Nella parte dedicata alle Misure per il rilancio dell'edilizia , il c.d. Decreto Sblocca Italia numero 133/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2014, Serie Generale, numero 212 prevede, tra l'altro, una deduzione dal reddito complessivo Irpef pari al 20% del prezzo di acquisto - nel limite massimo di spesa di 300 mila euro - di immobili residenziali da destinare, entro 6 mesi dall'acquisto, alla locazione a canone libero per un periodo di almeno 8 anni.
Una deduzione dal reddito complessivo Irpef per l'acquisto o la costruzione di immobili residenziali da destinare, entro 6 mesi dall'acquisto, alla locazione a canone libero per un periodo di almeno 8 anni. È quanto previsto dal c.d. Decreto Sblocca Italia numero 133/2014, approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 agosto scorso e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2014, Serie Generale, numero 212 , nella parte dedicata alle «Misure per il rilancio dell'edilizia». Le deduzioni. In particolare, l'articolo 21 del Decreto «Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione» riconosce al contribuente persona fisica, non esercente un'attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo • per l'acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di immobili a destinazione residenziale, di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d , d.P.R. numero 380/2001, ceduti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie • per le spese sostenute per la costruzione di immobili a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Le condizioni. La deduzione riconosciuta è pari al 20% del prezzo d'acquisto risultante dall'atto di compravendita o delle spese di costruzione attestate dall'impresa che esegue i lavori , nel limite massimo complessivo di spesa di 300 mila euro, e spetta a condizione che • l'immobile acquistato o costruito sia destinato, entro 6 mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori, alla locazione per un periodo continuativo di almeno 8 anni il diritto alla deduzione si conserva se il contratto di locazione si risolve prima per motivi non imputabili al locatore, purché venga stipulato un nuovo contratto entro un anno dalla risoluzione del contratto • il canone di locazione non sia superiore a quello definito dagli appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 2, comma 3, l. numero 431/1998 c.d. canone concordato , ovvero a quello indicato nelle convenzioni-tipo comunali ai fini del rilascio del permesso di costruire articolo 18 d.P.R. numero 380/2001 , ovvero a quello stabilito per i contratti di locazione a canone speciale articolo 3, comma 114, l. numero 350/2003 • non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario. La deduzione è ripartita in 8 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto, e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre norme per le stesse spese. Il comma 4 dell'articolo 21 del Decreto in esame prevede, poi, specifici requisiti per gli immobili oggetto dell'agevolazione. Sempre in materia di locazioni, va segnalato che l’articolo 19 del Decreto dispone l’esenzione dalle imposte di bollo e di registro per la registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono - esclusivamente – la riduzione del canone del contratto di locazione ancora in essere. fonte www.fiscopiu.it
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