Nessuna sanzione amministrativa se la GDF notifica in ritardo

La contestazione della violazione amministrativa, qualora non avvenga nell’immediatezza del fatto, deve essere notifica entro il termine perentorio di novanta giorni dall’accertamento, o, in ogni caso, entro un termine ritenuto dal giudice ragionevole, tenuto conto della complessità delle valutazioni richieste.

Lo stabilisce la Corte d’appello di Roma con sentenza depositata il 16 giugno 2014. Il caso. Una Banca di Roma e il direttore di filiale proponevano dinanzi al Tribunale opposizione avverso il decreto emesso dal Ministero dell’Economia e Finanza con cui era stata irrogata una sanziona amministrativa a seguito della violazione dell’articolo 3 l. numero 197/91 lg. antiriciclaggio , per non aver segnalato operazioni compiute da un cliente sul conto corrente. Il Tribunale di prime cure con sentenza annullava la sanzione inflitta, ritenendo che la notifica del verbale di contestazione fosse tardiva, perché irrispettosa del termine di 90 giorni disposto dall’articolo 14 contestazione e notificazione l. numero 689/81. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l’Amministrazione. Le ragioni dell’Amministrazione. A fondamento dell’appello, l’Amministrazione argomentava che l’accertamento dell’illecito, ai fini del decorso del termine posto dall’articolo 14 l. numero 689/81, non potesse ritenersi concluso a seguito della mera redazione del primo verbale da parte della guardia di finanza all’esito dell’audizione del titolare del conto, essendo invece necessaria una successiva attività istruttoria e valutativa dei fatti contestati. A giudizio dell’appellante, nel caso in esame, l’attività di accertamento si sarebbe pertanto conclusa solo a seguito dei riscontri contabili e delle relative verifiche analitiche dell’organo accertatore, culminati nel successivo verbale di contestazione della guardia di finanza, notificato agli appellati. Accertamento dell’illecito. Secondo la ricostruzione operata dalla Corte d’appello, nel caso di specie, a seguito dell’audizione del titolare del c/c da parte della guardia di finanza, nessun altro accertamento andava compiuto. Doveva, infatti, procedersi semplicemente alla formulazione delle valutazioni conclusive sull’esito dell’attività di accertamento svolta, peraltro di assoluta semplicità, specie tenuto conto del breve periodo temporale cui si riferivano le movimentazioni in esame. La notifica. Ai sensi dell’articolo 14, l. numero 689/81 la contestazione della violazione amministrativa, ove non avvenga nell’immediatezza del fatto, deve essere notificata entro il termine di 90 giorni dall’accertamento. Secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità la mera contestazione dei fatti nella loro materialità non sempre coincide con l’accertamento di cui fa menzione il succitato articolo, potendo richiedersi valutazioni complesse non effettuabili nell’immediatezza. Tuttavia, l’Amministrazione non dispone di un tempo indeterminato, dovendo comunque procedere alle valutazioni in un tempo ragionevole, tempo, in ogni caso, soppesato dal giudice, allorquando il soggetto colpito da sanzione abbia lamentato il mancato rispetto del termine di cui al citato articolo 14 in sede di opposizione Cass., S.U., numero 5397/07 Cass., numero 25836/11 . Nel caso in esame, la Corte d’appello ritiene incongruo il tempo all’uopo impiegato dalla guardia di finanza, che procedette alla notifica solo del successivo verbale di contestazione, tenuto conto della semplicità degli accertamenti svolti e del breve lasso di tempo in cui sono avvenute le movimentazioni in esame. Per questi motivi, la Corte d’Appello rigetta l’appello.

