Caso Meredith: la pubblicazione dei dati personali di Amanda poteva essere lecita

Tutti conosciamo la vicenda della morte di Meredith Kercher e tra i personaggi principali della vicenda, mediatica e processuale, che ne è seguita certamente Amanda Knox riveste il ruolo di protagonista.

Ebbene, è giunta all'attenzione della Terza Sezione della Suprema Corte sentenza numero 17408/2012 la domanda relativa alla richiesta di cessazione di ogni pubblicazione in qualunque formato di una serie di articoli ed un istant-book contenenti dati sensibili, l'inibitoria per il futuro e il risarcimento dei danni. Il Tribunale accoglieva la domanda di risarcimento del danno, quantificato in € 40.000, decisione che veniva impugnata con ricorso per cassazione l'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011 numero 150, al 6° comma prevede espressamente l'inappellabilità delle sentenze in materia . La mancata indicazione dei fatti costitutivi rende nulla la domanda. Fin dal giudizio avanti il Tribunale era stato eccepito il vizio di nullità del ricorso ex articolo 164, comma 4, c.p.c. per la mancata puntuale individuazione dei testi ove si sarebbe ravvisata la diffusione dei dati sensibili in particolar modo riguardanti la vita sessuale . Infatti, dato che il diritto al risarcimento del danno è un «diritto c.d. eterodeterminato, cioè uno di quei diritti che sono individuati non già dall'indicazione della sola tipologia normativa di diritto fatto valere e del bene che ne è oggetto, ma anche e necessariamente dai fatti costitutivi che l'hanno originato» è onere, a pena appunto di nullità per inosservanza del requisito di cui all'articolo 163, comma 3, c.p.c. individuare da parte del ricorrente i dati personali illecitamente utilizzati dal convenuto, essendo inammissibile, come è avvenuto nel caso di specie, riservarsi di aggiungere altri brani contenenti i dati sensibili nel corso del giudizio. D'altra parte, «essendo correlato il diritto al risarcimento da danno a ogni trattamento di dato personale o sensibile , in relazione ad ognuno di essi si configura come diritto autonomo e distinto da quello nascente in relazione ad altri dati». Dato che l'eccezione era stata formulata, e ha errato il Tribunale nel non considerarla, era peraltro onere della stessa danneggiata sollecitare il giudice a concederle il termine per rinnovare la domanda, integrandola e sanando così il vizio non avendolo fatto la Cassazione sul punto ha cassato senza rinvio, ai sensi dell'articolo 382, ultimo comma, c.p.c La vita sessuale è una fatto essenziale per l'informazione al pubblico? Gli articoli 136 e 137 del Codice in materia di protezione dei dati personali d.lgs. numero 196/2003 prevedono che il trattamento dei dati personali effettuato nell'attività giornalistica sia esentato dall'autorizzazione del Garante e dal consenso dell'interessato, con il limite «dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico». Quindi spetta evidentemente al Tribunale il giudizio se l'informazione in questione, attinente la vita sessuale, fosse o meno essenziale, anche con riferimento all'articolo 6 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica. Secondo la Cassazione, il Tribunale ha omesso di spiegare per quale motivo nel caso di specie sarebbe mancato il requisito di essenzialità con ciò, peraltro, facendo trapelare un giudizio opposto rispetto a quello dato dal Tribunale . Ha quindi cassato, e in questa caso con rinvio, imponendo al giudice di rinvio una nuova valutazione relativamente al trattamento dei dati, motivando, alla luce dei citati articolo 137 d.lgs. 196/2003 e articolo 5 e 6 del Codice deontologico perché la divulgazione dei dati fosse giustificabile ovvero no.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 - 12 ottobre 2012, numero 17408 Presidente Amatucci – Relatore Frasca Svolgimento del processo p.1. A K. , all’epoca imputata un concorso con altri in un processo penale presso la Corte d’Assise del Tribunale di Perugia per l’omicidio di una studentessa inglese, Ke.Me. , avvenuto in omissis , con ricorso dell’11 dicembre 2008 al Tribunale di Milano, proposto ai sensi dell’articolo 152 del d.lgs. numero 196 del 2003 contro la s.p.a. R.C.S. Quotidiani, la s.p.a. R.C.S. Libri, M.P. , D.P.G. e S.F. , deduceva che gli articoli “I segreti di A. ” e “Tutti gli uomini di A. ”, entrambi a firma della giornalista S.F. e pubblicati il omissis ed il omissis sul periodico omissis , a suo dire diretto dal M. e dal D.P. ed entrambi consultabili sul sito web omissis , nonché il libro scritto dalla medesima giornalista dal titolo “A. e gli altri. Vite perdute intorno al delitto di XXXXXXX”, edito dall’editore Bompiani RCS Libri s.p.a. e l’articolo “A. voleva solo fare sesso”, pubblicato il Omissis sul sito web omissis a firma del giornalista T.F. , avevano determinato la pubblicazione illecita di dati personali sensibili che riguardavano essa ricorrente che, inoltre, sia nel libro, sia nei due articoli sul detto Magazine, erano state pubblicate delle fotografie che la ritraevano mentre veniva condotta dagli agenti di polizia penitenziari all’udienza preliminare tenutasi in relazione al suddetto processo. p.1.1. Tanto premesso, la K. chiedeva che fosse ordinata ai convenuti la cessazione di ogni pubblicazione in forma cartacea o telematica contenente dati sensibili o giudiziari ad essa riferibili, nonché l’inibitoria della pubblicazione in futuro, la distruzione delle copie delle pubblicazioni ritenute illecite e la condanna dei convenuti a risarcire il danno a pubblicare a loro cura e spese l’emananda sentenza su tre quotidiani. p.1.2. Nella congiunta costituzione dei convenuti e nel contraddittorio del Garante per la protezione dei dati personali, il Tribunale con sentenza del 20 aprile 2010, rigettava le domande nei confronti del D.P. che riteneva mai avesse rivestito la qualità di diretto del Magazine con gravame delle spese a carico della ricorrente e la accoglieva parzialmente nei riguardi degli altri convenuti, condannandoli, con gravame delle spese di lite, al risarcimento dei danni nella misura di Euro 40.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. p.2. Contro la sentenza, resa in unico grado, hanno proposto congiunto ricorso per cassazione contro la K. e nei confronti del Garante, la R.C.S. Quotidiani s.p.a. la R.C.S. Libri s.p.a., il M. e la S. . Al ricorso la K. ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto ricorso incidentale. In vista dell’udienza pubblica del 15 marzo la ricorrente incidentale depositava memoria. In detta udienza la trattazione veniva rinviata a nuovo ruolo per impedimento del relatore. Motivi della decisione p.1. Il ricorso incidentale dev’essere deciso congiuntamente a quello principale, in senso al qual è stato proposto. p.2. Il ricorso principale propone sei motivi. p.2.1. Il sesto motivo è da esaminare in via pregiudiziale, in quanto prospetta una questione di costituzionalità che, afferendo alla stessa legittimità sul piano della Carta costituzionale della previsione del mezzo di impugnazione proposto davanti a questa Corte come correlato ad un giudizio strutturato nel merito in unico grado, dev’essere considerata prioritamente. Vi si eccepisce “la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 152 d.lgs. 196/2003, in relazione agli articolo 3 e 2 della Costituzione, per l’assoluta discrezionalità lasciata al titolare dei dati, in ordine alle modalità di esercizio dell’azione a tutela degli stessi, cui consegue l’eventuale esclusione di un grado di giudizio e la disparità di trattamento che ne deriva in capo a chi sia convenuto nel giudizio”. La questione di costituzionalità viene in realtà meglio precisata nelle conclusioni del ricorso, postulandosi ivi la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’articolo 152, comma 13 evidentemente nel testo anteriore all’abrogazione operante dalla lett. c dell’articolo 34 del d.lgs. numero 150 del 2011 e segnatamente nel suo comma 13, rimasto ultrattivo in relazione al giudizio oggetto del presente ricorso, ai sensi del comma 2 dell’articolo 36 dello stesso d.lgs. “nella parte in cui lascia alla discrezione del ricorrente la scelta dell’autorità davanti alla quale chiedere tutela, senza prevedere che, nel caso in cui l’azione sia promossa davanti al Tribunale civile di prima istanza, il resistente non possa proporre appello”. Il problema di costituzionalità viene in sostanza, sollevato perché, la circostanza che nell’ipotesi di ricorso al Garante ai sensi dell’articolo 145 del d.lgs. numero 196 del 2003 il provvedimento del Garante sia opponibile avanti al Tribunale ai sensi dell’articolo 152 del detto d.lgs., cui fa rinvio l’articolo 151 del d.lgs. e che la sentenza del Tribunale sia poi ricorribile davanti a questa Corte, determinerebbe la garanzia di un giudizio su tre gradi, mentre nel caso di ricorso direttamente al tribunale ai sensi dello stesso articolo 152, come nella specie, i gradi sarebbero soltanto due, con la conseguenza che la minore possibilità di tutela che si avrebbe in questa seconda ipotesi dipenderebbe dalla scelta di chi lamenti l’illecito ai sensi del citato d.lgs. di rivolgersi al Garante o al Tribunale, sicché si avrebbe pregiudizio per il preteso responsabile. p.2.2. Il motivo è inammissibile per l’assoluta carenza di interesse in capo ai