia, d'altra parte rivolta in via principale nei confronti di soggetto diverso anche se i suoi effetti si sono riverberati nel patrimonio dell'odierno ricorrente . § 4.3. Infine, la stessa struttura della doglianza non si fa carico della chiara ulteriore ratio decidendi della necessità del carattere calunnioso della denunzia corrispondente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte Cass. 25 maggio 2004, n. 10033, richiamata dalla sentenza gravata Cass. 11 febbraio 2005, n. 2837 Cass. 7 novembre 2005, n. 21498 Cass. 19 ottobre 2007, n. 22020 Cass. 26 gennaio 2010, n. 1542 Cass. 12 gennaio 2012, n. 300 Cass. 11 dicembre 2013, n. 27756, che sottolinea pure l'irrilevanza della mera colpa nella presentazione della denuncia Cass. 20 marzo 2014, n. 6554 Cass. 20 marzo 2015, n. 5597 in senso in gran parte analogo, pur non escludendo l'astratta risarcibilità del danno da diffamazione, Cass. 20 maggio 2015, n. 10285 e quindi dell'indispensabilità del dolo oltretutto specifico in capo agli agenti appuntandosi piuttosto sul carattere incauto, imprudente, negligente o precipitoso delle affermazioni operate nella denunzia, come pure insistendo sulle potenzialità dannose poi tutte estrinsecatesi di questa, ma non prendendo posizione alcuna sul dolo del delitto specificamente richiamato dalla Corte di merito, cioè quello di avere agito nella piena e lucida consapevolezza dell'innocenza del denunziato, indicata dal giudice territoriale come indispensabile per la configurazione della prospettata responsabilità. § 5. Il ricorso va dunque rigettato ed il soccombente ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei contro ricorrenti, tra loro in solido per l'evidente identità di posizione processuale, in rapporto al valore della controversia indicato come indeterminabile. § 6. Infine, in ragione del tempo in cui l'impugnazione è stata proposta, deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione ai sensi di tale disposizione, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto senza ulteriori valutazioni discrezionali della sussistenza dei presupposti rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione per il versamento, da parte dell'impugnante totalmente soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna U.G. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Unicredit spa e di F.C., tra loro in solido, liquidate in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed oltre accessori nella misura di legge ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modif. dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.