Riconosciuta la responsabilità da cosa in custodia del Comune.
Così il Tribunale di Milano, Decima Sezione Civile, nella sentenza numero 11444/18 pubblicata il 15 novembre. Il fatto. Una donna che camminando per strada era caduta a causa di una buca, non segnalata, nel marciapiede, riportando lesioni fisiche con postumi permanenti, ha agito nei confronti del Comune, quale ente proprietario tenuto alla gestione della via. Il Comune si è difeso affermando che la frequentazione abituale dei luoghi da parte della danneggiata doveva far presumere la conoscenza dei luoghi da parte della stessa. Espletate le prove testimoniali e la consulenza medico-legale la causa è stata trattenuta in decisione. Applicabile il regime di responsabilità aggravata ex articolo 2051 c.c Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda, e nella motivazione è rinvenibile una sorta di breve “sinossi” della responsabilità da cosa in custodia. Dopo aver brevemente respinto la difese del Comune, sul presupposto che una strada non è un condominio inteso come “luogo circoscritto e che può essere conosciuto dagli abituali frequentatori” il Tribunale ha ritenuto non corretta la pretesa per cui un cittadino debba conoscere a memoria tutti i dissesti del manto stradale. Laddove invece deve ritenersi normale che l'utente della strada abbia una aspettativa di corretta conservazione di un tratto che sia privo di alcuna segnaletica di pericolo. Inoltre, ha ricordato il Tribunale, il risarcimento era stato chiesto chiedendo l'applicazione dell'articolo 2051 c.c. “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito” , e solo in via di subordine ai sensi dell'articolo 2043 c.c Prevedendo l'articolo 2051 c.c. una responsabilità cd. aggravata, ciò comporta, notoriamente, una inversione dell'onere della prova, con la conseguenza che nel caso de quo avrebbe dovuto il Comune, ovvero il soggetto obbligato a custodire la strada, provare il fortuito. L'obbligo di custodia, ha ricordato il Tribunale seguendo secondo l'insegnamento della Cassazione ad esempio Cass. Civ numero 7403/2007 , sussiste alle seguenti condizioni 1 che vi sia il potere di controllare la cosa 2 che sussista il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata 3 che sussista il potere di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. Per l'ipotesi di transito su strada pubblica la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sussistente il caso fortuito ovvero l'unica ipotesi che permette al custode di andare esente da responsabilità in quelle situazioni provocate dall'utente stesso oppure da una alterazione dello stato della cosa repentina e non specificamente prevedibile. In questo senso al danneggiato che invochi come nel caso di specie la responsabilità di un ente proprietario oppure gestore per un danno scaturente da un bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale e diretto alla collettività, è onerato esclusivamente della prova dell'evento dannoso avvenuta tramite testimone oculare e dell'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento. Viceversa, non è stata ritenuta prova del fortuito, da parte del Comune, l'essersi limitato a esprimere congetture e illazioni sulla conoscenza da parte della danneggiata dello stato della via. Conseguentemente, come anticipato sopra, il Tribunale ha accolto la domanda di risarcimento.
Tribunale di Milano, sez. X Civile, sentenza 12 – 15 novembre 2018, numero 11444 Giudice Alcioni Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato Ma. Mo. ha convenuto in giudizio il Comune di Cassano d'Adda, chiedendo la condanna dell'ente convenuto, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della caduta avvenuta in data 12 marzo 2015 in Via omissis . Il Comune di Cassano d'Adda si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto di tutte le domande avanzate dalla parte attrice. Ammesse ed espletate prove testimoniali ed espletata Ctu medico legale sulla persona dell'attore, è stato esperito, infruttuosamente, un tentativo di conciliazione. All'udienza del 13 giugno 2018 sono state precisate le conclusioni dai procuratori delle parti, come in epigrafe riportate. Decorsi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, si è passati alla decisione. Motivi della decisione La domanda della parte attrice è provata e quindi va accolta. Assume Fattrice che in data 12 marzo 2015, mentre stava percorrendo a piedi Via omissis sarebbe rovinata al suolo a causa di un'anomalia del marciapiede non segnalata a seguito della caduta ha riportato lesioni. Il testimone escusso ha confermato il fatto, avendo direttamente assistito alla caduta, dovuta ad una buca. L'Ente convenuto eccepisce che l'attore frequentava abitualmente i luoghi ove è avvenuto il fatto. Probabilmente il Comune Intende dire che si deve presumere che l'attrice conoscesse l'esistenza della buca che ha cagionato la caduta. Tale considerazione è fuorviarne non è questo il caso del Condominio, luogo circoscritto e che può essere conosciuto, dagli abituali frequentatori. Siamo, invece, in una strada aperta al pubblico transito non sembra esigibile che il cittadino conservi memoria di tutte le anomalie del manto stradale, tanto più quando si tratti di modesti dislivelli, quindi, scarsamente visibili, ma proprio perciò altamente pericolosi per altro verso l'utente della strada nutre un'ovvia aspettativa in ordine alla regolarità di un manto stradale non indicato come dissestato da un apposito segnale di pericolo e l'ora diurna non necessariamente rende percepibile un dissesto per tali rilievi si veda Cass., 22604/09 . Fatte queste considerazioni in fatto, pare opportuno ricordare, in diritto, che la questione del risarcimento dei danni richiesto ai Comuni per gli incidenti che si verificano a causa dei dissesti delle strade è differente in base alla disposizione del codice civile invocata l'articolo 2043 Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Cod. Penumero 185 , ovvero l'articolo 2051 Danno cagionato da cosa in custodia. Ciascuno e responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito . La differenza è sostanziale. L'applicazione dell'articolo 2043 fa si che sia il danneggiato a dover provare la colpa del Comune, allegando in causa che la buca o la disconnessione rappresentava un pericolo occulto definito anche insidia o trabocchetto , caratterizzato dalla coesistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità e dell'elemento soggettivo della imprevedibilità. L'applicazione dell'articolo 2051 consente una inversione della prova il comune è obbligato a custodire le strade, con la conseguenza che è responsabile dei danni cagionati alle persone e cose, nei limiti in cui non vi sia l'impossibilità di governo del territorio. L'obbligo di custodia sussiste se vi è a il potere di controllare la cosa b il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata c il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno se anche il danneggiato ha avuto un ruolo causale nella determinazione dell'evento dannoso troverà applicazione l'articolo 1227 c.c. Casa., 27 marzo 2007 numero 7403 . E' costante nella giurisprudenza della Corte il principio secondo cui la responsabilità ex articolo 2051 cod. civ. sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuita, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno da ultimo Cass. 7 aprile 2010 n 8229 . Rispetto alle strade aperte al pubblico transito la Corte ha ritenuto che la disciplina di cui all'articolo 2051 cod. civ. è applicabile in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Pertanto, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte il danneggiato che invochi la responsabilità di cui all'art, 2051 c.c. contro una P.A. o il gestore , in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale e diretto della collettività, non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare - come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia - l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto. Trattandosi di un'ipotesi di responsabilità aggravata e non di responsabilità oggettiva, la P.A., per liberarsi dalla presunzione gravante su di essa, deve dare la prova del fortuito e quindi dimostrare mancanza di colpa, che emerge sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente necessario per prevenire ed evitare l'evento e la condotta mantenuta cfr. Cass. 20 febbraio 2006, 3651 . La presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall'articolo 2051 c.c., è applicabile nei confronti dei comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi. Il fattore decisivo per l'applicabilità della disciplina ex articolo 2051 c.c. deve individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l'impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e diretto da parte dei terzi, considerati meri indici di tale impossibilità, ma all'esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto gli indici suddetti e che la necessità che la configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progressi tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all'interno della perimetrazione del centro abitato. Alla luce di quanto sopra va affermata la responsabilità del PA convenuta ex articolo 2051 c.c Dagli atti invece emerge che non vi era alcuna segnalazione che avvisasse gli utenti della presenza di deformazioni del piano viabile. Quanto sopra è assorbente. Net caso in esame sussiste l'anomalia della cosa non segnalata e vi è la prova del nesso di causa, mentre per parte sua il Comune non ha provato il fortuito, ma si è limitato a congetture e illazioni sul comportamento del pedone. Si deve pertanto dichiarare la sussistenza del diritto della parte attrice al risarcimento dei danni subiti, tenuto conto della quantificazione dei danni quale risulta dalla documentazione e dall'esperita consulenza medica. La liquidazione dei danni alla persona subito dall'attrice va effettuata tenuto conto dei principi espressi dalle S.U. nella sentenza numero 26972/08 secondo cui nell'ipotesi di danno da lesione del bene salute al fine di pervenire alla liquidazione del danno non patrimoniale nella sua interezza, occorre considerare nel concreto la compromissione dell'integrità cd. danno biologico e procedere alla personalizzazione del danno tenendo conto della effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche patite dalla persona lesa. Ciò premesso si rileva che la consulenza medico legale ha accertato che in conseguenza del sinistro l'attrice ha subito lievi lesioni che hanno determinato un periodo di inabilità temporanea al 75% di giorni 34, al 50% di giorni 30, al 25% di giorni 15 ed ha lasciato postumi permanenti nella misura del 4%. Alla luce delle conclusioni del ctu e dei criteri normalmente utilizzati da questo Tribunale per la liquidazione dei danno non patrimoniale viene liquidata la somma di Euro 14.388,84, comprensiva di spese mediche ad oggi rivalutate, oltre gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Tale somma è determinata sulla base del seguente conteggio DANNO PERMANENTE Età individuo 48 anni Percentuale invalidità 4% Personalizzazione danno 0% Ulteriore danno non patrimoniale 1/3 Importo danno biologico 5.371,00 Euro Aumento personalizzato 0,00 Euro Ulteriore aumento Ex morale 1.790,33 Euro Importo totale danno 7.16133 Euro DANNO INVALIDITA' TEMPORANEA Invalidità totale 100% 0 giorni Percentuale parziale 75 % 34 giorni Percentuale parziale 50 % 30 giorni Percentuale parziale 25 % 15 giorni Danno biologico temporanea 5.420,63 Euro Ulteriore aumento Ex morale 1.806.88 Euro Totale per temporanea 7.227,51 Euro RIEPILOGO GENERALE Totale permanente + aumenti 7.161,33 Euro Totale temporanea + aumento 7.227,51 Euro Totale generale 14.388,84 Euro Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte numero 1712/95 , decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata. Così, tenuto conto di questo criterio - previa devalutazione alla data del fatto delle somme espresse in moneta attuale - vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e la somma da rimborsare all'attore è pari a complessivi Euro 3.965,00. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell'articolo 282 c.p.c P.Q.M. Il Giudice del Tribunale di Milano, Dott. Giorgio Alcioni, definitivamente pronunciando, così provvede 1 condanna il Comune convenuto alla corresponsione in favore della parte attrice della somma di Euro 14.388,84, oltre interessi come specificato in motivazione 2 condanna il Comune convenuto al rimborso delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.965,00, oltre IVA e C.P.A. come per legge 3 pone le spese della Ctu e del Ctp a carico definitivo del Comune convenuto 4 dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.