ricorrenti. Invero se la questione fosse sollevata ed accolta, l’effetto – stante la naturale operatività ex tunc della incostituzionalità – sarebbe che il presente ricorso per cassazione dovrebbe essere dichiarato inammissibile perché la sentenza avrebbe dovuto essere applicata, il che, all’evidenza, sarebbe contrario all’interesse dei ricorrenti. p.2.3. SI deve aggiungere, inoltre, che, in disparte l’inesattezza della individuazione nel caso di ricorso al garante e negli sviluppi successivi di tre gradi di giudizio, atteso che la fase davanti al Garante ha natura di procedimento c.d. “giustiziale”, cioè decisorio sulle situazioni giuridiche coinvolte, ma con forza ed efficacia di natura meramente amministrativa e non giurisdizionale, tanto è vero che il sindacato possibile davanti al tribunale con l’opposizione di cui all’articolo 151 del d.lgs. realizza un’ipotesi riconducibile all’ultimo comma dell’articolo 113 Cost., inesattezza che già evidenzierebbe l’assoluta carenza del requisito della non manifesta infondatezza della questione, la prospettata questione di costituzionalità sarebbe in via preliminare prova di rilevanza nel presente giudizio di cassazione e, per tale ragione questa Corte non potrebbe sollevarla. Intatti, essa, essendo diretta a postulare la declaratoria di incostituzionalità dell’articolo 152, comma 13, nel testo su indicato, con la pronuncia di un’addittiva di previsione dell’appello anziché del ricorso per cassazione, sarebbe stata rilevante solo qualora i ricorrenti avessero proposto appello chiedendo al giudice d’appello id est la Corte d’Appello di sollevare la questione al fine di scongiurare la declaratoria di inammissibilità dell’appello stesso, per essere previsto da quella norma, il ricorso per cassazione. p.2.4. Il motivo è, conclusivamente, dichiarato inammissibile. p.3. Con il primo motivo del ricorso principale si eccepisce “violazione e/o falsa applicazione di legge e, segnatamente dell’articolo 145 d.lgs. numero 196 del 2003”, nonché “difetto di motivazione sull’eccezione già sollevata in primo grado”. Vi si critica la motivazione con cui la sentenza impugnata ha disatteso l’eccezione di improponibilità della domanda ai sensi dell’articolo 152 più volte citato, prospettata dai ricorrenti sotto il profilo che, avendo la K. proposto al Garante, antecedentemente a detta domanda, un atto, sostanziale con lo stesso contenuto del ricorso ai sensi dell’articolo 152, e che, dunque, pur qualificato reclamo ai sensi dell’articolo 141, comma 1, lett. a , in realtà aveva avuto la sostanza di un vero e proprio ricorso ai sensi della lettera c dello stesso articolo, la decisione del Garante su quell’atto aveva determinato la sopravenuta improponibilità dell’azione ai sensi dell’articolo 152 ancorché anteriormente proposta , dovendo la precisione dell’articolo 145 del citato d.lgs. là dove regola l’alternatività fra la tutela davanti al Garante con il ricorso ai sensi dell’articolo 141, lett. c e il ricorso davanti all’a.g.o. ai sensi dell’articolo 152, intendersi non già solo nel senso che l’azione proposta con quest’ultimo è improponibile se proposta successivamente al ricorso al Garante, bensì anche nel senso che, se pure e proposta prima, la sopravvenienza di una decisione del Garante sul ricorso a lui posteriormente rivolto, che ometta di dichiarare improponibile il ricorso perché proposto dopo l’azione davanti all’a.g.o. e decida, avrebbe l’effetto di determinare una sorta di proponibilità sopravvenuta dell’azione de qua ciò, naturalmente, qualora la decisione non sia impugnata evidentemente ai sensi dell’articolo 151 d.lgs. citato, con l’opposizione colà regolata come accaduta nella specie. p.3.1. Ora, il Tribunale ha disatteso la prospettazione dei ricorrenti osservando in primo luogo che l’istanza al Garante era stata proposta dopo il ricorso ai sensi dell’articolo 152 cioè il 15 dicembre 2008, mentre il ricorso era stato depositato l’11 con espressa qualificazione come reclamo ai sensi dell’articolo 142 del d.lgs. ed in secondo luogo e gradatamente che, se anche avesse avuto la sostanza di un ricorso ai sensi dell’articolo 145, comunque la circostanza che l’azione giurisdizionale era stata proposta prima avrebbe comportato l’improponibilità del ricorso ,da dichiararsi da parte del garante, e non quella dell’azione giurisdizionale. p.3.2. La prima motivazione, pur nella sua stringatezza sottende che il Tribunale ha ritenuto decisiva la qualificazione dell’istanza rivolta al Garante nel senso di reclamo ai sensi dell’articolo 141 comma 1 lett. a per negare che il Garante avesse deciso su un ricorso ai sensi dell’articolo 141 lett. c . I ricorrenti sostengono però, che il contenuto dell’istanza era in realtà quello di un ricorso ai sensi della citata lett. c , anche in relazione al petitum formulato, e dimostrano di averlo allegato a fondamento della loro eccezione. Assumono, dunque, che la sostanza della decisione del Garante sull’istanza sarebbe stata correlata a detto contenuto e che questo evidenzierebbe l’erroneità della motivazione del Tribunale. p.3.2.1. Il Collegio osserva, tuttavia, che dallo stesso contenuto dell’illustrazione del motivo ,nell’ambito della quale i ricorrenti hanno riportato il provvedimento assunto dal Garante riguardo al quale nell’esposizione del motivo – alla pagina 9, rigo 17 – si è fornita anche l’indicazione specifica ai sensi dell’articolo 366 numero 6 in ordine al luogo – il fascicolo di merito – nel quale sarebbe stato prodotto in questa sede, anche agli effetti dell’articolo 369, secondo comma, numero 4 c.p.c. , emerge pagina 10 che il medesimo non solo si è limitato a formulare la raccomandazione di cautele nel caso di un’eventuale ristampa o riedizione del libro o di nuova trattazione degli sviluppi della vicenda penale, ma ha espressamente concluso che “restano in ogni caso impregiudicate le azioni giudiziarie che la reclamante abbia intrapreso o intenda eventualmente intraprendere a tutela dei propri interessi”. Ne discende che sia per l’oggettivo contenuto del provvedere del Garante, sia ed in via decisiva per tale espressa clausola di salvezza, si palesa che il provvedimento del Garante non si è concretato in alcun modo in una decisione su un ricorso ai sensi dell’articolo 141, comma 1, lett. c ma è rimasto nell’ambito dei contenuti del provvedere sul reclamo ai sensi della lettera a , dello stesso comma, siccome i fissati dall’articolo 143 e particolarmente dalla lettera b del comma 1 di esso dove si allude come possibile contenuto al “prescrivere al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti” . Onde se anche, al di là della sua qualificazione, l’istanza fosse stata sostanzialmente un ricorso ai sensi dell’articolo 141, lett. c la decisione del Garante sarebbe stata assunta in conformità alla qualificazione formale prospettata dalla K. e non sulla base del sostanziale contenuto di ricorso dell’istante. E ciò, non solo per il tipo di provvedimento finale adottato, bensì anche, sia pure superfluamente per l’espressa affermazione di salvezza dell’azione giurisdizionale fatta dal Garante ed anche per la motivazione esposta . Non solo la resistente, nel suo controricorso, ha evidenziato, riproducendo la parte relativa, omessa dai ricorrenti, che l’Autorità Garante, a fronte dell’eccezione di riconducibilità dell’istanza alla lett. c del comma 1 dell’articolo 141, espressamente premise di decidere su di essa come reclamo. Il che rafforza ulteriormente – se ve ne fosse bisogno, ma così non è – quanto sopra osservato sulla base della sola prospettazione di cui al ricorso principale. Ne viene che, in ossequio al principio di apparenza utilizzabile anche in relazione ad un provvedimento amministrativo , correlato alla qualificazione data dall’autorità che lo emise, il provvedimento del Garante non avrebbe potuto e dovuto impugnarsi ai sensi dell’articolo 151, cioè con l’opposizione da detta norma prevista. Onde, alla mancata impugnazione non possono essere attribuiti gli effetti voluti dai ricorrenti. Peraltro, se anche la decisione del Garante avesse avuto il contenuto di decisione sulla sostanza di un ricorso ai sensi dell’articolo 145, comma 1, lett. c adottata in violazione dell’articolo 145, comma 2, del d.lgs. numero 196 del 2003, cioè senza il rilievo della sua improponibilità ai sensi di tale norma, per la pregressa pendenza dell’azione giurisdizionale , l’effetto della mancata opposizione ai sensi dell’articolo 151 e, quindi, dell’impugnazione in sede giurisdizionale di esso, non avrebbe potuto in alcun modo essere una sorta di sopravvenuta improponibilità dell’azione ai sensi dell’articolo 152 del d.lgs., ma semmai soltanto, per effetto della indiscutibilità del provvedimento in conseguenza della mancata impugnazione, il dovere del Tribunale di Milano di decidere la controversia senza mettere in discussione i contenuti eventualmente assunti sull’oggetto del giudizio dal provvedimento del Garante. Ciò quale effetto dell’inoppugnabilità del provvedimento e, quindi, della sua indiscutibilità fra le parti, derivante dalla mancata opposizione ai sensi dell’articolo 151 citato. Va rilevato, infatti, che l’inoppugnabilità facendo emergere che alle parti sta bene l’assetto di interessi determinato dal provvedimento del Garante e precludendo la possibilità di dar corso alla tutela