La violazione dei doveri dell’intermediario riguardanti la fase successiva alla stipulazione del contratto d’intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento, o inesatto adempimento, contrattuale. Ne consegue che l’eventuale loro violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull’inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall’articolo 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d’intermediazione finanziaria in corso.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella pronuncia numero 12262 depositata il 12 giugno 2015. Il caso. Una donna proponeva domanda di risoluzione di un contratto avente ad oggetto la compravendita di obbligazioni, contestualmente richiedendo la restituzione della somma investita. La domanda veniva accolta dal giudice di primo grado ma poi respinta in sede d’appello. In particolare, la Corte territoriale deduceva l’erroneità della pronuncia di risoluzione in quanto a fondamento dell’azione era stata dedotta la violazione, da parte dell’intermediario, degli obblighi informativi nonché dell’obbligo di astenersi dal compiere operazioni inadeguate rispetto al profilo di rischio del risparmiatore conseguentemente, collocandosi i predetti obblighi di comportamento in un momento antecedente al singolo ordine di acquisto, veniva in rilievo un’ipotesi di mera responsabilità precontrattuale di cui all’articolo 1337 c.c., la quale, a giudizio della Corte d’appello, non era stata dedotta dall’attrice. Quest’ultima si rivolge quindi alla Corte di Cassazione. Gli obblighi a carico degli intermediari. La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia erroneamente ritenuto come mai dedotto con l’atto di citazione l’inadempimento al contratto-quadro. La censura investe quindi l’interpretazione del contenuto dell’atto introduttivo del giudizio e della sentenza di primo grado, rispetto alla quale non vi sono limiti all’esame dei Giudici di legittimità. Al riguardo, la Suprema Corte osserva che dal contenuto degli atti processuali si evince che l’attrice abbia dedotto l’inadempimento degli obblighi di cui all’articolo 21 T.U.F. e 26-29 Reg. Consob numero 11522/1998, riferiti al momento della conclusione e della esecuzione del contratto-quadro. Si tratta, in particolare, della deduzione della violazione delle regole volte a disciplinare la prestazione dei servizi previsti nel contratto di intermediazione finanziaria, secondo cui l’intermediario deve acquisire le informazioni rilevanti circa la situazione finanziaria del cliente, tenerlo costantemente informato per valutare appieno la natura, i rischi e le implicazioni delle singole operazioni, astenersi dal consigliare ed effettuare operazioni con frequenza non necessaria o di dimensioni inadeguate alla situazione finanziaria del cliente, non effettuare, salvo espressa autorizzazione scritta, con il cliente o per suo conto operazioni nelle quali egli abbia, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto. La violazione antecedente e successiva al contratto-quadro. Ebbene, come già chiarito dalle Sezioni Unite nella pronuncia 19 dicembre 2007 numero 26724 , alcuni dei suddetti obblighi si pongono nel momento antecedente il contratto-quadro, altri lo seguono e rilevano nella sua fase esecutiva, quella stessa cioè in cui si collocano i singoli “ordini” o operazioni negoziali che l’intermediario compie per conto del cliente. Ebbene, allorché la violazione dei doveri dell’intermediario avvenga nella fase successiva alla stipulazione del contratto d’intermediazione, questa può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento contrattuale, con conseguente insorgenza di eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull’inadempimento contrattuale, nonché, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall’articolo 1455 c.c., del diritto ad ottenere la risoluzione del contratto d’intermediazione finanziaria in corso. L’applicazione dei principi al caso di specie. Alla luce di tali principi, la Suprema Corte reputa quindi errata la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la domanda attorea non riguardasse violazioni afferenti il contratto-quadro specificamente nella sua fase esecutiva, e ha affermato, invece, che le violazioni contestate alla banca fossero state dedotte dall’attrice unicamente con riguardo ad eventi precontrattuali rispetto al singolo atto negoziale posto in essere. Invero, tale ricostruzione si pone in contrasto con l’allegazione degli obblighi violati, considerando che l’esecuzione del singolo ordine costituiva una fase esecutiva del contratto-quadro e che le dedotte violazioni attenevano alle relative regole di comportamento dell’intermediario in tale fase del rapporto.