L'autista di un veicolo estero stabilmente stazionante sul territorio nazionale non deve assolvere all'obbligo di dimostrare la regolare copertura assicurativa del mezzo. E se anche viene dimostrato che il veicolo non ha alcuna copertura assicurativa non può scattare alcuna sanzione. Purché si tratti di un veicolo munito di targa di immatricolazione di uno degli Stati elencati dal decreto ministeriale numero 86 del 1° aprile 2008.
Lo ha chiarito il Ministero dell'Interno con la nota numero 300/a/2792/17/124/9 del 3 aprile 2017. Veicoli stranieri. La disciplina della copertura assicurativa dei veicoli stranieri circolanti in Italia prevede una copertura assicurativa presunta per i veicoli muniti di targa di immatricolazione di uno degli stati indicati nell'allegato 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico numero 86/2008. In buona sostanza per questi veicoli a parere dell'organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale deve ritenersi esclusa l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 193 del codice stradale «anche quando, attraverso qualsiasi mezzo, sia accertato che il veicolo immatricolato in uno di quei paese sia effettivamente sprovvisto di copertura assicurativa». Ad analoga soluzione, prosegue il parere centrale, deve pervenirsi nel caso in cui venga accertato che il mezzo è stabilmente stazionante in Italia, da oltre un anno. Anche se il codice richiede in questo la nazionalizzazione del veicolo, e dunque lo stesso deve ritenersi fuori legge, «si ritiene che non possano essere contestate le violazioni di cui all'articolo 193 cds, in ragione della sussistenza di una regolare immatricolazione straniera e della relativa copertura assicurativa».
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