giurisdizionale contro di esso, è situazione che non può essere considerata equivalente a quella che avrebbe dovuto conseguire sull’azione giurisdizionale ai sensi dell’articolo 152 per effetto di un ricorso al garante anteriore. In questo caso, infatti, l’improponibilità dell’azione ai sensi dell’articolo 152 determina non già una perdita della possibilità di investire l’a.g.o. della vicenda, bensì solo il rinvio di tale possibilità dopo la pronuncia del Garante sul ricorso, essendo il suo provvedimento impugnabile ai sensi dell’articolo 152. Viceversa, se ad un provvedimento del Garante su ricorso ai sensi dell’articolo 141, comma 1, lett. c , per errore non dichiarato improponibile per l’anteriorità del ricorso ai sensi dell’articolo 152, si riconoscesse, ove non sottoposto per scelta delle parti a ricorso ai sensi dell’articolo 151, in relazione all’articolo 152 e, quindi a controllo giurisdizionale, l’effetto di far venir meno la tutela giurisdizionale pendente già sul ricorso ai sensi dell’articolo 152 direttamente proposto anteriormente, si verificherebbe un effetto del tutto distorto da quello che la disciplina dell’articolo 145, commi 2 e 3, prevede, cioè di precludere una tutela se è proposta l’altra la preclusione, infatti, opera quando ancora una definizione di quella proposta anteriormente non v’è stata e, dunque, resta intatta la possibilità di portare comunque la vicenda davanti all’a.g.o Deve, dunque, affermarsi che, il principio dell’alternatività fra il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali e il ricorso in sede giurisdizionale, previsto nell’articolo 145, d.lgs. numero 196 del 2003, qualora l’azione giurisdizionale sia esercitata per lo stesso oggetto prima della proposizione del ricorso al Garante e la decisione di quest’ultimo, per non essere stato erroneamente dichiarato improponibile il ricorso, sopraggiunta prima di quella sul ricorso in sede giurisdizionale senza che le parti la impugnino deducendo che il ricorso avrebbe dovuto dichiararsi improponibile ai sensi del comma 2 dell’articolo 145 , non giustifica la conseguenza dell’improponibilità sopravvenuta dell’azione giurisdizionale atteso che il comma 3 dell’articolo 145 riferisce l’improponibilità dell’azione giurisdizionale solo all’ulteriore domanda dinanzi all’autorità giudiziaria, così restringendo il suo disposto all’ipotesi di sola proposizione di quest’ultima successivamente al ricorso al Garante . La situazione comporta, invece, che il contenuto decisorio in concreto rivestito dal provvedimento del Garante, ove rilevante sull’oggetto del ricorso giurisdizionale, non possa essere ridiscusso fra le parti ai fini della decisione in sede giurisdizionale. Nella specie, tuttavia, questa ipotesi, per le ragioni sopra indicate non si è verificata e, se lo fosse stata, ma solo se lo fosse stata, si sarebbe potuto porre il problema dell’eventuale possibilità da parte di questa Corte di attribuirle un qualche effetto pur nella più ampia logica del motivo. Conclusivamente il motivo è infondato. p.4. Con il secondo motivo si deduce “violazione dell’articolo 2909 c.c. laddove prevede il divieto di bis in idem, cioè la presenza nell’ordinamento di due decisioni aventi il medesimo oggetto”. La tesi che vi si prospetta è che la decisione assunta dal Garante con il provvedimento reso sull’istanza di cui s’è detto nell’esame del motivo precedente, là dove ha ritenuto del tutto legittimo il trattamento ei dati personali di cui la K. si è lamentata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, primo, avrebbe dovuto essere considerato, data la mancata impugnazione, come cosa giudicata. p.4.1. Il motivo è privo di fondamento, in quanto del tutto impropriamente l’articolo 2909 c.c., quale effetto conseguente al provvedimento del Garante, che ha natura amministrativa e che, pertanto, non poteva produrre cosa giudicata. Semmai, come provvedimento amministrativo, se fosse stato reso su un ricorso ai sensi dell’articolo 141, comma 1, lett. c la mancanza della sua impugnazione con l’opposizione di cui all’articolo 151 del d.lgs. numero 152 del 206 avrebbe potuto produrre, come s’è veduto a proposito del motivo precedente, quale conseguenza della inoppugnabilità del suo contenuto fra le parti, l’indiscutibilità ai fini della decisione del ricorso sugli stessi contenuti. Ma s’è già visto che s’è trattato di decisione su reclamo ai sensi dell’articolo 141, lett. a e, quindi, questa prospettiva non ricorreva. Ove mai – per assurdo – il motivo fosse stato proposto con la sua invocazione o fosse – sempre per assurdo, dato che così non è stato proposto in questi termini e la Corte non potrebbe supporre alla relativa deficienza – qualificabile come tale, sarebbe, dunque, infondato. p.5. Con il terzo motivo si “eccepisce il totale difetto di motivazione, in ordine alla eccezione di nullità e/o inammissibilità della domanda per la genericità e la indeterminatezza del suo oggetto, nonché dei fatti costituenti le sue ragioni, pure tempestivamente dedotta”. Vi si sostiene che nella comparsa di costituzione del giudizio di merito i ricorrenti avevano eccepito la nullità della domanda e/o la sua inammissibilità, per genericità e indeterminatezza dell’oggetto, nonché dei fatti costituenti le ragioni della stessa. Al riguardo, viene trascritta la parte della comparsa nella quale l’eccezione era stata svolta, dalla quale emerge, in sintesi che a con una prima deduzione si era contestato che l’attrice avesse formulato le conclusioni ripetendo quelle relative alla misura cautelare inibitoria chiesta nel ricorso e senza, invece, assumerle nel merito, nonché senza spiegare perché il trattamento dei suoi dati sarebbe stato illegittimo, onde per tale ragione le richieste di merito avrebbero dovuto essere rigettate b con una seconda gradata perché svolta nella supposizione che le conclusioni di merito fossero le stesse svolte in via cautelare e più complessa argomentazione, si era lamentato che, essendo stato chiesto disporsi la rettifica di taluni testi, mancava la loro individuazione e che la K. si era limitata “a dolersi genericamente della diffusione dei propri dati sensibili e giudiziari, senza precisare, se non nei limiti che si vedranno con puntualità più avanti, quale trattamento, precisamente sia stato compiuto, al di fuori delle regole”, e si era assunto che “una simile indeterminatezza si rispecchia nel tenore della conclusioni nell’ambito delle quali [ .] controparte pretenderebbe di ottenere l’inibizione permanente della pubblicazione di tutti i propri dati sensibili o giudiziari”, facendone discendere altresì la conseguenza che “essendo onere di chi assume [un illecito trattamento di dati personali o sensibili] indicare con precisione se non altro quali dati siano oggetto di doglianze, per consentire al Giudice di avere chiara percezione della vicenda e dei limiti della domanda ed ai resistenti di approntare una difesa esaustiva”, il ricorso era nullo ai sensi dell’articolo 164, quarto comma, c.p.c. in relazione all’articolo 163, nnumero 3 e 4 c.p.c., per l’omessa o incerta determinazione della cosa oggetto della domanda. A sostegno del motivo viene riprodotto ampiamente il contenuto del ricorso ai sensi dell’articolo 152 del d.lgs. numero 196 del 2003 proposto dalla K. riguardo al quale nell’esposizione del primo motivo – alla pagina 9, rigo 10 – si è fornita anche l’indicazione specifica ai sensi dell’articolo 366, numero 6, in ordine al luogo il fascicolo di merito – nel quale sarebbe stato prodotto in questa sede, anche agli effetti dell’articolo 369, secondo comma, numero 4 c.p.c. , dal quale emerge che la K. aveva individuato come oggetto di illecito trattamento alcune parti del libro ed alcune parti del Magazine del OMISSIS , espressamente riservandosi di aggiungerne altri. Va notato che in nessuno di essi si fa riferimento a dettagli afferenti ad aspetti concernenti la salute della K. , bensì solo a dettagli relativi alla sua vita sessuale. p.5.1. Preliminarmente il Collegio osserva che, ancorché, con irrituale pretermissione dell’onere del ricorrente in cassazione di parametrare chiaramente – e, quindi, nella stessa indicazione cui segue l’illustrazione – il motivo al paradigma dell’articolo 360 c.p.c., indicando a quale fra i numeri identificativi dei vizi denunciabili intenda riferirsi, i ricorrenti non precisino quale fra essi intendano denunciare a ciò non essendo sufficiente la generica deduzione del “totale difetto di motivazione” , l’illustrazione del motivo evidenzia che si è inteso denunciare il mancato esame da parte del Tribunale di un’eccezione di nullità della domanda ai sensi dell’articolo 164, quarto comma, c.p.c. e, dunque, un vizio del procedimento ai sensi del numero 4 dell’articolo 360 c.p.c Ciò premesso, si rileva che il vizio concerne la violazione dell’articolo 164, quarto comma, e, dunque, le prescrizioni sul procedere del giudice che ad esso sono ricollegate dai commi successivi. Non si tratta, invece, di vizio ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., giacché è consolidata l’affermazione che “il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo a vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’articolo 112 cod. proc. civ. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte” ex multis Cass. numero 24808 del 2005 . Ai fini dell’esame del motivo è, poi, necessario considerare che, secondo uan recente affermazione delle Sezioni Unite della Corte “Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio anche comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto da legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli articolo 366, primo comma, numero 6 e 369, secondo comma, numero 4 cod. proc. civ. ” Cass. Sez. unumero numero 8077 del 2012 . Nella specie i ricorrenti, in ossequi all’articolo 366 numero 6 c.p.c., hanno fornito nel ricorso indicazione specifica sia dell’atto in cui avevano svolto l’eccezione e del contenuto di esso con cui essa era stata svolta, sia dell’atto che giustificava l’eccezione e del relativo contenuto il ricorso avversario . La sentenza impugnata – pur dando atto nel produrre le conclusioni che l’eccezione era stata formulata e, dunque, mantenuta all’atto della rimessione in decisione della controversia si veda la pagina cinque della sentenza – effettivamente tace completamente su di essa, onde è manifesto che l’eccezione non è stata affatto considerata e, dunque, compete a questa Corte di esaminarla, perché, giusta la richiamata giurisprudenza, il suo omesso esame si è concretato in un possibile vizio del procedimento per inosservanza dell’articolo 164, quarto comma e ss. p.5.2. Tanto premesso, va precisato che il vizio è dedotto con riferimento alla domanda nella sua interezza. Tuttavia, la sentenza impugnata non ha accolto la domanda completamente, bensì soltanto per una parte, cioè limitatamente al riconoscimento, in funzione dell’accoglimento parziale della domanda di risarcimento danni, di un comportamento di illecito trattamento di dati – definiti dal Tribunale “supersensibili” ravvisati in alcune precise parti del libro, che il Tribunale ha specificamente individuato e si osserva fin d’ora che solo una parte di esse sono quelle indicate nel ricorso ex articolo 152, mentre altre non erano state indicate in esso e in non meglio precisati passi del OMISSIS quanto a quest’ultima generica affermazione si veda la sentenza alla penultima proposizione della pagina undici si osserva fin d’ora che non si sa se si tratta dei passi indicati alla pagina sei del ricorso introduttivo di lite della K. e nemmeno è indicata a quale data del Magazine si intenda fare riferimento . Per il resto la domanda è stata rigettata. Lo è stata, in particolare, quantomeno implicitamente per quanto afferiva alla richiesta di rettifica. L’eccezione, d’altro canto, non si riferiva alla questione della pubblicazione delle foto, su cui parimenti comunque la domanda è stata respinta. Il motivo in esame, dunque, è decisivo e risponde ad un interesse dei ricorrenti soltanto quanto alla parte di domanda accolta, cioè al riconoscimento nei termini su indicati dell’illecito trattamento in funzione della domanda di risarcimento danni proposta con il ricorso per la parte ad esso relativo. È pertanto ammissibile soltanto entro questi limiti. p.5.3. Esso è parzialmente fondato. Questi i termini in cui lo è. Va premesso che la domanda di risarcimento per il danno sofferto “per effetto del trattamento di dati personali”, espressamente prevista dall’articolo 15 del d.lgs. numero 196 del 2003 danni per illecito trattamento, concernendo, quale diritto di credito a cosa generica quale è il denaro, un diritto c.d. etero determinato, cioè uno di quei diritti che sono individuati non già dall’indicazione della sola tipologia normativa di diritto fatta valere e del bene che ne è oggetto, ma anche e necessariamente dai fatti costitutivi che l’hanno originato, dev’essere proposta con la loro necessari individuazione, incorrendo altrimenti nella causa di nullità per omessa o volutamente incerta indicazione del requisito di cui al numero 3 dell’articolo 163 c.p.c Per i diritti etero determinati, infatti, secondo una consolidata opinione dottrinale, sostanzialmente condivisa dalla giurisprudenza di questa Corte si veda già Cass. Sez. unumero numero 4712 del 1996 , l’espressione “cosa oggetto della domanda” di cui al numero 3 dell’articolo 163, quale elemento che allude all’identificazione del diritto fatto valere in giudizio e, quindi, della domanda proposta, comprende i “fatti costituenti le ragioni della domanda”, cui allude il numero 4 dell’articolo 163, i quali hanno rilevanza non individuatrice del requisito di cui al numero 3 citato solo per i c.d. diritti autodeterminati cioè alla cui individuazione è necessaria l’indicazione del tipo normativo del diritto e del bene , fermo restando che la loro allegazione in citazione è comunque necessaria anche per tali diritti a pena di nullità, siccome prevede il quarto comma dell’articolo 164 c.p.c., che ne sancisce tale rilevanza ancorché essi riguardo a detti diritti non svolgano efficacia individuatrice. Fermo quanto sopra, poiché la domanda ai sensi del citato articolo 15 ha come fatto costitutivo il comportamento di trattamento illecito ei dati personali è palese che la sua proposizione esige a pena di indeterminatezza del requisito del numero 3 dell’articolo 163 riferibile anche al ricorso ai sensi dell’articolo 125 c.p.c. là dove tale norma fa riferimento all’oggetto della domanda, che nient’altro evoca se non il requisito del numero 3 dell’articolo 163 previsto per la citazione , che il ricorso ai sensi dell’articolo 152 più volte citato individui il comportamento integrante illecita trattazione dei dati personali. Poiché tale comportamento si concreta nell’’utilizzazione del dato personale elemento di individuazione di esso è necessariamente anche l’indicazione de dato personale di cui trattasi. Ne deriva che il ricorrente ai sensi dell’articolo 152 ed il rilievo vale anche per la trasposizione della sua disciplina ora operata dal d.lgs. numero 150 del 2011 , per ottemperare al requisito di cui al numero 3 dell’articolo 163, applicabile ai sensi dell’articolo 125 c.p.c., deve necessariamente individuare quali fatti costitutivi della sua azione i dati personali illecitamente utilizzati dal convenuto. Onde la domanda, se non lo fa, è nulla per inosservanza del requisito di cui all’articolo 163 numero 3 c.p.c Ebbene, nella specie la domanda, riguardo a quanto è stato oggetto di accoglimento con la sentenza impugnata e, quindi, per quanto interessa in questa sede, individuata i fatti costitutivi, cioè i dati personali asseriti come illecitamente tratti esclusivamente con le allegazioni, espressamente formulate fra virgolette alla pagina cinque ed alla pagina sei come si riscontra dal contenuto del ricorso ex articolo 152, riprodotto comunque, come s’è già detto, nel ricorso per cassazione e specificamente indicata ai sensi dell’articolo 366 numero 6 c.p.c. , dopo la premessa che la “complessiva impostazione [ .] chiarisce il contenuto delle informazione offerta al pubblico. Vale la pena di riportare, a tal punto, alcuni brani salvo aggiungerne altri .”. La domanda, pertanto, riguardo ai fatti individuati dalla espressioni – in parte dichiarate estratte dal libro della S. , in parte dall’articolo del OMISSIS sul Magazine – riportate fra virgolette nel ricorso introduttivo della lite alle dette pagine cinque e sei era sicuramente rispettosa del requisito dell’articolo 163 numero 3 c.p.c. in punto di individuazione dei pretesi dati illecitamente trattati e, pertanto, non era nulla. D’altro canto, essendo di norma i dati personali e, particolarmente quelli sensibili pubblicabili solo con il consenso dell’interessato, ai fini della proposizione della domanda e della sua individuazione non competeva alla K. se non allegare che il suo consenso non vi era stato e non le ragioni per cui, trattandosi di cronaca di una vicenda giudiziaria, comunque non ricorrevano le circostanze, di fatto e normative, eventualmente escludenti la necessità del consenso. Tale allegazione non rappresentava fatto costitutivo ma semmai poteva integrare fondamento per eccezioni dei convenuti. Fermo quanto notato, comunque, interessa rilevare in funzione dell’esame del motivo, che, per eventuali altri brani del libro e degli altri scritti evocati nel ricorso introduttivo del processo, viceversa, tale ricorso violava l’articolo 163 numero 3, perché non forniva alcuna specificazione di quali integrassero, a dire della ricorrente, l’illecito trattamento di dati sensibili quindi, il Tribunale avrebbero dovuto rilevare la nullità della doamnda e, stante la costituzione dei convenuti, ordinarne alla K. di integrarla ai sensi del quinto comma dell’articolo 164 c.p.c., essendo del tutto inammissibile la riserva di aggiungere altri brani fatta espressamente dalla ricorrente nell’ottavo rigo della pagina cinque con il “ .salgo aggiungerne altri .”