In particolare le nuove misure riguardano la disciplina del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione e della finanza interinale, con l’introduzione del nuovo istituto della convenzione di moratoria.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2015, numero 147, il d.l. 83/2015 che ha previsto importanti misure in materia di procedure concorsuali e di soluzioni negoziali della crisi d’impresa. Finanza interinale. Per quanto attiene alla finanza interinale, al fine di accrescere le possibilità di riuscita di piani di risanamento dell’impresa in crisi, nel caso di pre-concordato o di accordo di ristrutturazione dei debiti, il Tribunale, senza attestazione di un professionista ma sentiti i creditori principali, può autorizzare il debitore a contrarre finanziamenti interinali prededucibili ai sensi dell'articolo 111 l. fall., funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale. Cessione d’azienda in ambito concordatario. Qualora il piano concordatario preveda la cessione dell’azienda o di singoli beni, il commissario è tenuto a valutare la congruità dell’offerta e può chiedere al Tribunale di aprire un procedimento competitivo al fine di conseguire una migliore soddisfazione dei creditori, in modo di evitare la svalutazione abusiva del patrimonio aziendale. Proposta concorrente di concordato da parte dei creditori. Per favorire l’immissione di nuovi capitali nell’impresa in crisi e la corretta valorizzazione del patrimonio del debitore la riforma prevede che il concordato preventivo possa essere presentato anche dai creditori che rappresentano almeno il 10% dei crediti qualora la proposta di concordato presentata dal debitore non assicura il pagamento di almeno il 40% dei chirografari. Sarà approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto. Contratti pendenti nel concordato. La riforma prescrive che il debitore può chiedere lo scioglimento o la sospensione per non più di 60 giorni dei contratti in corso d’esecuzione alla data di presentazione del ricorso, stabilendo la necessaria instaurazione del contraddittorio con il creditore e precisando che lo scioglimento o la sospensione dei contratti hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente. Scioglimento del contratto di leasing. In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene e deve versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore è acquisita alla procedura e il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito pari alla differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Questo credito sarà soddisfatto come credito anteriore al concordato. Requisiti per la nomina a curatore. Per garantire la terzietà del commissario e ridurre i tempi delle procedure fallimentari, la figura del curatore fallimentare viene distinta da quella del commissario giudiziale, prevedendo l’incompatibilità tra le due figure inoltre si istituisce un registro nazionale pubblico in cui vengono annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziarie. Nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, la riforma introduce inoltre l’articolo 182 - septies prevedendo che quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, in deroga agli articoli 1372 e 1411 c.c., l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra i creditori bancari o intermediari finanziari che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei, ai quali, anche se non aderenti, si estenderanno gli effetti dell'accordo che appartengano alla medesima categoria, a condizione che tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e che i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Tali creditori potranno proporre opposizione all’accordo entro 30 giorni dalla notificazione dell’accordo di cui all’articolo 182 - bis l.fall. L’accordo, con gli effetti estesi anche ai suddetti creditori sebbene non aderenti, sarà omologato se il Tribunale accerta che tali creditori a abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti b abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative c possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Convenzione di moratoria. La riforma introduce ex novo l’istituto della c.d. convenzione di moratoria. Infatti, si prevede che quando fra l'impresa debitrice e una o più banche o intermediari finanziari venga stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari e i crediti degli aderenti alla convenzione rappresentino il 75% dei crediti della categoria, questa, in deroga agli articolo 1372 e 1411 c.c., produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti, a condizione che a questi siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e che b un professionista abbia attestato l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria. Le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione potranno proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata. Liquidazione fallimentare rateizzata. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione effettuati dal curatore potranno prevedere che il versamento del prezzo sia rateizzato.
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