Il Consiglio Nazionale Forense, rispondendo ad un quesito del COA di Napoli, ha fornito chiarimenti sul pagamento della quota associativa annuale di iscrizione all’Ordine in caso di trasferimento dell’avvocato.
L’Avvocato che nel corso dell’anno chiede l’iscrizione all’Ordine degli avvocati proveniente da altro Ordine, è tenuto al pagamento della quota associativa annuale al momento della richiesta di iscrizione al nuovo Ordine, avendo già pagato la quota all’Ordine di provenienza? Questo il quesito avanzato dal COA di Napoli al CNF che, con il parere numero 18/2018, ha chiarito come, ai sensi dell’articolo 29, comma 3, l. numero 247/2012, il Consiglio è autorizzato a fissare e riscuotere un contributo annuale o un contributo straordinario da tutti gli iscritti, nonché a fissare contributi per l’iscrizione negli albi, elenchi, registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi. Sulla base di tale presupposto, «L’obbligo di versamento dei suddetti contributi deriva dalla iscrizione nell’albo, registro o elenco e pertanto la eventuale precedente iscrizione dell’avvocato in albi di altri ordini forensi è del tutto irrilevante ai fini di cui al quesito e non può costituire motivo di esclusione del professionista dall’obbligo suddetto».