La comunicazione ex articolo 4, comma 9, l. numero 223/1991 procedura per la dichiarazione di mobilità , che fa obbligo di indicare puntualmente le modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, è finalizzata a consentire ai lavoratori interessati, alle OO.SS. e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell’operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 12344, depositata il 15 giugno 2015. Il caso. Un lavoratore impugnava il licenziamento intimatogli per riduzione del personale, deducendo l’invalidità e l’illegittimità della procedura, l’insussistenza dei presupposti e delle condizioni della stessa, nonché la violazione degli articolo 4 procedura per la dichiarazione di mobilità e 5 criteri di scelta dei lavoratori l. numero 223/1991. La Corte d’appello di Salerno rigettava la domanda, ritenendo che non ci fossero motivi per ritenere che la comunicazione prevista dall’articolo 4 l. numero 223/1991 contenesse informazioni non veritiere, insufficienti, o fraudolente sulle ragioni che avrebbero determinato l’addotta situazione di eccedenza. Anche la doglianza relativa all’incompletezza della comunicazione finale ex articolo 4, comma 9, l. numero 223/1991, in quanto mancante della puntuale indicazione delle modalità con cui erano stati applicati i criteri di scelta, veniva respinta. Il lavoratore ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione dell’articolo 5 l. numero 223/1991 erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto corretti i criteri di scelta, tra cui quello sussidiario, ma complementare, delle esigenze tecnico-produttive, così violando la norma, in quanto non veniva dato rilievo ai carichi di famiglia ed all’anzianità lavorativa o anagrafica. Inoltre tale criterio doveva assumere rilievo solo successivamente ai criteri di pensionabilità e volontarietà. Criteri determinati da un accordo sindacale. La Corte di Cassazione rileva che, con un accordo del 2009, veniva individuato come terzo criterio, dopo l’esodo volontario e la pensionabilità, quello delle esigenze tecnico-produttive previsto dall’articolo 5 l. numero 223/1991, «che comunque costituiscono il riferimento generale di applicazione dei criteri previsti in sede convenzionale». Così come previsto dall’articolo 5, comma 1, l. numero 223/1991, in relazione ai collocamenti in mobilità ed ai licenziamenti collettivi, con accordo sindacale possono essere legittimamente determinati criteri di scelta dei lavoratori diversi da quelli stabiliti per legge. In particolare, può darsi rilievo soltanto alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, senza considerare i criteri del carico di famiglia e dell’anzianità di servizio, limitando così la selezione dei lavoratori ad una categoria di dipendenti o prevedendo che la scelta debba essere effettuata reparto per reparto o limitatamente ad un solo settore e non con riferimento a tutti i dipendenti in servizio nell’azienda. Questo motivo di ricorso viene quindi rigettato dalla Corte di Cassazione. Il ricorrente deduceva anche che non fosse sufficiente la trasmissione dell’elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali, poiché ciò non consente ai lavoratori interessati ed alle OO.SS., nonché agli organi amministrativi, di controllare la correttezza dell’operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti. Comunicazione ai lavoratori. Sul punto, gli Ermellini ricordano che la comunicazione ex articolo 4, comma 9, che fa obbligo di indicare puntualmente le modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, è finalizzata a consentire ai lavoratori interessati, alle OO.SS. e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell’operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti. Perciò, non bastano la trasmissione dell’elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione dei criteri di scelta concordati, né la predisposizione di un meccanismo di applicazione in via successiva dei vari criteri. Infatti, c’è la necessità di controllare se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti siano stati inseriti nella categoria da scrutinare e, nel caso in cui i dipendenti siano in numero superiore ai previsti licenziamenti, se siano stati correttamente applicati i criteri di valutazione comparativa per l’individuazione dei dipendenti da licenziare. Nel caso di specie, i giudici territoriali avevano ritenuto esauriente la comunicazione che indicava data di nascita ed assunzione, comune di residenza, qualifica e posto ricoperto, non motivando però su come potessero rilevarsi, da tali informazioni, le modalità di applicazione dei criteri di scelta. Perciò, la Corte di Cassazione accoglie questo motivo di ricorso, con rinvio della decisione alla Corte d’appello di Napoli.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 26 febbraio – 15 giugno 2015, numero 12344 Presidente Lamorgese – Relatore Tricomi Svolgimento del processo 1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza numero 772 del 2011 rigettava l'impugnazione proposta da B.A. , nei confronti della società Naco srl, avverso la sentenza del Tribunale di Salerno numero 5760/2010, resa inter partes. 