In tema di compravendita di fondo rustico, processo di cognizione ed appello e quindi di obbligazioni e notificazione della sentenza, la cancellazione volontaria dell’avvocato di fiducia dal relativo albo non è equiparabile ai casi di morte, radiazione o sospensione così, la sentenza va notificata anche alla parte personalmente e ciò vale quale dies breve a quo per la proposizione dell’impugnazione. E’, quindi, legittima, e va pertanto confermata, la sentenza di merito con cui, accertati la tempestiva comunicazione dell’avvocato al cliente e la negligenza di quest’ultimo nel non aver provveduto alla relativa sostituzione nonché la tardività del gravame, vengano negate le condizioni per l’esercizio della prelazione agraria e venga “convalidato” il trasferimento del fondo rustico.
Il principio si argomenta dalla sentenza numero 12758, depositata il 19 giugno 2015. Il caso. Un soggetto ricorreva in giudizio avverso la compravendita di un terreno in corso di giudizio, l’avvocato di fiducia, però, si cancellava volontariamente dall’albo, informando lo stesso assistito che non provvedeva a nominare alcun sostituto. Il giudice, appresa tale notizia in sede di udienza fissata per la discussione, assumeva, comunque, la causa in decisione e, successivamente, riteneva insussistenti le condizioni per l’esercizio della prelazione agraria, con sentenza notificata al non più difensore domiciliatario ed allo stesso ricorrente tramite familiare convivente. Quest’ultimo, quindi, formulava appello 105 giorni dopo la notifica della sentenza e, pertanto, veniva ritenuto inammissibile per tardività. Il diritto di difesa tra doveri e potestà la capacità e la rappresentanza processuale. In primis , vanno richiamati gli articolo 2, 3, 4, 24, 97 e 111 Cost., 75, 83, 85, 170, 285, 295, 301 e 325 c.p.c., 1 R.D. numero 1578/1933. All’uopo, necessita focalizzare sul concetto di mandato e contratto d’opera, difesa, legittimazione, potestà e procedimento. Sul piano formale-procedurale, otto le osservazioni da effettuare. La prima sulla necessaria corrispondenza, in sede di cassazione, tra la decisione impugnata e la giurisprudenza di legittimità Cass. Sez. Unumero numero 19051/10 . La seconda sull’insufficienza, in sede di legittimità, dell’indicazione, da parte del ricorrente, delle norme ritenute violate, essendo necessaria attraverso l’argomentazione l’individuazione delle norme e dei principi di diritto ritenuti violati Cass. numero 25044/13 a pena di inammissibilità della singola doglianza. La terza sull’infondatezza del ricorso per mancanza di argomentazioni idonee a superare le ragioni di diritto cui si è attenuto il giudice del merito. La quarta sulle notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento, dopo la costituzione in giudizio, da effettuarsi al procuratore costituito ovvero alla parte che si sia costituita personalmente nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. La quinta sul termine perentorio di trenta giorni per proporre appello, decorrenti dalla notificazione della sentenza. La sesta sugli effetti processuali derivanti dall’auto-cancellazione del difensore dall’albo forense, non rilevante cioè quale causa di sospensione necessaria e/o ex officio del processo. La settima sulla correttezza del comportamento del giudice che, appresa la notizia nel corso dell’udienza fissata per la discussione, assuma la causa in decisione. L’ottava sull’inesistenza giuridica della notifica della sentenza di merito al difensore cancellatosi e, pur ipotizzando l’assimilabilità ai casi di revoca della procura o di rinuncia al mandato Cass. numero 11366/11 tranne che a fini processuali, sulla irrilevanza ai fini della decorrenza del termine breve Cass. nnumero 10284/96, 8821/98, 7577/99, 9401/02, 3299/03, 10049/05, 1180/06, 19225/11 . Sotto il profilo sostanziale, la principale osservazione inerisce, infatti, il rapporto professionista-parte assistita e, quindi, la qualificazione della cancellazione volontaria dell’avvocato dall’albo professionale, in termini di perdita dello ius postulandi e della legittimazione a compiere e ricevere atti processuali o, secondo altro orientamento, della permanenza della sola capacità passiva del difensore Cass. numero 10301/12 . De iure condito , a la cancellazione è evento sui generis b il processo deve proseguire, non dovendo il magistrato attendere magari “ sine die ” la nomina di un sostituto, e la sentenza è valida c la notificazione della sentenza al ricorrente è valida mentre non è necessaria all’avvocato auto-cancellatosi d il termine di gravame è breve e deriva dalla notifica alla parte. Rebus sic stantibus , al diritto dell’avvocato costituitosi di porre in essere adempiendo agli oneri ad hoc scelte incidenti nei confronti della parte rappresentata segue, per quest’ultima, una situazione giuridica “complessa” facoltà-diritto-dovere di effettuare le decisioni consequenziali nominare altro difensore o rinunciarvi di fatto , senza che ciò possa influire sull’ iter del procedimento giurisdizionale si applicano, quindi, anche alla prelazione agraria le norme processual-civilistiche in materia di notificazioni della sentenza. “Illegittimo”, così, l’appello depositato 105 giorni dopo la notifica della sentenza alla parte. Non configura violazione del diritto di difesa la notifica personale alla parte in caso di auto-cancellazione del difensore dall’albo. In ambito di rapporti tra procuratore e committente nonché tra magistrato e parti processuali, vanno tenuti distinti, e ciò non è incostituzionale, i casi di morte radiazione e sospensione dall’albo, in quanto aventi natura sanzionatoria, da quello di auto-cancellazione così, adempiuto l’onere di informazione al proprio assistito in relazione alla cancellazione dall’albo e quindi non sussistendo alcun inadempimento del contratto d’opera, si fa riferimento alla data di notifica personale alla parte ricorrente ai fini del computo del termine breve per l’appello App. Lecce numero 265/11 . Ergo, il ricorso va rigettato.