Le norme sulla protezione dei c.d. whistleblowers sono legge

La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il d.d.l. sulle Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

Il testo di legge si compone di 3 articoli. Art. 1. È volto alla tutela del dipendente pubblico e modifica l’art. 54- bis d.lgs. n. 165/2001 nel senso che non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, il pubblico dipendente che, nell’interesse e nell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’art. 1, comma 7, l. n. 190/2012 ovvero all’Anac, o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro. Qualora ciò avvenga, il segnalante ovvero le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale sono state poste in essere deve dare comunicazione delle condotte ritenute ritorsive all’Anac. L’Anac, a sua volta informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. Qualora venga accertata, nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’Anac, l’adozione di misure discriminatorie da parte dell’ente, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’Anac applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro comma 6 . Il comma 3 dell’art. 1 prevede che l’identità del segnalante non può essere rivelata e, in particolare, nell’ambito del procedimento penale l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’art. 329 c.p.p. . Art. 2. Al successivo art. 2 sono invece previste una serie di modifiche all’art. 6 d.lgs. n. 231/2001 finalizzate alla tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato Testo vigente Testo modificato art. 6 d.lgs. 231/2001 – Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente. 1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a , l'ente non risponde se prova che a l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi b il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo c le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione d non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b . 2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a , del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze a individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati b prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire c individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati d prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. 4 . Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b , del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente. 4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b . 5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente. art. 6 d.lgs. 231/2001 – Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente. 1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a , l'ente non risponde se prova che a l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi b il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo c le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione d non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b . 2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a , del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze a individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati b prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire c individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati d prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 2-bis. I modelli di cui alla lettera a del comma 1 prevedono a uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a e b , di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione b almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante c il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione d nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e , sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. 2-ter. L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo. 2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa . 3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. 4 . Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b , del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente. 4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b . 5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente. Art. 3. Infine l’art. 3 prevede che nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate ai sensi dell’articolo 54- bis d.lgs. n. 165/2001 ovvero del’art. 6 d.lgs. n. 231/2001 il perseguimento dell’interesse all’integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all’art. 2105 del codice civile . Tale disposizione non trova applicazione qualora il segnalante sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l’ente, l’impresa e la persona fisica interessata . Fonte ilpenalista.it