Con il d.m. del 20 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 153 dello scorso 4 luglio, sono stati aggiornati gli importi indicati nell'articolo 139, comma 1, Cod. Ass. e rideterminati, da ultimo, con il d.m. 6 giugno 2013.
Composto da un solo articolo, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 giugno 2014 - pubblicato in G.U. 4 luglio 2014, numero 153 – ha aggiornato gli importi indicati nell'articolo 139, comma 1, Cod. Ass. e rideterminati, da ultimo, con il d.m. 6 giugno 2013. Aggiornamento annuale. Infatti, gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT. Pertanto, a decorrere dal mese di aprile 2014, l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a è maggiorato da euro 791,95 a euro 795,91 nella determinazione del danno biologico temporaneo, l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b è maggiorato da euro 46,20 a euro 46,43.
PP_RCA_MinSvil_s