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 14 maggio – 12 giugno 2015, numero 12262 Presidente Forte – Relatore Nazzicone Svolgimento del processo La Corte d'appello di Genova ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva accolto le domande di risoluzione per inadempimento e di condanna al pagamento di Euro 115.612,010, oltre interessi legali dal 27 luglio 2000, in relazione all'acquisto di obbligazioni Cirio Finance FR 03 da parte della odierna ricorrente per il tramite dell'intermediario finanziario Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, poi incorporata dalla Banca Popolare di Lodi soc. coop. a r.l. il giudice di primo grado aveva poi respinto le domande di nullità ed annullamento, proposte in via principale. La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che il giudice di primo grado avesse errato nel pronunciare la risoluzione del contratto concluso il 27 luglio 2000, avente ad oggetto la compravendita delle obbligazioni, nonché la condanna alla restituzione della somma investita, e ciò in quanto - non essendo stata dedotta la conclusione di un contratto-quadro rispetto a quello di compravendita delle obbligazioni Cirio - la violazione, da parte della banca ed allegata dall'investitore, degli obblighi afferenti la violazione dell'obbligazione attiva e passiva di informazione e di astenersi dalla vendita inadeguata, pur accertata, avrebbe semmai potuto comportare la mera responsabilità precontrattuale di cui all'articolo 1337 c.c., in quanto collocata in un momento antecedente al perfezionamento dell'ordine ma tale domanda non era mai stata introdotta dall'attrice, o, comunque, alcun appello incidentale era stato proposto al riguardo, dopo il rigetto in primo grado. Propone ricorso l'investitrice, affidato a sei motivi. Resiste la banca con controricorso, depositando altresì la memoria ex articolo 378 c.p.c Motivi della decisione 1. - I motivi del ricorso censurano la sentenza impugnata per 1 violazione e falsa applicazione dell'articolo 83 c.p.c., in quanto l'appello è stato proposto da BPL Società di Gestione Crediti s.p.a., quale mandataria non più dell'originaria convenuta Banca Popolare di Lodi soc. coop. a r.l., ma della Banca Popolare Italiana soc. coop. a r.l., soggetto diverso dal primo 2 omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione, per avere la sentenza impugnata escluso che fosse stato dedotto in citazione l'inadempimento agli obblighi informativi relativi al c.d. contratto - quadro, ritenendolo non concluso, mentre era stato prodotto dalla banca stessa 3 omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione, per avere la sentenza impugnata ritenuto che il tribunale avesse condannato alla restituzione della somma, non al risarcimento del danno 4 omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione, per avere la sentenza impugnata ritenuto non dedotta la responsabilità precontrattuale della banca 5 violazione e falsa applicazione dell'articolo 346 c.p.c., perché, contrariamente a quanto deciso dalla corte del merito, l'appellato vittorioso non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le causae petendi non esaminate dal primo giudice 6 violazione e falsa applicazione dell'articolo 1453 c.c., in quanto il mancato accoglimento della domanda di risoluzione del contratto non preclude comunque l'esame della domanda risarcitoria. 2. - Il primo motivo è infondato. Risulta in atti che l'originaria convenuta Banca Popolare di Lodi soc. coop. a r.l. assunse la denominazione di Banca Popolare Italiana soc. coop. a r.l., la quale dunque non è soggetto diverso dal primo, e tanto è sufficiente per palesare l'infondatezza del motivo. 3. - Il secondo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono fondati. 3.1. - La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto come mai dedotto con l'atto di citazione l'inadempimento al contratto-quadro e come accolta dal tribunale la domanda di risoluzione esclusivamente del singolo ordine e di restituzione della somma investita, con rigetto della domanda risarcitoria, in tal modo incorrendo nel vizio di motivazione su fatti decisivi per il giudizio, consistenti nel contenuto effettivo della domanda proposta e della sentenza di primo grado. 