. A meno di ritenere che la K. avesse inteso radicare la domanda relativa al trattamento illecito soltanto per i passi riportati il che è manifestamente contrario a quanto nel ricorso si dichiara. Va precisato che, essendo correlato il diritto al risarcimento del danno ad ogni trattamento di dato personale o sensibile , in relazione ad ognuno di essi si configura come diritto autonomo e distinto da quello nascente in relazione ad altri dati. Ne segue che il motivo è fondato riguardo alla parte di domanda non individuata dalle allegazioni di cui alle pagine cinque e sei del ricorso ai sensi dell’articolo 152. È da rilevare che con il motivo successivo i ricorrenti, come si vedrà, hanno rilevato che, nelle dote difensive depositate – dopo la precisazione delle conclusioni – il 12 marzo 2010, la K. dedusse il carattere di dati personali illecitamente trattati di altre frasi contenute nel libro, talune delle quali poi sono state considerate tali dal Tribunale. Nel motivo successivo i ricorrenti hanno rilevato l’irritualità di tale ampliamente della domanda. Ai fini dell’esame di questo motivo – in disparte che la resistente neppure lo ha dedotto in replica ad esso – si osserva che non potrebbe in alcun modo ritenersi che le nuove allegazioni abbiano integrato una spontanea attività di integrazione della domanda in parte qua a scioglimento della irrituale riserva formulata nel ricorso. A tacer d’altro, detta attività, è stata svolta senza alcuna assicurazione del contraddittorio delle controparti, addirittura dopo la precisazione delle conclusioni. p.5.4. Ora, quando, di fronte all’eccezione di nullità della domanda ai sensi del quarto comma dell’articolo 164, cioè, come si dice, di una nullità alla c.d. editio cationi, formulata dal convenuto costituito, il giudice adito, pur essendo essa fondata, omette di ordinare l’integrazione della citazione a mente del quinto comma dell’articolo 164 c.p.c., e, quindi, senza farsi carico dell’eccezione di nullità e provvedere quanto ad essa, pronuncia sulla domanda pur indeterminata e, d’altro canto, la parte attrice che ha dato corso alla nullità e se la sia sentita eccepire, non sollecita a sua volta il giudice a concederle il termine per la rinnovazione, le conseguenze negative della pronuncia sulla domanda nulla, che in definitiva si è risolta nella individuazione d’ufficio della domanda da parte del giudice in spregio dell’onere di individuazione che fa carico alla parte, debbono – nonostante l’esistenza di un errore del giudice che avrebbe dovuto rilevare la nullità e ordinare la rinnovazione – essere risentite dalla parte attrice, atteso che è anch’essa responsabile, avendo omesso di sollecitare il giudice a concederle di rinnovare la domanda, onde il processo sulla domanda nulla va definito con una pronuncia che accerti il vizio in rito di essa. La situazione, ove fatta valere in sede di impugnazione, come accade in qeusto caso, comporta la presa d’atto che non si è fatto luogo alla fattispecie di rinnovazione della domanda, che sola poteva consentire di decidere su di essa, e che la responsabilità è da addebitare sia alla parte attrice che al giudice. Solo se la parte attrice, di fronte all’eccezione del convenuto, avesse riconosciuto la nullità e chiesto al giudice inutilmente di ordinare il rinnovo della domanda, si potrebbe ipotizzare che in sede di impugnazione, alla parte attrice possa riconoscersi il diritto alla rinnovazione. Ma non è questa la sede per approfondire il problema e, quindi, la Corte non si deve pronunciare a riguardo. p.5.5. Il motivo in esame dev’essere, dunque, parzialmente accolto e la sentenza impugnata dev’essere cassata senza rinvio nella part e in cui ha deciso su una domanda nulla quanto a tutte le parti del libro che non erano state espressamente individuate come determinative di illecito trattamento nelle pagine cinque e sei del ricorso introduttivo del giudizio e che ha considerato come illecitamente trattate queste parti sono quelle riprodotte fra virgolette dalla sentenza a partire dalle ultime due parole del terzo rigo della pagina dodici “È unumero ” fino alle prime due parole del terzultimo rigo della stessa pagina “ .ti capitava” . Queste parti non erano state, infatti, individuate nel ricorso come illecitamente tratte e riguardo ad essa la domanda era nulla. Si tratta, peraltro, di parti che contenevano riferimenti anche ad aspetti relativi alla salute della K. , alla quale, invece, in alcun modo si riferivano le parti del libro individuante nel ricorso e nemmeno quelle dell’articolo del OMISSIS , pure in esso individuate . La cassazione dev’essere disposta senza rinvio, perché la situazione è riconducibile al concetto espresso nell’ultimo comma dell’articolo 382 c.p.c. perché l’azione in parte qua non poteva essere proposta nei termini indeterminati in cui lo era stata e considerato, per quanto s’è detto, che la prospettiva dell’integrazione non ha avuto corso per responsabilità anche della K. . p.6 Con il quarto motivo si deduce “violazione e/o falsa applicazione di legge e, segnatamente dell’articolo 112 c.p.c. nella parte in cui impone al giudice di pronunciare si tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. Sulla base di un confronto fra l’individuazione dei dati personali illecitamente tratti fatta nel ricorso e della motivazione della sentenza impugnata, si sostiene che, in quanto la domanda possedeva i requisiti di determinatezza soltanto per quanto indicato con quella individuazione, il Tribunale non avrebbe potuto pronunciare su altri brani del libro, come ha fatto e, facendolo, avrebbe violato l’articolo 112 c.p.c p.6.1 Il motivo è sostanzialmente assorbito per effetto dell’accoglimento del motivo precedente. Non è chiaro se il Tribunale, nell’individuare come dati illecitamente trattati nel libro brani non indicati come tali nel ricorso, si è ritenuto legittimato a farlo considerando proposta la domanda validamente quanto ad eventuali dati non individuati. In tal caso il suo errore sarebbe dipeso dal mancato rilievo della nullità nei termini indicati nel motivo precedente. Solo se lo avesse fatto pur nella consapevolezza che la domanda era limitata ai dati individuati nel ricorso, si sarebbe verifica la violazione dell’articolo 112 c.p.c. per ultrapetizione. In ogni caso la questione è assorbita dalla decisione del motivo precedente. Peraltro, nella seconda ipotesi, il motivo sarebbe stato parimenti fondato ed avrebbe dovuto comportare la cassazione della sentenza nella parte in cui ha considerato ai fini della domanda risarcitoria illecito il trattamento di dati desunti da passi del libro non individuati dalla K. . Per mera completezza, si osserva che esattamente i ricorrenti come s’è già detto a proposito del motivo precedente – hanno rivendicato che le integrazioni di cui alle note del 10 marzo 2010 non avrebbe potuto essere oggetto della decisione e se il Tribunale avesse inteso decidere su di esse lo avrebbe fatto irritualmente. p.7. Con il quinto motivo si fa valere la “violazione e/o falsa applicazione di legge e, segnatamente, degli articolo 137 del d.lgs. numero 196 del 2003, 5 e 6 del Codice Deontologico dei Giornalisti nonché l’omessa e/o insufficiente motivazione sulla insussistenza del requisito della essenzialità dei dati pubblicati”. Vi si critica, peraltro con una inutile sovrabbondanza espositiva, la motivazione della sentenza impugnata, perché nel ritenere che alcuni brani del libro e il contenuto del non meglio specificato Magazine integrassero illecito trattamento dei dati personali, non avrebbe espresso tale giudizio con un’effettiva esplicitazione delle ragioni per cui il trattamento si sarebbe dovuto ritenere illecito, avuto riguardo al clamore della vicenda in cui la K. era coinvolta ed alle emergenze processuali che si erano verificate in dipendenza della già avvenuta tenuta dell’udienza preliminare, in vista della quale erano stati depositati i documenti e gli atti recanti i dati pubblicati. Tutto ciò era stato particolarmente evidenziato nella comparsa di costituzione dei qui ricorrenti, di cui viene riprodotta ampia parte, da cui si rileva che vi si erano dedotte una serie di circostanze emergenti da carte sequestrate alla K. , da memorie del Pubblico Ministero e da dichiarazioni di terzi acquisite al processo. Si sostiene che dagli elementi indicati nella comparsa emergeva che “l’aspetto legato alla sessualità nella vita della ragazza risulta va estremamente rilevante, ai fini dell’accertamento della sua eventuale responsabilità – penale – per un omicidio ritenuto a sfondo sessuale – e [sarebbe] stato, perciò obiettivamente indagato e approfondito, partendo non solo dai dati emersi nel corso delle indagini, ma anche da quelli tratti da inchieste giornalistiche, legittimamente pubblicate”. p.7.1. La motivazione della sentenza impugnata che si critica è quella con cui il Tribunale – dopo avere premesso che “a prescindere dal fatto che quanto pubblicato corrisponda esattamente o meno agli scritti sequestrati alla ricorrente nell’ambito del procedimento penale a suo carico per l’omicidio della studentessa inglese, pare evidente che il legittimo esercizio del diritto di cronaca non possa spingersi fino al punto di divulgare dati sensibili sulla salute e sulle abitudini sessuali di un’imputata in modo da lederne in modo così grave la dignità e la riservatezza senza che la pubblicazione di tali dati fosse affatto indispensabile ed essenziale, per svolgere compiutamente il legittimo esercizio della cronaca”, ha soggiunto “che, se è indubbio che la stampa aveva il diritto/dovere di occuparsi del gravissimo delitto e di fornire anche notizie idonee alla qualificazione dei protagonisti – e dell’imputata oggi ricorrente in particolare – nel caso di specie paiono ampiamente superati i limiti previsti dalla legge per illecito trattamento dai dati personali sensibili che i riferimenti allo stato di salute dell’imputata e agli esami ematici a cui è stata sottoposta dopo essere