TARES: gettito standard entro il 2013

Con la Risoluzione numero 9/DF diffusa il 9 settembre 2013, il MEF risponde ad un quesito afferente la modalità di riscossione del tributo, intervenendo in particolare sul versamento della maggiorazione standard nel 2013 il gettito per l’anno in corso dovrà essere assicurato a prescindere dallo slittamento delle rate TARES al 2014.

Scadenza e numero delle rate. L’articolo 14, comma 35, D.L. 6 dicembre 2011, numero 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214, prevede che il versamento della TARES sia effettuato per l’anno di riferimento in quattro rate trimestrali gennaio, aprile, luglio e ottobre, fatta salva per i comuni la possibilità di modificare il numero e la scadenza delle stesse. Per il solo anno 2013, inoltre, la disposizione stabilisce che il versamento della prima rata è posticipato a luglio, con facoltà del comune di differire ulteriormente tale termine. Successivamente l’articolo 10, comma 2, lett. a , D. L. 8 aprile 2013, numero 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, numero 64, ha disposto che, per il solo anno 2013, in deroga a quanto sopra esposto, gli enti locali possono stabilire la scadenza e il numero delle rate del versamento del tributo. La successiva lett. c del medesimo comma 2 dell’articolo 10 ha previsto, inoltre, che, sempre limitatamente all’anno 2013, la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo tramite modello F 24 o bollettino postale. Maggiorazione standard versamento nel 2013. Dalla lettura sistematica delle norme, il MEF ribadisce che deve essere assicurato all’Erario, entro l’anno in corso, il gettito della maggiorazione standard di cui all’articolo 14, comma 13, D.L. numero 201/2011. Non a caso il citato comma 4 dell’articolo 5, D.L. numero 102/2013 prevede espressamente che il Comune debba predisporre e inviare ai contribuenti il modello di pagamento del tributo che, per l’ultima rata dell’anno 2013, è costituito unicamente dal modello F24 e dal bollettino di conto corrente postale di cui al D.M. 14 maggio 2013, i quali prevedono la separata indicazione delle somme dovute a titolo di tributo o tariffa e maggiorazione. Poiché il versamento deve avvenire entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate, come stabilito per i versamenti unitari dall’articolo 18, D.Lgs. numero 241/1997, e, per quanto riguarda il bollettino di conto corrente postale, dall’articolo 4, D.M. 14 maggio 2013, qualora l’ente locale abbia fissato la scadenza dell’ultima rata del 2013 nel mese di dicembre, il versamento dovrà essere necessariamente effettuato entro il giorno 16 di tale mese. Al riguardo, il MEF evidenzia che i suddetti adempimenti sono necessari sia per assicurare che il relativo gettito venga contabilizzato nel bilancio dello Stato nell’esercizio 2013 sia per determinare, sulla base del gettito introitato, la dotazione del fondo di solidarietà comunale e l’entità delle misure compensative per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Posticipazione delle rate TARES al 2014. Si deve, infine, affrontare la problematica rappresentata dalla possibilità per l’ente locale di fissare nel corso dell’anno 2014 la scadenza per il pagamento di una o più rate del tributo dovuto e accertato contabilmente per l’anno 2013. L’articolo 5, D.L. numero 102/2013, ai commi da 1 a 3, riconosce al Comune la possibilità di approvare il regolamento di disciplina del tributo anche secondo principi diversi da quelli previsti dall’articolo 14, D.L. numero 201/2011 e che tale facoltà può essere esercitata dall’ente locale entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013, differito al 30 novembre 2013. Tale situazione di carattere eccezionale giustifica un’eventuale posticipazione al 2014 della scadenza per il pagamento delle rate della TARES, ma non modifica l’obbligo di versamento della maggiorazione nell’anno 2013. fonte www.fiscopiu.it

PP_FISCO_13Ris9DF