3.2. - Le censure sono ammissibili, non rilevando, ai fini dell'esame del vizio denunciato, la correttezza dell'indicazione del riferimento normativo con enunciazione dell'ipotesi ex articolo 360, 1 comma, numero 4, c.p.c., purché dal contesto del motivo sia possibile desumere la denuncia di un errore di siffatta natura cfr. Cass., sez. unumero , 24 luglio 2013, numero 17931 , consistendo questa, al di là della menzione del vizio di motivazione, in un error in procedendo . Sicché la Corte di cassazione è giudice anche del fatto ed ha il potere-dovere di procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali Cass. 27 gennaio 2005, numero 1655 . Ciò è invero quanto si verifica nel caso di specie, ove le doglianze investono l'interpretazione del contenuto dell'atto introduttivo del giudizio e della sentenza di primo grado, che avrebbe indotto la corte d'appello a ritenere non operate quelle deduzioni e non proposte quelle domande. Onde il vizio principalmente ed espressamente denunciato non attiene tanto e direttamente alla sufficienza o logicità della motivazione, e dunque alla, pur impropriamente richiamata in rubrica, ipotesi di cui al numero 5 dell'articolo 360, bensì ad un vizio processuale. 3.3. - La corte territoriale, nell'impugnata sentenza, ha affermato che - l'attrice ha dedotto la violazione, da parte dell'intermediario, degli obblighi di conoscere i rischi dei prodotti offerti, di informare la clientela sulle caratteristiche dei medesimi, di ottenere da essa le notizie necessarie in ordine alla propensione di investimento e di astenersi dal compiere operazioni inadeguate rispetto al profilo di rischio del risparmiatore - il tribunale ha ritenuto violati tali doveri, valutazione condivisa dalla corte d'appello tuttavia, secondo la corte d'appello, il giudice di primo grado avrebbe accolto la domanda di risoluzione per inadempimento del singolo atto negoziale o ordine di acquisto e di restituzione della somma con esso investita, mentre avrebbe respinto la domanda di risarcimento del danno - collocandosi i predetti obblighi di comportamento in un momento antecedente al singolo ordine di acquisto, non si trattava di inadempimento contrattuale come sarebbe stato, invece, qualora tale ordine fosse stato dall'attrice dedotto quale momento esecutivo di un contratto-quadro pertanto, si è verificata unicamente la violazione dell'articolo 1337 c.c. con la conseguente risarcibilità del mero interesse negativo - l'attrice però non ha chiesto il risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale, quindi le sue domande avrebbero in ogni caso dovuto essere respinta in ogni caso, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale era stata respinta in primo grado con l'espressione respinge ogni altra domanda onde al riguardo si è formato il giudicato, in mancanza di appello incidentale dell'investitrice sul capo di sentenza. 3.4. - È noto che la portata della domanda giudiziale va apprezzata non tanto in relazione al tenore letterale delle espressioni adoperate dalla parte, quanto alla materia conflittuale dedotta in giudizio ed alle questioni sottoposte al giudice e alla controparte. La verifica della impostazione difensiva presente nell'atto introduttivo dimostra come la domanda afferisse all'intero rapporto con la banca e dunque necessariamente al contratto di intermediazione finanziaria, attuato con lo specifico ordine contestato. Risulta, in primo luogo, dal contenuto del ricorso e del controricorso che la banca produsse in giudizio il contratto-quadro, il quale dunque all'evidenza era stato concluso fra le parti. Inoltre, dall'esame diretto degli atti processuali, ed in particolare dell'atto di citazione e della sentenza di primo grado, si desume che l'attrice dedusse proprio l'inadempimento agli obblighi di cui all'articolo 21 t.u.f. e 26-29 Reg. Consob numero 11522/1998, riferiti all'evidenza al momento della conclusione e della esecuzione del contratto-quadro ciò riconosce, quando al contenuto delle regole di condotta assunte violate, anche la sentenza impugnata. La sentenza di primo grado aveva accolto la domanda di risoluzione per inadempimento ed esso non avrebbe potuto essere che quello