stata incarcerata non hanno alcun attinenza con l’informazione sul delitto di cui era imputata, mentre gli espliciti e ridondanti riferimenti alla condotta sessuale dell’imputata non sono certo indispensabili a fornire un’adeguata informazione sulla sua personalità, che il riferire con le modalità suddette, con la dovizia di dettagli, particolari e riferimenti anche nominativi agli uomini con cui avrebbe avuto rapporti sessuali – chiaramente finalizzato a stimolare nel lettore una morbosa curiosità sulla condotta sessuale e sulle abitudini sessuali della giovane ragazza statunitense, incensurata e accusata dell’omicidio della studentessa inglese che viveva con lei a XXXXXX - non può affatto ritenersi essenziale per esercitare compiutamene il legittimo esercizio del diritto di cronaca [che] pertanto, nel caso di specie in occasione delle pubblicazioni in esame sono stati violati i limiti che consentono al giornalista il lecito trattamento e la divulgazione dei dati personali e di quelli sensibili in particolare senza il consenso dell’interessata”. p.7.2. La critica è svolta nel motivo in esame con riguardo a tutta la motivazione. Essa, tuttavia, dev’essere considerata soltanto con riferimento a quanto di quella motivazione non risulta travolto per effetto dell’accertata nullità della parte della domanda indeterminata all’esito dello scrutinio del terzo motivo. Non debbono essere considerate, pertanto, le critiche rivolte alla motivazione sopra riportata quanto ai suoi riferimenti ai dati relativi allo stato di salute della K. e le critiche ad essa rivolte con riguardo ai brani del libro che non avrebbero potuto essere esaminati dal Tribunale perché non individuati dalla domanda. Infatti, il decisum della sentenza e, quindi, la motivazione, in quanto entrambi relativi a quei dati e a quei brani, sono da intendersi caducati e la motivazione lo è perché dipendente da quella cassata senza rinvio in accoglimento del terzo motivo. La critica articolata dal motivo, per quanto, dunque, interessa e deve essere considerato, è svolta assumendosi che la motivazione avrebbe il valore di una mera opinione del Tribunale e sarebbe meramente assertiva “in difetto di qualsivoglia indicazione sulle ragioni della asserita ridondanza o della in essenzialità di alcun dei dati” e ciò ancorché al riguardo l’obbligo motivazionale fosse stato particolarmente stringente in ragione dell’atteggiamento assunto dal Garante sullo stesso oggetto nel noto provvedimento. Si sostiene che “il linguaggio assertivo, utilizzato nella sentenza [ .] non appare supportato da una adeguata motivazione, che risulta meramente apodittica all’affermato difetto del requisito dell’essenzialità non segue l’illustrazione delle ragioni per le quali esso non sarebbe ravvisabile nei passi” considerati rilevanti. Il Tribunale si sarebbe limitato a fare affermazioni “abbastanza generiche” e non avrebbe considerato come le informazioni a sfondo sessuale dovessero essere considerate essenziali a fini di informazione, una volta che il Pubblico Ministero aveva depositato i diari che le contenevano e li aveva fatti oggetto di apposita memoria letta nell’udienza preliminare. Si imputa ancora alla motivazione di non avere in alcun modo considerato, al fine di individuare l’esistenza o meno dell’esistenzialità di cui all’articolo 137 del d.lgs. numero 196 del 2003 in relazione all’attività giornalistica, le norme degli articolo 5 e 6 del Codice deontologico per l’attività giornalistica allegato al detto d.lgs., quanto, in particolare, agli elementi che condizionano la divulgazione di una notizia di rilevante interesse pubblico o sociale, qual era quella avente ad oggetto l’informazione sulla vicenda processuale penale che vedeva coinvolta la K. . In sostanza, si imputa alla sentenza di aver omesso completamente di sussumere il trattamento contestato sotto quelle norme e, nelle pagine dalla 37 alla 39 del ricorso si argomenta ampiamente in proposito, individuando come il giudizio di sussunzione avrebbe dovuto essere condotto. In particolare si assume che, ai fini della corretta applicazione dell’articolo 6 del Codice, “per determinare la latitudine dell’infondazione è necessario aver riguardo alle caratteristiche intrinseche e tipiche del fatto” e considerare che “se la notizia ha tratti di estrema peculiarità . ciò consente al titolare di diffondere maggiori dettagli, proprio al fine di illuminare in tutte le sue sfaccettature il fatto che, proprio per la sua singolarità, merita anzi necessita di essere “scandagliato” con attenzione per risultare adeguatamente comprensibile. Nel caso di specie, la notizia è rappresentata, in un unicum, dall’omicidio della studentessa Ke.Me. e dai risultati delle indagini, svolte dalla Procura di Perugia, contestati negli atti messi in deposito alle parti e utilizzati nel corso del processo, fra i quali la relazione che accompagnava i diari, puntualmente tradotti, i diari stessi, le deposizioni sulle abitudini sessuali degli imputati” che il delitto particolarmente efferato e di notevolissimo impatto sociale, era stato oggetto di grande attenzione da parte dei media “per la singolarità del caso per il contesto universitario apparentemente sereno in cui era maturato per la giovane età dei protagonisti, tutti incensurati e quasi tutti stranieri per il luogo, una piccola città universitaria fino a quel momento immune da fatti di sangue per il contrasto fra i due profili appena menzionati e la violenza con cui è stato commesso l’omicidio per i colpi di scena, susseguitisi nel corso delle indagini legati essenzialmente alle dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente e alla natura dei rapporti fra due protagonisti della vicenda , per la difficoltà di individuare un movente che giustificasse un simile atto criminale, a prima vista privo di motivazione” che, secondo la tesi accusatoria e come i ricorrenti avevano ampiamente documentato con le produzioni da 4 a 15 del giudizio di merito, depositate anche in questa sede, la vittima era stata uccisa in un gioco erotico conclusosi tragicamente ed il Pubblico Ministero, anche leggendo una memoria in udienza preliminare, aveva evocato le abitudini sessuali della K. e le aveva fatte divenire oggetto di valutazione in sede processuale anche nel giudizio abbreviato celebratosi a carico di un coimputato che, date tali connotazioni della vicenda, caratterizzata da profili sessuali, “l’articolo 6 del codice deontologico consentiva di affrontare, nel resoconto giornalistico, soprattutto se effettuato in un instant book di approfondimento, tutti i particolari – anche i più scabrosi, purché pertinenti che fossero stati in grado di offrire almeno una spiegazione a quel che sembrava non averne che all’epoca della pubblicazione degli atti, la linea di indagine seguita dalla Procura della Repubblica aveva particolarmente approfondito le abitudini sessuali dei protagonisti, onde la divulgazione dei dati non poteva ritenersi diretta a sollecitare morbosa curiosità, ma risultava funzionale al dovere di informazione giornalistica. p. 7.3. Il motivo è fondato nei termini che seguono. p. 7.3.1 Lo è innanzitutto sotto il profilo dell’articolo 360 numero 5 c.p.c. nella parte in cui del tutto genericamente la sentenza impugnata ha affermato che “sul Magazine del Corriere vengono pubblicati brani di diari e scritti dalla ricorrente sequestrati dall’autorità giudiziaria e che contengono numerosissimi dati relativi alla sfera sessuale . dell’imputata K. , senz’altro non essenziali a fornire una esaustiva informazione sul grave delitto di cui la ricorrente era impugnata”. Quanto a questa parte la motivazione non solo non precisa a quale pubblicazione sul Magazine intende riferirsi, cioè se a quella del OMISSIS o del OMISSIS successivo, ma, inoltre, una motivazione avrebbe potuto legittimamente riferirsi, dato che la domanda risultava individuata solo quanto ad essi, esclusivamente ai due brani del secondo articolo evocati alla pagina sei del ricorso introduttivo della lite e non ad altri. La motivazione risulta del tutto insufficiente sotto tali profili e sfiora la violazione dell’articolo 132 numero 4 c.p.c Tanto basta a giustificare la cassazione della sentenza sul punto ed il giudice di rinvio provvederà a rendere una nuova motivazione che potrà rendere solo sui due brani de quibus entrambi contenuti nella pubblicazione del OMISSIS , atteso che la domanda, quando al contenuto dei due Magazine, era decidibile esclusivamente riguardo ad essi, essendo per il resto, affetta dalla nullità già dichiarata in sede di esame del terzo motivo. La nuova motivazione dovrà tenere conto dei principi sulla sussunzione in iure di seguito verranno affermati a proposito del vizio di violazione dell’articolo 136 e delle norme del Codice Deontologico imputato alla sentenza impugnata con riguardo ai dati estratti dal libro della S. , che, che come s’è detto, sono gli unici sui quali la domanda, per quel che attiene al suo contenuto, non è stata dichiarata nulla. p. 7.3.2. Il motivo è fondato anche riguardo all’apprezzamento della idoneità ad integrare trattamento illecito di dati sensibili relativi alla sfera sessuale della K. certamente contenuti peraltro anche come apprezzamenti della giornalista nelle espressioni del libro della S. che corrispondono a quelle individuate nel