Corte d’Appello di Roma, sez. I Civile, sentenza 13 maggio– 16 giugno 2014 Presidente Reali– Relatore Ferdinandi Motivi della decisione Unicredit Banca di Roma ora Unicredit spa e P.P., già direttore di filiale, proponevano opposizione dinanzi il Tribunale di Roma avverso il decreto numero 71979 messo dal Ministero appellante in data 20.7.2009, notificato rispettivamente in data 20.08.2009 e 21.08.2009, con cui era stata irrogata la sanzione amministrativa di euro 38.454 a carico di entrambi in solido, per aver violato l’articolo 3 l. numero 197/91, non avendo segnalato operazioni compiute da solido, per aver violato l’articolo 3 l. numero 197/91, non avendo segnalato operazioni compiute da H. MD M. sul c/c . Il tribunale con sentenza numero 11830/10 depositata il 28.5.2010 annullava la sanzione inflitta, ritenendo che la notifica del verbale di contestazione, avvenuta in data 2.9.04, fosse tardiva perché irrispettosa della regola posta dall’articolo 14 l. numero 689/81, avendo GDF già in data 27.4.04, con l’audizione del titolare del conto, accertato tutti i necessari elementi ai fini della contestazione. Avverso la detta sentenza ha proposto appello l’amministrazione con due distinti ed eguali atti di impugnazione rispettivamente con ricorso del 23.11.10, notificato in data 7.1.11 e con citazione notificata il 17.11.10 che hanno dato luogo ai due diversi procedimenti in epigrafe indicati, poi riuniti per identità della causa. A fondamento dell’appello, l’amministrazione deduce che l’accertamento dell’illecito, ai fini del decorso del termine posto dall’articolo 14 cit., essendo invece necessaria una successiva attività istruttoria e valutativa dei fatti costatati, nel caso in esame l’attività di accertamento si sarebbe pertanto conclusa solo a seguito dei riscontri contabili e delle relative verifiche analitiche dell’organo accertatore, culminati nel verbale di costatazione della GDF del 2.9.04 contestualmente notificato agli appellati. Nel merito soggiungeva come non potesse revocarsi in dubbio la sussistenza dei presupposti della sanzione inflitta, essendo all’uopo necessaria la mera ricorrenza di un sospetto semplice non rafforzato da particolari circostanze, sicuramente sussistente avuto riguardo che l’H., semplice addetto alle pulizie in un grande albergo, aveva movimentato in tempi ravvicinati ingenti somme di denaro. Resistono gli appellati. Nella comparsa di costituzione depositata nel procedimento numero , introdotto dall’amministrazione con ricorso, hanno eccepito l’inammissibilità dell’appello, giacché alla data della notifica del ricorso e decreto era stato già notificato con citazione altro appello avverso la medesima sentenza hanno inoltre eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione perché proposta con ricorso, invece che con citazione ed il difetto di specificità previsto dall’articolo 163 numero 7 c.p.c. ed il difetto di specificità dei motivi di appello nel merito hanno richiesto la conferma della sentenza impugnata. Secondo la giurisprudenza, nei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa introdotti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. numero 150/11, l’appello va proposto nella forma della citazione, rimanendo peraltro sanata ogni nullità nel caso in cui venga utilizzata la forma del ricorso, ove la notifica dello stesso avvenga nel rispetto dei termini ad impugnare Cass., SSUU, numero 2907/2014 . Nel caso di specie l’appello è stato introdotto sia con ricorso che con citazione notificata tempestivamente, onde ogni questione sulla ritualità dell’impugnazione proposta con ricorso appare del tutto superflua. Né pare dotata di fondamento l’eccezione di parte appellata sulla nullità della citazione perché mancante dell’avvertimento di cui all’articolo 163, numero 7, c.p.c., avendo la giurisprudenza delle S.U. escluso, componendo precedente contrasto, che l’atto di impugnazione sia soggetto a tale regola, valevole invece per il solo atto introduttivo del giudizio di primo grado Cass., S.U., numero 9407/13 . Del pari destituita di fondamento si appalesa la doglianza sulla mancanza di specificità dei motivi, avendo l’avvocatura specificamente argomentato sulle ragioni per cui non l’audizione del titolare del conto non poteva dirsi conclusa l’attività di accertamento in senso proprio dalla quale decorre il termine di decadenza in questione. L’appello è tuttavia infondato. L’articolo 14 l. numero 689/81 stabilisce che la contestazione della violazione amministrativa, ove non avvenga nell’immediatezza del fatto, va notificata entro 90 giorni dall’accertamento. Secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità la mera constatazione dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l’accertamento di cui fa parola la menzionata norma, potendo richiedersi valutazioni complesse non effettuabili nella immediatezza della percezione tuttavia in tal caso l’amministrazione non dispone di un tempo del tutto indeterminato, dovendo comunque procedere a tali valutazioni in tempo ragionevole comunque soggetto a sindacato da parte del giudice, ove il soggetto colpito dalla sanzione abbia lamentato il mancato rispetto del termine di cui al citato articolo 14 in sede di opposizione Cass., S.U., numero 5395/07, in tema di intermediazione finanziaria cfr. altresì Cass., numero 25836/11 . Nel caso di specie la GDF procedette all’audizione del titolare del c/c dove avvennero le movimentazioni “de quibus” in data 27.4.04, sulla base delle relative schede contabili precedentemente la banca aveva trasmesso i nominativi dei direttori di filiale tra cui il P. interessati dall’attività ispettiva della GDF. Nessun altro accertamento andava pertanto compiuto, dovendosi semplicemente formulare le conclusive valutazioni sull’esito dell’attività di accertamento svolta, le quali si appalesavano di assoluta semplicità, specie tenuto conto del breve periodo cui si riferivano le movimentazioni in esame 3.1.01 – 22.4.01 , onde in definitiva pare incongruo il tempo all’uopo impiegato dalla GDF che procedette alla notifica del verbale di contestazione solo in data 2.9.04. Eguale apprezzamento è stato formulato da questa Corte con sentenza del 2.10.13 nel procedimento numero RG, relativo ad accertamenti della GDF del tutto analoghi sulla stessa banca, ma diversa filiale, svoltisi nel medesimo contesto temporale e con le medesime scansioni audizione del titolare del conto in data 27.4.04 e notifica della contestazione in data 2.9.04. Spese compensate tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate e della soccombenza di parte appellata sulle questioni preliminari. P.Q.M. Rigetta l’appello spese compensate.