Rimborso IRPEF e risarcimento del danno: la causa è doppia

Causa sdoppiata giurisdizione del giudice tributario sulla domanda relativa al rimborso dell'IRPEF e giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento del danno per mancato adeguamento della legge interna alla disciplina comunitaria.

Ad affermarlo sono state le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con la sentenza numero 20323, depositata il 20 novembre 2012. Il caso. Un contribuente proponeva istanza di regolamento della giurisdizione in pendenza del giudizio da lui promosso dinanzi alla CTP contro il silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate all'istanza di rimborso della metà delle ritenute operate, a titolo di IRPEF, dal proprio sostituto d'imposta, sulle somme erogategli per incentivo all'esodo nel periodo maggio 2001 maggio 2005. Danni dal mancato adeguamento alla disciplina comunitaria. Il ricorrente sostiene al riguardo, basandosi su decisioni delle Sezioni Unite sent. numero 16871/2007 e numero 14499/2010 , che è riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario, adito per il rimborso di imposte non dovute, «anche sulle domande di condanna dell'erario al pagamento degli interessi, al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria e alla restituzione dell'importo versato dal contribuente per la prestazione di una cauzione necessaria per ottenere il rimborso del credito d'imposta». Domanda di ristoro patrimoniale, a chi la giurisdizione? Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, con la sentenza numero 20323/2012, sottolineano che, nel caso di specie, non si tratta di elementi “accessori” alla domanda principale di rimborso – come nelle sentenze citate dal ricorrente – ma, al contrario, appare evidente «l'assenza di detti caratteri nella domanda di ristoro patrimoniale per mancato adeguamento della legge interna alla disciplina comunitaria, la quale è del tutto autonoma ed avulsa dal rapporto tributario e si presenta, a ben vedere, come domanda alternativa, piuttosto che subordinata, a quella concernente il rimborso dell'imposta». La Cassazione, in conclusione, ha affermato che la giurisdizione tributaria «deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto» e che «l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali». Causa sdoppiata. La giurisdizione va dunque regolata con la separazione delle domande e la devoluzione di ciascuna al giudice rispettivamente fornito della giurisdizione. Pertanto, la Corte dichiara la giurisdizione del giudice tributario sulla domanda relativa al rimborso dell'IRPEF e la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti, sulla domanda di risarcimento del danno.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 25 settembre – 20 novembre 2012, numero 20323 Presidente Preden – Relatore Virgilio Ritenuto in fatto l . A. B. propone istanza di regolamento della giurisdizione in pendenza del giudizio da lui promosso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Palestrina, all'istanza di rimborso, presentata dal ricorrente nel luglio 2009, della metà delle ritenute operate, a titolo di IRPEF, dalla Banca Nazionale del Lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, sulle somme erogategli per incentivo all'esodo nel periodo maggio 2001 maggio 2005 in virtù di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, avvenuta quando il ricorrente aveva l'età di 52 anni . La domanda di rimborso si basava sulla circostanza che l'articolo 17, comma 4 bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, numero 917 poi divenuto articolo 19, comma 4 bis, a seguito del d.lgs. numero 344 del 2003, in vigore dal l o gennaio 2004 , il quale aveva stabilito che il beneficio della riduzione a metà dell'aliquota IRPEF sulle somme anzidette spettava alle donne se avevano superato l'età di 50 anni e agli uomini se avevano superato l'età di 55 anni, era stato dichiarato in contrasto con il diritto comunitario - in quanto introduceva una disparità di trattamento, in materia di condizioni inerenti al licenziamento, fondata sul sesso dei lavoratori e perciò vietata dalla Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE - con sentenza della Corte di giustizia del 21 luglio 2005, causa C-207/04, Vergani seguita dall'ordinanza del 16 gennaio 2008, cause C-1 28/07 ed altre . La norma in questione è stata poi abrogata dall'articolo 36, comma 23, del d.l. numero 223 del 2006 convertito nella legge numero 248 del 2006 , ma con effetto dal4 luglio 2006. Il B. ha quindi chiesto al giudice adito, in primo luogo, il riconoscimento del diritto al rimborso, sostenendo la non operatività, nella fattispecie, del termine di decadenza quadriennale stabilito dall'articolo 38 del d.P.R. numero 602 del 1 973. In via subordinata, ha proposto domanda di risarcimento del danno per il mancato adeguamento della legge nazionale alla disciplina comunitaria. 2. Con il presente ricorso, illustrato con memoria, il B. chiede che sia di chiarata la giurisdizione del giudice tributario su entrambe le domande proposte. 3. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento del danno. Considerato in diritto 1. Il ricorrente, premesso che è indubbia la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario sulla domanda di rimborso parziale delle ritenute subite a titolo di IRPEF sulle somme erogategli, sostiene la configurabilità della giurisdizione del medesimo giudice anche in ordine alla domanda, subordinata, di ristoro patrimoniale per mancato tempestivo adeguamento della legge tributaria interna alla normativa comunitaria, in virtù del principio di concentrazione della tutela, il quale impone di devolvere al giudice del rapporto principale - nella specie di natura tributaria - anche la competenza sui rapporti consequenziali, primo fra tutti quello relativo al risarcimento del danno che costituisca effetto diretto dell'operato dell'amministrazione finanziaria, e come tale da considerarsi “accessorio” al rapporto principale, ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. numero 546 del 1992. Cita al riguardo, in particolare, le sentenze delle Sezioni unite numero 16871 del 2007 e numero 14499 del 2010, con le quali, proprio richiamando il detto principio di concentrazione, è stata riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario, adito per il rimborso di imposte non dovute, anche sulle domande di condanna dell'erario al pagamento degli interessi, al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria e alla restituzione dell'importo versato dal contribuente per la prestazione di una cauzione necessaria per ottenere il rimborso del credito d'imposta. 2. La tesi non può essere condivisa. Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. numero 546 del 1992, per quanto qui interessa, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio”. È stato più volte affermato dalle Sezioni unite di questa Corte - sia con riguardo al testo originario del citato articolo 2, che faceva riferimento agli “interessi ed altri accessori” relativi ai tributi specificamente elencati, sia a quello vigente - che per accessori si intendono gli aggi dovuti all'esattore, le spese di notifica, gli interessi moratori ed il maggior danno da svalutazione monetaria Cass., Sez. unumero , nnumero 722 del 1999, 15 del 2007, l0826 del 2008 . In questo orientamento giurisprudenziale si inseriscono, pertanto, a pieno titolo le sentenze citate dal ricorrente, le quali si riferiscono anch'esse ad elementi accessori alla domanda principale di rimborso, dovendo per tali intendersi quelli aventi, rispetto a quest'ultima, natura strettamente complementare ed aggiuntiva. Appare evidente, invece, l'assenza di detti caratteri nella domanda di ristoro patrimoniale per mancato adeguamento della legge interna alla disciplina comunitaria, la quale è del tutto autonoma ed avulsa dal rapporto tributario e si presenta, a ben vedere, come domanda alternativa, piuttosto che subordinata, a quella concernente il rimborso dell'imposta. 3. Va, poi, ricordato che la Corte costituzionale, nell'intervenire più volte su questioni concernenti l'articolo 2 del d.lgs. numero 546 del 1992, e quindi l'ambito della giurisdizione tributaria, premesso che questa deve essere considerata un organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione , ha riconosciuto che l'oggetto di tale giurisdizione, così come la disciplina degli organi speciali, ben possano essere modificati dal legislatore ordinario, il quale, tuttavia, incontra precisi limiti costituzionali consistenti nel non snaturare come elemento essenziale e caratterizzante la giurisdizione speciale le materie attribuite a dette giurisdizioni speciali e nell'assicurare la conformità a Costituzione delle medesime giurisdizioni. Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha affermato che la giurisdizione tributaria deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto e che l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali. Tale illegittima attribuzione può derivare, direttamente, da una espressa disposizione legislativa che ampli la giurisdizione tributaria a materie non tributarie ovvero, indirettamente, dall'erronea qualificazione di tributaria data dal legislatore o dall'interprete ad una particolare materia cfr., in particolare, le sentenze nnumero 64 e 130 del 2008, 238 del 2009, 39 del 2010 . 4. In conclusione, la giurisdizione va regolata con la separazione delle domande e la devoluzione di ciascuna al giudice rispettivamente fornito della giurisdizione. Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice tributario sulla domanda relativa al rimborso dell'imposta e la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento del danno, avendo indubbiamente il ricorrente fatto valere, alla base della domanda di ristoro patrimoniale per mancato tempestivo adeguamento della legge interna alla normativa comunitaria, una situazione giuridica avente natura e consistenza di diritto soggettivo, da ricondurre allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria, inquadrabile nell'area della responsabilità contrattuale Cass., Sez. unumero , numero 9147 del 2009 e, da ult., Cass. numero 10813 e 17350 del 2011 cfr. anche Cass., Sez. unumero , numero 13909 del 2011 . 5. Il ricorrente va condannato alle spese, che si liquidano in dispositivo in applicazione dei criteri stabiliti dal d.m. numero 140 del 2012 Cass., Sez. unumero , numero 17405 del2012 . P.Q.M. La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice tributario sulla domanda relativa al rimborso dell'IRPEF e la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti, sulla domanda di risarcimento del danno. Condanna il ricorrente alle spese, che liquida in €. 2000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.