ricorso introduttivo e sulle quali soltanto, per effetto dei limiti in cui è stato accolto il terzo motivo di ricorso, si deve ritenere validamente proposta la domanda. La fondatezza del motivo emerge sotto il profilo che nella motivazione resa al riguardo dal Tribunale di Milano, quest’ultimo non si è preoccupato di individuare in concreto le ragioni che giustificavano, in relazione alla disciplina normativa rilevante, la sussunzione del trattamento dei dati de quibus sotto l’ambito che in essa consente di dire illecito il relativo trattamento. Va premesso che il Tribunale ha dichiarato di rendere il suo giudizio prescindendo dalla corrispondenza di quanto pubblicato agli scritti sequestrati alla ricorrente nell’ambito del procedimento penale a suo carico e su questo punto non v’è stata alcuna impugnazione pagina tredici . Ne discende che in questa sede non assume alcuna rilevanza la questione di come il trattamento di cui si discorre si atteggi in riferimento alla norma dell’articolo 114 c.p.p. e, particolarmente, in relazione alla circostanza che la pubblicazione del libro è avvenuta dopo l’udienza preliminare del 28 ottobre 2008 nonché in relazione alla posizione assunta da quegli scritti nell’ambito del procedimento penale. D’altro canto, l’eventuale sussistenza di una situazione per cui i dati di cui trattasi, in dipendenza della tenuta dell’udienza preliminare e della loro utilizzazione in funzione di essa, non erano coperti da segreto ed erano pubblicabili agli effetti dell’articolo 114 c.p.p., non avrebbe eliso in alcun modo di per sé la possibilità che la loro divulgazione con il libro di cui trattasi, quale forma di pubblicizzazione in concreto, dovesse rispettare i limiti fissati dal c.d. Codice per la privacy in materia di cronaca giornalistica. Invero, che un dato rilevante agli effetti di esso, in quanto emerso nel processo penale, sia divenuto pubblicabile ai sensi delle disposizioni che regolano quest’ultimo, non toglie che l’attività di concreta divulgazione del dato che si risolva nel c.d. trattamento agli effetti dell’articolo 4, comma 1, lett. a , del d.lgs. numero 196 del 2003, in particolare sotto l’aspetto della diffusione e nell’ambito dell’attività giornalistica, venga svolta sotto forma di cronaca relativa all’andamento del processo penale. E che, pertanto, essa debba sottostare ai limiti indicati dal d.lgs. numero 196 del 2003 e dal Codice deontologico in relazione all’attività giornalistica. Il che, peraltro, non toglie che l’atteggiarsi dello stato del processo penale al momento della pubblicazione del libro e del Magazine del OMISSIS dei dati relativi alla sfera sessuale della K. individuati nel ricorso introduttivo, dovrà essere considerato ai fini di stabilire la liceità o meno del trattamento nei termini di cui si dirà. p. 7.3.3 Ciò premesso, si rileva che il d.lgs. numero 196 del 2003 – com’è noto – contempla espressamente nell’articolo 136 l’attività giornalistica e quella comunque perseguente analoga finalità cui nella specie può senz’altro essere ricondotta la redazione del libro e, per quanto interessa, all’articolo 137 sottrae il trattamento dei dati personali con essa realizzantesi all’autorizzazione del Garante comma 1, lett. a ed al consenso dell’interessato comma 2 , salvo stabilire, poi, nel comma 3 che “in caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all’articolo 2 e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”. È pure noto che il successivo articolo 139, con norma applicativa della previsione generale dell’articolo 12 del d.lgs., aveva stabilito al comma 1 che “Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 l’adozione da parte del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all’articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. A sua volta il comma 3 aveva disposto che “il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione”. È altrettanto noto che il procedimento previsto dai detti commi non ha avuto corso e che, in mancanza del suo espletamento, deve ritenersi che, in sostituzione di quanto il Codice da adottarsi avrebbe dovuto prescrivere, gli effetti che la sua adozione avrebbe avuto sono da riconoscere al Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, adottato con Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998 in G.U. 3 agosto 1998, numero 179 . A tale conclusione si può pervenire rilevando che, avendo la norma dell’articolo 139, comma 3, attribuito al Garante il potere di intervenire in caso di mancato perfezionamento del procedimento di cui al primo comma, alla mancata attivazione del procedimento di proposta ai sensi del comma 1 da parte del Garante ed all’assenza di iniziativa dell’Ordine dei Giornalisti, si deve legittimamente attribuire il significato di conservare piena vigenza alle norme del Codice di deontologia, pur emanate – com’è noto – nel vigore del precedente articolo 25 della l. numero 675 del 1996. ne è prova, d’altro canto, che all’esito di lavori di una commissione comune con il detto Ordine, il Garante emise, come da Comunicato dell’11 giugno 2004, reperibile sul suo sito, un Documento esplicativo delle previsioni del Codice doc. web numero 1007634 . Ciò chiarito, si osserva che il Codice esplicita il concetto di essenzialità di cui all’articolo 137 del d.lgs. numero 196 del 2003 con le previsioni dei suoi articoli 5 e 6. L’articolo 5 così dispone, sotto la rubrica “Diritto all’informazione e dati personali” “1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti. 2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro componenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela. L’articolo 6, sotto la rubrica “Essenzialità dell’informazione”, così dispone “1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quanto l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. 2. La sfera privata delle note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica. 3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti”. Con specifico riferimento alle abitudini sessuali, l’articolo 11 del Codice così si esprime “1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile. 2. La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica”. È evidente che il rispetto dell’essenzialità dell’informazione qui evocato è quello i cui termini sono definiti dal precedente articolo 6. p. 7.3.4 Ora, nell’apprezzare la liceità del trattamento dei dati riferiti nel libro, il Tribunale avrebbe dovuto considerare sia l’articolo 137 del d.lgs. sia i citati articolo 5 e 6 come fonti normative rilevanti, atteso che sia l’uno che gli altri hanno questo valore. E i secondi come fonti normative autorizzate dalla previsione legislativa del d.lgs Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto domandarsi se la riproduzione dei dati in questione, certamente dettagliata, era essenziale ai fini della informazione sul fatto, cioè sulla vicenda processuale che coinvolgeva la K. , sempre che tale vicenda vi fosse caratterizzata come di interesse pubblico ed avrebbe dovuto svolgere l’indagine considerando se e come tale vicenda presentasse i caratteri indicati dall’articolo 6 del Codice deontologico. È palese che, per procedere a tale valutazione essendo sia l’essenzialità ai fini dell’informazione, sia i caratteri indicati dall’articolo 6, cioè l’originalità, l’eventuale modalità particolare dell’accaduto e la qualificazione dei protagonisti, tutti elementi che, per il loro caratterizzarsi in relazione alla vicenda cui si riferisce il trattamento, ad essa erano correlati, si relazionavano ad essa, il Tribunale non avrebbe potuto prescindere, per spiegare perché il trattamento non sarebbe stato lecito, dalla considerazione della vicenda coinvolgente la K. e dello stato in cui essa era arrivata nell’ambito dello svolgimento processuale. L’oggetto dell’attività informativa era, infatti, proprio questo. Ebbene nella motivazione della sentenza impugnata – sempre per quanto concerne i dati relativi alla condotta sessuale dell’imputata per come emergenti dai passi del libro individuati nel ricorso – il Tribunale, pur avendo in precedenza pagine 9-10 evocato, oltre all’articolo 137, gli articolo 5 e 6 del Codice ed anche l’articolo 10 – in concreto, nel procedere alla sua valutazione in parte qua, fa riferimento all’essenziale e, quindi, apparentemente e seppure implicitamente, al concetto di cui all’articolo 137 e agli articolo 5 e 6 del Codice deontologico, ma omette qualsiasi riferimento ad elementi che possano suggerire anche almeno per implicazione e che comunque siano percepibili ed esternati nello svolgimento del dover motivazionale, che abbia effettivamente tenuto conto delle specificazioni dell’essenzialità stabilite nell’articolo 6. Inoltre, pur con riferimento alla sola essenzialità a prescindere dal paradigma normativo dell’articolo 6 e, quindi, come evocata nell’articolo 137 e nell’articolo 5 assume l’inesistenza di questa in modo apodittico, atteso che l’unica minima precisazione giustificativa di detta inesistenza si coglie nell’affermazione che “gli espliciti e ridondanti riferimenti alla condotta sessuale dell’imputata non sono certo indispensabili a fornire un’adeguata informazione sulla sua personalità”. In tal modo il giudizio reso dal Tribunale non risulta compiuto con la corretta assunzione di tutte le norme rilevanti