avente come controparte la banca, ossia il contratto di intermediazione finanziaria ed aveva poi condannato l'intermediario al risarcimento del danno come emerge dalle proposizioni riportate pure nel terzo motivo del ricorso per cassazione . Si tratta della deduzione della violazione delle regole volte a disciplinare la prestazione dei servizi previsti nel contratto di intermediazione finanziaria, secondo cui l'intermediario deve acquisire le informazioni rilevanti circa la situazione finanziaria del cliente know your customer rule , tenerlo costantemente informato per valutare appieno la natura, i rischi e le implicazioni delle singole operazioni, astenersi dal consigliare ed effettuare operazioni con frequenza non necessaria o di dimensioni inadeguate alla situazione finanziaria del cliente suitability rule , non effettuare, salvo espressa autorizzazione scritta, con il cliente o per suo conto operazioni nelle quali egli abbia, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto. Come chiarito invero da Cass., sez. unumero , 19 dicembre 2007, numero 26724, alcuni di questi obblighi si pongono nel momento antecedente il contratto-quadro, altri lo seguono e rilevano nella sua fase esecutiva, quella stessa cioè in cui si collocano i singoli ordini o operazioni negoziali, che l'intermediario compie per conto del cliente. La violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti la fase successiva alla stipulazione del contratto d'intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento, o inesatto adempimento, contrattuale. Ne consegue che l'eventuale loro violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull'inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall'articolo 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d'intermediazione finanziaria in corso. La sentenza impugnata ha errato nel ritenere che la domanda non riguardasse violazioni afferenti il contratto-quadro specificamente nella sua fase esecutiva, e nell'affermare, invece, che le violazioni contestate alla banca fossero state dedotte dall'attrice unicamente con riguardo ad eventi precontrattuali rispetto al singolo atto negoziale posto in essere, privo di qualsiasi inquadramento generale tale ricostruzione cozza con l'allegazione degli obblighi violati, considerando che l'esecuzione del singolo ordine si poneva quale fase esecutiva del contratto-quadro e che le dedotte violazioni attenevano alle relative regole di comportamento dell'intermediario in tale fase del rapporto. L'aver operato un riferimento alle attività svolte dalla banca al momento della esecuzione dell'ordine di acquisto dei bond Cirio non può far trascurare che, sin dall'atto introduttivo, la fase esecutiva è stata espressamente richiamata nell'ambito di un comportamento della Banca Popolare di Lodi s.c. a r.l. complessivamente descritto come non conforme ai precetti legali già più volte sopra ricordati. Inoltre, neppure è esatto, con riferimento alla seconda ed autonoma ratio decidendo formulata a questo riguardo dalla corte d'appello, che il danno allegato dall'attrice s'identifichi con il mero interesse negativo da responsabilità precontrattuale non è tale la responsabilità in cui incorre l'intermediario che ometta di informarsi sulla propensione al rischio del cliente o di porlo a conoscenza dei rischi di investimento, o compia operazioni non adeguate, quando dovrebbe astenersene, ma si tratta invece - come già chiarito - di responsabilità da non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del rapporto contrattuale d'intermediazione finanziaria in essere con il cliente, quindi di una responsabilità contrattuale, con riferimento alla quale il richiamo alla nozione di interesse negativo appare fuor di luogo divenendo, a questo punto, superfluo osservare che, inoltre, la domanda di risarcimento del danno a titolo precontrattuale risultava comunque proposta nell'atto di citazione . 4. - Gli ulteriori motivi restano assorbiti. 5. - In conclusione, il ricorso va accolto e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa innanzi alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, perché riesamini il materiale processuale alla luce dei rilievi esposti e dei principi affermati. Alla corte territoriale si demanda pure la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia innanzi alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.