1.1. Il B. aveva adito il Tribunale deducendo di aver lavorato alle dipendenze della società Naco srl dal 1 settembre 1992 al 31 maggio 2009, con qualifica di operaio addetto alle presse, e che, con lettera raccomandata del 22 maggio 2009, gli veniva intimato il licenziamento per riduzione di personale, con effetto dal 31 maggio 2009. 1.2. Pertanto, chiedeva che venisse dichiarare la nullità dell'atto di recesso con condanna alla reintegra e risarcimento danni, deducendo la invalidità e l'illegittimità della procedura, l'insussistenza dei presupposti e delle condizioni della stessa, la violazione dell'articolo 4 della legge numero 223 del 1991, la violazione dell'articolo 5 della legge numero 223 del 1991. 1.3. La procedura di mobilità veniva instaurata in data 20 aprile 2009, con comunicazione ex articolo 4 e 24 della legge numero 223 del 1991 e, per effetto di richiesta di consultazione sindacale da parte delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni, tali parti venivano convocate presso la sede della Giunta regionale Campania - servizio politiche del lavoro - per l'esame congiunto di cui all'articolo 4, commi 6 e 7. Le parti concordavano l'esubero definitivo, che veniva fissato in dieci unità otto operai e due impiegati e, per l'individuazione del personale, si applicavano i criteri di cui all'articolo 5, comma 1, legge numero 223 del 1991. 2. Il Tribunale di Salerno rigettava la domanda. 3. La Corte d'Appello, in particolare, nel rigettare l'impugnazione rilevava che in base a tutti gli elementi raccolti in atti e restando nell'ambito dell'indagine minimale consentita in sede giurisdizionale, non si aveva serio motivo per ritenere che la comunicazione ex articolo 4 della legge numero 223 del 1991 contenesse informazioni non veritiere e o insufficienti, o addirittura fraudolente in ordine alle ragioni che avrebbero determinato l'addotta situazione di eccedenza, profilandosi, invece, l'effettività e non pretestuosità del ridimensionamento aziendale. Anche la censura relativa all'esclusione di altri lavoratori dal licenziamento veniva ritenuta non fondata. Ed infatti la scelta del licenziamento era caduto sul B. , come su anche altro lavoratore, in applicazione, dopo i criteri dell'esodo volontario e del possesso dei requisiti pensionistici, del terzo criterio, subordinato e complementare, preventivamente concordato, delle esigenze tecnico produttive. Il B. sapeva svolgere unicamente mansioni di assemblaggio parti in plastica, con adibizione alla pressetta da sette tonnellate. Il quadro probatorio aveva confermato le deduzioni della società, atteso che gli altri operai erano tutti inquadrati nel IV livello, come il B. , ma erano addetti a varie macchine. Così, anche la doglianza circa l'incompletezza della comunicazione finale ex articolo 4, comma 9, poiché difettante della puntuale indicazione delle modalità con le quali erano stati applicati i criteri di scelta veniva respinta in quanto la comunicazione per ciascun lavoratore conteneva la data di nascita e di assunzione, il comune di residenza la rispettiva qualifica ed il posto ricoperto e dunque era idonea alle finalità per cui è prevista. 2. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre il B. prospettando tre motivi di ricorso. 3. Resiste la società Naco srl con controricorso. 4. Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'udienza. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione dell'articolo 5 della legge numero 223 del 1991, violazione ed erronea applicazione criteri scelta pattizia, violazione articolo 1362 cc, 1175 e 1375 cc, omessa motivazione. Si censura statuizione che ha ritenuto corretti i criteri di scelta, tra i quali quello sussidiario, ma complementare, delle esigenze tecnico-produttive, così violando la suddetta disposizione di legge non venendo dato rilievo ai carichi di famiglia e alla anzianità lavorativa o anagrafica. Vi sarebbe stata, altresì la violazione dei principi di correttezza e buona fede, e di non discriminazione, atteso che tale criterio doveva assumere rilievo solo successivamente ai criteri della pensionabilità e della volontarietà. 1.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato. L'articolo 5, della legge numero 223 del 1991, al primo comma, prevede L'individuazione dei lavoratori da deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive, ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero in mancanza di questi contratti nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro a carichi di famiglia b anzianità c esigenze tecnico produttive ed organizzative. Nella specie, legittimamente, e in osservanza della prima parte del comma 1, con l'accordo del 19 maggio 2009, veniva individuato quale terzo criterio, dopo esodo volontario e pensionabilità , quello delle esigenze tecnico produttive ex articolo 5 della legge numero 223 del 1991, che comunque costituiscono il riferimento generale di applicazione dei criteri previsti in sede convenzionale. