Nella risoluzione numero 91/E del 17 ottobre 2014, l'Agenzia delle Entrate, in risposta a un interpello, ha negato la possibilità che i donatari di quote di partecipazione societarie, che procedano alla rivalutazione di dette quote, possono scomputare l’imposta sostitutiva versata dai donanti a seguito di una precedente rivalutazione lo scomputo può essere effettuato solo dallo stesso soggetto che ha versato l’imposta sostitutiva a seguito di precedenti rideterminazioni.
Niente scomputo. I donatari di quote di partecipazione societarie che procedano alla rivalutazione di dette quote, possono scomputare l’imposta sostitutiva versata dai donanti a seguito di una precedente rivalutazione? Nella risoluzione numero 91/E del 17 ottobre 2014, l'Agenzia delle Entrate, in risposta a un interpello, ha negato questa possibilità, spiegando che lo scomputo può essere effettuato solo dallo stesso soggetto che ha versato l’imposta sostitutiva a seguito di precedenti rideterminazioni. Il quesito posto all'Amministrazione Finanziaria riguarda il caso di due soggetti, detentori di partecipazioni societarie, che si sono avvalsi, in due diverse occasioni, della possibilità di rideterminare il valore delle quote, effettuando i relativi adempimenti redazione della perizia giurata di stima e versamento dell’imposta sostitutiva. Successivamente, dette quote sono state donate dai detentori a coniugi e figli, i quali a loro volta, hanno rideterminato il valore delle partecipazioni alla data del 1° gennaio 2014, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 156, l. numero 147/2013 Legge di Stabilità 2014 , che ha fissato, appunto, al 1° gennaio 2014 la data in cui deve essere verificato il possesso delle partecipazioni e al 30 giugno 2014 il termine entro cui effettuare gli adempimenti previsti, tra cui il versamento dell'imposta sostitutiva. I donatari ritengono di poter scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta, con le modalità previste dal d.l. numero 70/2011, quella pagata dai donanti in relazione alle precedenti rideterminazioni. L'Agenzia delle Entrate, invece, ha negato tale possibilità, sulla scorta della ratio di due disposizioni normative l'articolo 68, comma 6, TUIR, che disciplina le modalità di determinazione delle plusvalenze, e l’articolo 7, comma 2, lettera e , d.l. numero 70/2011, che prevede lo scomputo dell’imposta sostitutiva in caso di successive rideterminazioni del costo delle partecipazioni. Finalità antielusive. L'articolo 68, comma 6, TUIR prevede che, ai fini della determinazione del costo fiscale, si continua ad assumere il costo sostenuto dal donante aumentato dell’eventuale imposta di donazione a carico del donatario si deve tener conto, dunque, del costo che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l’attività finanziaria, l’avesse ceduta a titolo oneroso. Una scelta del legislatore che, si spiega nel documento di prassi, è dettata da esigenze antielusive evitare che «la donazione possa essere utilizzata come strumento per elevare artificiosamente il costo della partecipazione o del titolo» e «assicurare che il trasferimento avvenga in regime di neutralità e continuità di valori». La norma, tuttavia, non ha l'effetto di sostituire l’intera posizione del donatario con quella del donante l’imposta sostitutiva corrisposta dal donante, infatti, è un’imposta personale, che serve a rideterminare il costo di acquisto della partecipazione e ha l'effetto di realizzare una minore plusvalenza in caso di cessione della partecipazione da parte dello stesso soggetto che ha effettuato la procedura di rideterminazione. Inoltre, l’articolo 7, comma 2, lettera e , d.l. numero 70/2011, nel prevedere lo scomputo dell’imposta in caso di successive rideterminazioni, presuppone che detto scomputo venga effettuato dallo stesso soggetto che ha versato l’imposta sostitutiva in occasione di precedenti rideterminazioni, al fine di evitare duplicazioni dell’imposta già pagata, e non da un soggetto diverso. Alla luce del su esposto quadro normativo, la possibilità di scomputo da parte dei donatari dell'imposta sostitutiva versata dai donanti va dunque esclusa. fonte www.fiscopiu.it
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