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 20 maggio – 19 giugno 2015, numero 12758 Presidente Salvago –Relatore Sambito Svolgimento del processo La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 19.1.2011, dichiarò inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto da R.R. nei confronti di S.A. e V. , nonché dei coniugi C.V. ed Ca.Anumero , avverso la sentenza, con la quale il Tribunale di Lecce, ritenuta l'estraneità alla lite di S.V. , aveva ritenuto insussistenti le condizioni per l'esercizio della prelazione agraria in testa al R. e disposto il trasferimento del fondo rustico da potere di S.A. in favore dei coniugi C. , Ca Dopo aver premesso che sentenza era stata notificata il 9.6.2007 al difensore domiciliatario in primo grado, che si era cancellato volontariamente dall'albo, ed il 14.6.2007 allo stesso appellante personalmente, la Corte osservò che il caso della cancellazione volontaria dall'albo del difensore, con conseguente perdita dello jus postulandi, andava equiparato a quello della morte, radiazione o sospensione dall'albo stesso, sicché ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione doveva farsi riferimento alla notifica della sentenza al soccombente personalmente. Ne derivava che l'atto d'appello, notificato il 24 settembre successivo, era inammissibile, perché proposto ben oltre lo spirare del termine breve di cui all'articolo 325 cpc. Per la cassazione della sentenza, ha proposto R.R. , al quale gli intimati resistono con controricorso. Tutte le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione 1. Col proposto ricorso, deducendo la violazione o falsa applicazione di norme di diritto , in riferimento all'articolo 360, 1 co, numero 3, cpc il ricorrente lamenta che, nel ritenere intempestivo l'appello da lui proposto, la Corte territoriale abbia violato la giurisprudenza di questa Corte numero 11366 del 2011 , secondo cui la volontaria cancellazione dall'albo professionale del procuratore costituito è assimilabile, data la volontarietà dell'evento scelta del professionista , alle ipotesi della revoca della procura o della rinuncia al mandato. Da tanto consegue, prosegue il ricorrente, che il termine breve di cui all'articolo 325 cpc non poteva decorrere, non potendo valere quale dies a quo né la notificazione della sentenza effettuata a lui personalmente, e neppure la notificazione al procuratore cancellato dall'albo, trattandosi di notificazione inesistente in quanto effettuata nei confronti di soggetto privo dello jus postulandi , e, per di più, consegnatagli a mani di familiare convivente e, dunque, in luogo evidentemente non più adibito a studio professionale ma a residenza familiare . Il ricorrente aggiunge che l'anomalia del caso è dovuta al comportamento del giudice di primo grado, che, nonostante avesse appreso, nel corso dell'udienza fissata per la discussione celebrata il 7.3.2007 , che il suo procuratore era stato cancellato dall'albo con delibera del Consiglio dell'Ordine del novembre 2006, aveva assunto la causa in decisione, in violazione del suo diritto di difesa, e conseguente nullità della sentenza. In via subordinata, il R. rileva l'illegittimità costituzionale degli articolo 295 e 301 cpc, in relazione al parametro costituzione di cui all'articolo 24 nella parte in cui omettono di annoverare l'ipotesi della cancellazione volontaria del procuratore dal relativo albo che di fatto configura un'ulteriore ipotesi di impossibilità di esercitare lo jus postulandi come causa di sospensione necessaria del processo da disporre d'ufficio da parte dell'organo giudicante . 2. Vanno, anzitutto, disattese le prime due eccezioni d'inammissibilità del ricorso formulate dallo S. sulle altre due, relative a specifici profili, ove rilevanti, infra , in quanto a l'indicazione delle norme che si assumono violate non è un requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell'ammissibilità della ricorso per cassazione, ma solo un elemento richiesto al fine di chiarirne il contenuto e di identificare i limiti dell'impugnazione, sicché la relativa omissione può comportare l'inammissibilità della singola doglianza, ma, solo, nel caso in cui gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano di individuare le norme ed i principi di diritto asseritamente trasgrediti, e così di delimitare le questioni sollevate cfr. Cass. numero 25044 del 2013 , e tanto non ricorre nel caso in esame, in cui si lamenta, chiaramente, la falsa applicazione dell'articolo 285 cpc, in relazione agli articolo 83, 85 e 301 cpc, ai fini alla decorrenza del termine breve per l'impugnazione b lo scrutinio, ai sensi dell'articolo 360 bis, numero 1 cpc, impone una declaratoria di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza e non d'inammissibilità, anche in mancanza di argomenti idonei a superare la ragione di diritto cui si è attenuto il giudice del merito, tenuto conto che il ricorso potrebbe trovare accoglimento ove, al momento della decisione della Corte, con riguardo alla quale deve essere verificata la corrispondenza tra quella impugnata e la giurisprudenza di legittimità, la prima risultasse non più conforme alla seconda, nel frattempo, mutata Cass. SU numero 19051 del 2010 . 