e, particolarmente, dell’articolo 6 pur, come s’è detto, in precedenza evocato e, quindi, già per tale ragione incorre in vizio di violazione di norma di diritto. Non solo anche con riguardo alla corretta assunzione del concetto di essenzialità, l’attività di applicazione di esso, e quindi delle norme dell’articolo 137 e 5 che lo esprimono, risulta compiuta senza che si fornisca una spiegazione delle ragioni per le quali l’essenzialità mancava. Spiegazione che avrebbe richiesto, naturalmente al lume delle allegazioni svolte dalle parti per evidenziare in che termini all’atto della pubblicazione il “fatto” oggetto della pretesa attività informativa risultasse conosciuto dall’opinione pubblica, l’indicazione del perché in relazione alla palesata dimensione del fatto stesso l’essenzialità ai fini della informazione mancava. Chi legge la sentenza, resto, quando contempla l’affermazione che i dati di cui trattasi non erano “indispensabili a fornire un’adeguata informazione sulla sua personalità”, non può fare a meno di domandarsi il perché di tale affermazione, la cui giustificazione avrebbe richiesto l’individuazione degli elementi che erano emersi a proposito di essa e che la individuavano in modo esaustivo in funzione dell’informazione sulla vicenda allo stato in cui si trovava naturalmente anche e soprattutto nell’ambito del processo penale , così escludendo la necessità a fini informativi dei particolari e dei dettagli di cui alle espressioni riportate nel libro. Sotto tale profilo si palesa un vizio di violazione di norme di diritto, perché il Tribunale non ha spiegato la ragione per la quale il trattamento emergente dai passi del libro non era riconducibile alla nozione normativa di essenzialità. Tale affermazione è rimasta allo stato di non argomentata e indimostrata asserzione. Risulta, pertanto, sussistente un vizio di violazione delle dette norme di diritto per mancata spiegazione del cd. Procedimento di sussunzione, cioè delle ragioni per cui la fattispecie concreta viene ritenuta disciplinata da quella astratta, cioè nel caso di specie perché essa integrava un trattamento di informazioni non essenziali avuto riguardo allo sviluppo della vicenda. A maggior ragione lo stesso vizio si configura come conseguenza della mancata assunzione come referente normativo di quanto stabilito dall’articolo 6. Ma in questo caso il vizio risulta assorbito da quello preliminare di detta mancata assunzione. p. 7.3.5 La sentenza impugnata, in conseguenza, quanto alla motivazione sopravvissuta allo scrutinio del terzo motivo e riguardante l’apprezzamento del trattamento dei dati nel libro della S. , dev’essere cassata con rinvio. Il giudice di rinvio procederà ad un nuovo apprezzamento del detto trattamento assumendo in primo luogo in modo effettivo come parametro normativo l’articolo 6 del Codice deontologico citato e, quindi, svolgerà la valutazione circa la sussumibilità o meno del trattamento sotto la nozione normativa di essenzialità, di cui all’articolo 137 d.lgs., ed all’articolo 5, secondo le specificazioni di cui allo stesso all’articolo 6. Spiegherà, quindi, perché la divulgazione dei dati non fosse giustificabile in dipendenza della eventuale accertata originalità del fatto se ritenuta sussistente, oppure spiegherà perché fosse giustificabile, oppure evidenzierà se un’originalità in ipotesi non si configurasse almeno al momento della pubblicazione. Spiegherà se esisteva o non esisteva una funzionalità dei dati divulgati rispetto alla descrizione dei modi particolari di accadimento del fatto. Spiegherà, infine, se la divulgazione poteva o non poteva giustificarsi in funzione della essenzialità della informazione ai fini della qualificazione dei protagonisti e segnatamente della K. . Il giudice di rinvio procederà a detta attività in iure, tenendo conto delle allegazioni introdotte nei loro atti dalle parti riguardo alla dimensione assunta dalla vicenda in cui era coinvolta la K. all’epoca della pubblicazione e solo all’esito della necessaria attività argomentativi dirà se l’essenzialità ai fini dell’informazione mancava o, al contrario, sussisteva. p. 8 Deve passarsi a questo punto all’esame del ricorso incidentale della K. , che prospetta due motivi. p. 8.1 Con il primo motivo del ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione ai sensi dell’articolo 360 comma 1, numero 3 c.p.c., dell’articolo 114 comma 6 bis c.p.p. e dell’articolo 8 del Codice Deontologico”. Vi si assume, sulla premessa che tali norme proibiscano la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale mentre la stessa si trova sottoposta a mezzo di coercizione fisiche, intendendo prevedere un divieto che riguarderebbe non solo gli elementi esterni di coercizione, ma anche “la valutazione della situazione soggettiva dell’arrestata”, che erroneamente il Tribunale avrebbe escluso che le foto della K. integrassero violazione di quelle norme, dando rilievo al fatto che in esse la medesima non risultava mai raffigurata mentre si trovava sottoposta all’uso di manette ai polsi o ad altro mezzo di coercizione fisica, osservando “che, in particolare, nella foto/copertina del libro, K.A. è raffigurata in primo piano senza che siano visibili altri soggetti né strumenti coercitivi della sua libertà, mentre nelle foto pubblicate sui Magazine oltre alla medesima ricorrente sono riconoscibili anche gli agenti della polizia penitenziaria in divisa che la affiancano e la accompagnano”. Si sostiene che il Tribunale non avrebbe “rilevato nelle tre fotografie la faccia della K. assolutamente terrorizzata ed atterrita nonché, le forme di costrizione nell’accompagnamento dell’arrestata da parte degli agenti della polizia penitenziaria che le stingono con entrambe le mani gli avambracci, trattenendola” che occorrerebbe domandarsi a quali altri mezzi si riferisce l’articolo 114, comma 6 bis e che, in particolare con riferimento alla foto pubblicata alla pagina 61 del Magazine del 4 dicembre 2007 in cui la K. sarebbe ritratta accompagnata da ben quattro guardie carcerarie, tre donne e un uomo, due delle quali la trattengono con entrambe le mani afferrandola rispettivamente sul braccio destro e sinistro , la fattispecie sarebbe riconducibile al concetto di altro mezzo di coercizione, onde erroneamente il Tribunale avrebbe detto che la ragazza era “accompagnata ed affiancata” ed inoltre lo stesso Tribunale avrebbe omesso qualsiasi accenno “al volto della K. che ha palesi segni di sofferenza e pena”. p. 8.1.1 Il motivo è inammissibile, perché articolare senza l’osservanza dell’articolo 366 numero 6 c.p.c. cioè senza che si sia fornita l’indicazione specifica delle fotografie e segnatamente di quella cui si fa specifico riferimento. Ciò con riferimento al se e dove tali foto siano state prodotte nelle fasi di merito e, soprattutto al se e dove siano state prodotte, eventualmente anche perché presenti nel fascicolo di parte della fase di merito della stessa resistente, in questa sede di legittimità, al fine di poter essere esaminate dalla Corte in funzione del riscontro delle deduzioni svolte nel motivo. Viene in rilievo la giurisprudenza di questa Corte di cui a Cass. Sez. unumero numero 28547 del 2008 e 7161 del 2010, nonché a Cass. numero 22726 del 2011. In tale situazione la Corte non è messa in condizione di poter esaminare il “merito” del motivo, perché non stato indicato dove dovrebbe poterle esaminare, siccome esigeva l’articolo 366 numero 6 c.p.c p. 8.2 Il secondo motivo del ricorso incidentale deduce “violazione e falsa applicazione ai sensi dell’articolo 360, commi 1, 3 c.p.c., degli articolo 15 C.p.d.p. ed articolo 2023 e 2050 c.c.” e con esso ci si duole della misura del risarcimento del danno liquidato. Poiché la cassazione della sentenza per l’accoglimento nei limiti indicati del ricorso principale travolge la parte di essa con cui è stato liquidato il danno, il motivo resta assorbito. p. 9 Conclusivamente sono accolti per quanto di ragione il terzo ed il quinto motivo del ricorso principale, mentre sono rigettati il primo ed il secondo. Il sesto è dichiarato inammissibile. È dichiarato assorbito il quarto motivo. È dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale ed assorbito il secondo. La sentenza è cassata senza rinvio ai sensi del terzo comma dell’articolo 382 in relazione all’accoglimento del terzo motivo, nei termini indicati nella su estesa motivazione. È cassata con rinvio in relazione all’accoglimento del quinto motivo sempre nei sensi di cui in motivazione. Il giudice di rinvio, che si designa nel Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio, provvederà sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, accoglie per quanto di ragione il terzo ed il quinto motivo del ricorso principale. Rigetta il primo ed il secondo motivo di tale ricorso dichiara inammissibile il sesto ed assorbito il quarto motivo. Dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale ed assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi del terzo comma dell’articolo 382 in relazione all’accoglimento del terzo motivo, nei termini indicati in motivazione, e con rinvio in relazione all’accoglimento del quinto motivo sempre nei sensi di cui in motivazione. Dispone il rinvio davanti al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio, che provvederà sulle spese del giudizio di cassazione.