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare Cass., numero 11886 del 2006 , così come previsto dall'articolo 5, comma primo, della legge numero 223 del 1991, in relazione ai collocamenti in mobilità e ai licenziamenti collettivi, con accordo sindacale possono essere legittimamente determinati criteri di scelta dei lavoratori diversi da quelli stabiliti per legge, e, in particolare, può darsi rilievo soltanto alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, senza considerare i criteri del carico di famiglia e dell'anzianità di servizio, così limitando la suddetta selezione dei lavoratori ad una categoria di dipendenti o prevedendo che la scelta stessa debba essere effettuata reparto per reparto o limitatamente ad un solo settore e non con riferimento a tutti i dipendenti in servizio nell'azienda. 2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione articolo 4, comma 9, della legge numero 223 del 1991, in relazione all'articolo 360, numero 3, cpc. Espone il ricorrente che non è sufficiente, come accaduto nel caso di specie, la trasmissione dell'elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione dei criteri di scelta concordati con le OO.SS., poiché ciò non consente ai lavoratori interessati e alle OO.SS e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell'operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti. 2.1. Il motivo è fondato e deve essere accolto. Questa Corte ha già avuto modo di affermare Cass., numero 3603 del 2010 che nella materia dei licenziamenti regolati dalla legge 23 luglio 1991, numero 223, la comunicazione di cui all'articolo 4, comma nono, che fa obbligo di indicare puntualmente le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, è finalizzata a consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell'operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti. A tal fine non è sufficiente la trasmissione dell'elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali, né la predisposizione di un meccanismo di applicazione in via successiva dei vari criteri, poiché vi è necessità di controllare se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti siano stati inseriti nella categoria da scrutinare e, in secondo luogo, nel caso in cui i dipendenti siano in numero superiore ai previsti licenziamenti, se siano stati correttamente applicati i criteri di valutazione comparativa per l'individuazione dei dipendenti da licenziare . Pertanto, la Corte d'Appello, nel ritenere esauriente la comunicazione in questione, in quanto indicati data di nascita e assunzione, comune di residenza, qualifica e posto ricoperto, non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio, non avendo motivato su come, da tali dati, potessero rilevarsi, in modo funzionale, le modalità con cui erano stati applicati i criteri di scelta. 3. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata nullità della sentenza o del procedimento, in relazione articolo 112 cpc, per omessa pronuncia su uno dei motivi di appello, relativo al mancato rispetto del requisito della contestualità ex articolo 4, comma 9, legge 223 del 1991, che deve sussistere tra la comunicazione del recesso che l'azienda è tenuta ad inviare al lavoratore, e la comunicazione finale diretta all'Ufficio regionale del lavoro, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria cui è stata inviata la comunicazione di apertura della procedura. Il ricorrente trascrive sia il capo della domanda proposta in primo, grado relativa al suddetto punto, sia il motivo di appello, da cui risulta la prospettazione della suddetta doglianza. Sul punto la controricorrente deduce nel merito, senza contestare specificamente l'omessa pronuncia. 3.1. Il motivo è fondato e deve essere accolto. Ed infatti detta censura non è stata scrutinata dal giudice di appello. Questa Corte ha più volte affermato la rilevanza di tale dato, atteso che la lettera della disposizione di cui all'articolo 4, comma nono, della legge numero 223 del 1991 e la sua ratio - che, in funzione di garanzia dei licenziati, è quella di rendere visibile e quindi controllabile dalle organizzazioni sindacali e tramite queste dai singoli lavoratori la correttezza del datore di lavoro in relazione alle modalità di applicazione dei criteri di scelta - portano a ritenere che il requisito della contestualità della comunicazione del recesso ai competenti uffici del lavoro e ai sindacati rispetto a quella al lavoratore - comunicazioni entrambe richieste a pena di inefficacia del licenziamento - non può non essere valutato, in una procedura temporalmente cadenzata in modo rigido e analitico, e con termini ristretti, nel senso di una necessaria contemporaneità la cui mancanza vale ad escludere la sanzione della inefficacia del licenziamento solo se dovuta a giustificati motivi di natura oggettiva da comprovare da parte del datore di lavoro cfr., Cass., numero 1722 del 2009 4. Il ricorso deve esser accolto con riguardo al secondo e al terzo motivo, rigettato quanto al primo. 5. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di Napoli. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso. Rigetta il primo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di Napoli.