3. Nel merito, il motivo è infondato. L'impugnata sentenza si è, infatti, attenuta, peraltro citandolo espressamente, al principio di diritto espresso dalle SU di questa Corte con la sentenza numero 10284 del 1996 successivamente, vedi Cass. nnumero 8821 del 1998 7577 del 1999 9401 del 2002 3299 del 2003 10049 del 2005 1180 del 2006 19225 del 2011 , al quale il Collegio presta adesione, per l'organo da cui proviene e la linearità della soluzione enunciata, secondo cui La cancellazione dall'albo determina la decadenza dall'ufficio di procuratore e di avvocato e, facendo venir meno lo jus postulandi , implica la mancanza di legittimazione di quel difensore a compiere e a ricevere atti processuali. Pertanto, la notificazione della sentenza di primo grado, al fine della decorrenza del termine di impugnazione articolo 285 cod. proc. civ. , effettuato al procuratore cancellato dall'albo - qualunque sia la causa della cancellazione - è giuridicamente inesistente e, diversamente dalla notifica al procuratore nei casi di revoca o di rinuncia, non determina la decorrenza del termine breve per l'impugnazione articolo 85 c.p.c. e articolo 301 c.p.c., comma 3 con la ulteriore conseguenza che la notificazione della sentenza deve essere eseguita alla parte personalmente anche agli effetti della decorrenza del predetto termine breve . 4. Non può non rilevarsi che, anche laddove si fosse ritenuto preferibile l'indirizzo giurisprudenziale di cui alla sentenza di questa Corte, numero 10301 del 2012, invocata dal R. in sede di difese al precipuo fine di negare l’assimilabilità del caso della cancellazione dall'albo a quello della radiazione o sospensione , la conclusione non muterebbe nel senso da lui auspicato, tenuto conto che, secondo tale pronuncia, la volontaria cancellazione dall'albo del procuratore della parte quale rinuncia alla procura necessariamente sottesa alla cancellazione volontaria del difensore dall'albo , resta disciplinata dal lato passivo che qui rileva dall'articolo 85 cpc, permanendo la capacità del difensore cancellatosi di continuare a ricevere atti processuali della controparte e dell'ufficio viceversa per quanto attiene all'aspetto attivo, la cancellazione dall'albo del difensore comporta, per effetto degli articolo 82, co 3, cpc, ed 1 del RD numero 1578 del 1933, la perdita di capacità da parte dello stesso di compiere atti in favore della parte rappresentata che, se compiuti, sono nulli . A tale stregua, la notifica della sentenza effettuata il 9.6.2007 al procuratore cancellatosi sarebbe valida, ed, a fortiori , tardivo l'appello del R. , notificato, solo, il 24.9.2007. 5. Resta da aggiungere che il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado assorbe ogni altra questione, ed in ispecie, quella relativa all'asserta violazione del diritto di difesa del ricorrente senza dire, peraltro, che secondo quanto riferito nel ricorso, la sostituzione del procuratore cancellatosi volontariamente mesi prima dell'udienza di discussione novembre 2006 - marzo 2007 , avrebbe potuto esser effettuata agevolmente dal ricorrente, ove lo stesso avesse agito secondo la diligenza dovuta in rebus suis viceversa, ove il professionista avesse omesso di dare tempestiva comunicazione al cliente della sua scelta di cancellazione dall'albo, la questione potrebbe dar luogo ad azione di rivalsa sul piano dell'inadempimento del contratto d'opera professionale . 6. L'eccezione d'incostituzionalità degli articolo 295 e 301 cpc è manifestamente infondata. Premesso che la mancata prospettazione delle ragioni a sostegno della stessa non ne comporta l'inammissibilità, come sostenuto dallo S. , ben potendo la questione di legittimità costituzionale esser sollevata d'ufficio, va osservato che la cancellazione volontaria dall'albo trae origine da una scelta dipendente dalla volontà del professionista, qual è quella sottesa alla rinuncia all'iscrizione indirizzata al consiglio di appartenenza, mentre la morte del procuratore o la sua radiazione e la sospensione dall'albo ne sono indipendenti, o in senso naturalistico, o per effetto di formali provvedimenti, che pur provenendo dal consiglio dell'ordine, hanno natura sanzionatoria. La mancata previsione dell'ipotesi della volontaria cancellazione dall'albo nell'articolo 301 cpc è, dunque, del tutto ragionevole, non essendo preclusiva dello svolgimento del diritto di difesa della parte, alla stregua di quanto si è già esposto al punto precedente. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano, in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00, per spese, oltre accessori, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.