La Regione Toscana capofila nell’attuazione dell’equo compenso

La Giunta Regionale della Toscana, nella seduta dello scorso 6 marzo, ha approvato le linee guida in materia di procedure di acquisizione di servizi professionali attuando il c.d. equo compenso come definito dal d.l. n. 148/2017, conv. in l. n. 172/2017 e definitivamente disegnato” dalla legge di bilancio 2018.

Il principio dell’equo compenso prende vita. La Giunta Regionale della Toscana, prendendo atto dell’introduzione del principio dell’equo compenso nel codice dei contratti pubblici ad opera dal d.lgs. n. 56/2017, nonché della definizione di equo compenso di cui all’art. 19- quaterdecies d.l. n. 148/2017, conv. in l. n. 172/2017 introdotto dalla legge di bilancio 2018 , ha approvato all’unanimità le linee guida che dovranno essere osservate dagli uffici regionali e dagli enti dipendenti dalla Regione nelle procedure di acquisizione di servizi professionali. Come si apprende dall’estratto del verbale di seduta, la Giunta ha considerato che tali disposizioni intendono superare un fenomeno che negli ultimi anni, anche per effetto della abolizione dei tariffari, ha caratterizzato le procedure di affidamento di servizi professionali e che ha visto molte Amministrazioni prevedere compensi non correttamente parametrati alla qualità e quantità delle prestazioni richieste o addirittura compensi simbolici ed ha richiamato i decreti ministeriali attualmente vigenti in tema di equo compenso, in particolare, per gli avvocati, il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 Nuovi Parametri Forensi, in attuazione della riforma dell'ordinamento professionale l. n. 2472012 . In concreto, nell’acquisizione di servizi professionali, i compensi dovranno essere determinati nel rispetto della l. n. 172/2017 che nella valutazione dell’equità del compenso pattuito richiama appunto i decreti ministeriali ed i relativi parametri. Nelle procedure concorsuali di individuazione del contraente, i compensi così determinati saranno utilizzati quali criterio o base di riferimento nel determinare l’importo a base di gara, mentre dovranno essere evitati criteri di valutazione delle offerte potenzialmente idonei ad alterare l’equilibrio tra le prestazioni professionali come, ad esempio, la prestazione di servizi aggiuntivi a titolo gratuito , infine è escluso l’inserimento di clausole vessatorie” come definite dall’art. 13- bis l. n. 247/2012.

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