Alle 13.00 del 19 settembre 2013, in concomitanza con la festività di San Gennaro, si sono concluse in tutta Italia le operazioni di voto per il rinnovo del Comitato dei Delegati di Cassa Forense. L’affluenza è stata molto scarsa Milano 1561 votanti, Trieste solo 40 votanti,Torino 913 votanti,Palermo 500 votanti, Lecce 1560 votanti, Brindisi 650 votanti, Taranto 1100 votanti, Napoli 3700 votanti, Salerno 1000 votanti.
E dovrebbe attestarsi intorno al 10% degli aventi diritto il che significa che su 175.000 iscritti a Cassa Forense solo 17.500 sono andati a votare! Un po’ poco per sostenere che tra gli avvocati vi è cultura previdenziale ma forse questo dato va analizzato attentamente perché, pur tenendo conto che siamo a settembre e che la avvocatura è distratta da mille altri problemi esistenziali, può voler dire che nella stragrande maggioranza della avvocatura italiana cassa forense è vista più come un problema che come una risorsa e allora i ragionamenti da fare sono molteplici. Immediatamente dopo la chiusura dei seggi elettorali le commissioni elettorali locali inizieranno le operazioni di spoglio che dovranno concludersi entro e non oltre 48 ore. Commissione elettorale centrale a garanzia dell’osservanza delle norme statutarie e regolamentari. Dei risultati dello spoglio è redatto verbale in duplice originale, sottoscritto dai componenti la Commissione elettorale. Uno dei due originali dovrà essere inviato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 48 ore dalla sua redazione, alla Commissione elettorale centrale che ha sede a Roma presso la Cassa di Previdenza Forense. Quest’ultima, verificata l’osservanza delle norme statutarie e regolamentari, accerta il risultato complessivo della votazione e procede all’assegnazione dei seggi. Nel caso in cui due o più liste riportino parità di voti e di quozienti il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e a parità di quest’ultima, per sorteggio. I seggi spettanti a ciascuna lista vengono assegnati ai candidati nell’ordine risultante dalla lista. La Commissione elettorale centrale cura poi la pubblicazione unitamente alla proclamazione degli eletti sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, entro 60 giorni dalla chiusura dei seggi 19 novembre 2013 dandone inoltre comunicazione alla Cassa di Previdenza e al Consiglio Nazionale Forense. La Cassa provvede, quindi, ad informare dell’esito della votazione gli eletti e i Consigli dell’Ordine dopo di che si apre la fase dell’eventuale contenzioso elettorale. Stabilisce infatti l’art. 5 del vigente regolamento per la elezione del Comitato dei Delegati, approvato con decreto interministeriale del 28.12.2002, che contro tutte le operazioni elettorali può essere proposto reclamo nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione degli eletti sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica alla Commissione elettorale centrale. La Commissione è nominata dal Presidente della Cassa ed è composta da cinque membri di cui due designati dal Presidente della Cassa, uno designato dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense e due dal Ministero della Giustizia tra avvocati iscritti alla Cassa con anzianità non inferiore a venti anni e in possesso dei requisiti di eleggibilità. Ricordo, per quanto detto più sopra, che la Commissione elettorale centrale deve verificare l’osservanza delle norme statutarie e regolamentari. Che ne sarà dell’elezione in quei Collegi elettorali ove è stata presentata una sola lista cosi violando il regolamento che prevede la contesa su liste rigide concorrenti e siano andati a votare meno della metà degli aventi diritto al voto? Si insedia il Comitato dei delegati. In base a quanto già scritto in un mio precedente articolo del 5 luglio 2013 la elezione dovrebbe essere nulla e la Commissione elettorale centrale, nel verificare l’osservanza delle norme statutarie e regolamentari, dovrebbe dichiarare appunto la nullità stabilendo un termine entro il quale i Consigli interessati dovranno ripetere le operazioni di voto. Nel frattempo il nuovo Comitato dei Delegati verrà insediato e potrà svolgere le sue funzioni perché i delegati eletti nelle elezioni ripetute andranno a sostituire i precedenti dal giorno successivo alla proclamazione dei nuovi risultati.