L’Antitrust avvia un’istruttoria contro le clausole vessatorie nelle polizze infortuni e malattia

Con il comunicato stampa del 28 febbraio 2018, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato rende noto l’avvio di un'azione coordinata con l’IVASS in relazione ai profili di vessatorietà di alcune clausole presenti nelle polizze assicurative in tema di invalidità permanente derivante da infortuni e malattia adottate da diverse compagnie assicurative.

Le clausole. L’azione coordinata dell’Antitrust e dell’IVASS ha messo in luce la presenza, all’interno di alcune polizze infortuni o malattia, di clausole che non consentono agli eredi dell’assicurato di subentrare nel diritto all’indennizzo se il loro congiunto muoia per causa diversa da quella che ha determinato l’invalidità e prima che la compagnia abbia effettuato i propri accertamenti medici sui postumi permanenti dell’invalidità . Attraverso tali clausole, l’assicuratore si autoassegna termini discrezionali, in genere molto lunghi, per svolgere accertamenti medici prevedendo inoltre l’intrasmissibilità dell’indennizzo agli eredi se l’assicurato muore prima che la compagnia stessa abbia svolto tali accertamenti , non consentendo nemmeno agli eredi la dimostrazione dell’invalidità del loro congiunto attraverso certificati rilasciati dalle ASL. Le clausole di intrasmissibilità secondo la Suprema Corte. L’Antitrust sottolinea, inoltre, che tali clausole sono state oggetto di una pronuncia da parte della Suprema Corte, la quale le ha ritenute idonee ad alterare il normale equilibrio contrattuale a vantaggio dell’assicuratore . I procedimenti istruttori e l’intervento dell’IVASS. Pertanto, in considerazione di quanto riscontrato dall’azione coordinata, l’Antitrust ha avviato nei confronti di alcune compagnie assicurative dei procedimenti istruttori per accertare, si legge nel comunicato, la vessatorietà di tali clausole , mentre l’IVASS, parallelamente, è intervenuto con una lettera al mercato rivolta alle imprese di assicurazione richiamando la necessità di verificare se nelle polizze infortuni e malattia siano presenti tali clausole del tipo descritto e, nel caso, a modificarle entro 120 giorni . Invece, per i contratti già stipulati, le imprese dovranno adottare politiche di liquidazione che consentano agli eredi di non perdere il diritto all’indennizzo .