Il datore di lavoro può accertare la validità del licenziamento con il c.d. rito Fornero?

La Cassazione rimette alle Sezioni Unite le questioni che attengono l’interferenza tra le azioni esperite con il rito speciale previsto dalla c.d. legge Fornero e tra queste e l’azione proposta dal datore di lavoro con il rito ordinario per quanto riguarda l’accertamento di questioni di rito e l’accertamento della legittimità del licenziamento.

Lo afferma la Suprema Corte nell’ordinanza di rimessione n. 3838 del 18 febbraio 2014 con cui rimette alle Sezioni Unite la questione relativa all’applicabilità del c.d. rito Fornero l. n. 92 del 2012 da parte del datore di lavoro per accertare la validità di un licenziamento comminato verso un proprio dipendente. La vicenda. La fattispecie riguarda la ben nota vicende del licenziamento del comandante Schettino da la Costa Crociere per la responsabilità del naufragio avvenuto all’isola del Giglio. La Costa Crociere ha proposto ricorso giudiziale per accertare e dichiarare la validità e legittimità del licenziamento intimato per giusta causa, introducendo il giudizio secondo il rito speciale previsto dalla c.d. legge Fornero. Il convenuto ha, tuttavia, eccepito che nella fattispecie la società non potesse applicare il rito speciale in quanto questo appare diretto alle tutele del lavoratore. Pertanto, il comandante Schettino ha chiesto che il licenziamento fosse dichiarato inesistente e/o nullo in quanto intimato senza giusta causa e/o giustificato motivo, domandando la reintegra nel posto di lavoro oltre al risarcimento del danno. La questione pregiudiziale. La questione riguarda l’interferenza tra le azioni esperite da ciascuna delle parti con il rito speciale Fornero” e quella proposta dal datore di lavoro con il rito ordinario ai sensi dell’art. 414 c.p.c. La Cassazione si concentra, tuttavia, sulla questione pregiudiziale relativa all’ammissibilità o proponibilità, nella fattispecie, dell’azione di mero accertamento proposta dal datore di lavoro mediante il c.d. rito Fornero. Il quadro normativo il rito Fornero”. Per una migliore comprensione della fattispecie al centro della controversia si rivela opportuno ricordare come secondo la legge c.d. Fornero, le disposizioni introdotte dalla stessa riforma si applicano alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'art. 18 della l. n. 300/1970, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro. Tale rito, regolato dall’art. 1, co. 47 e ss., della legge c.d. Fornero è un procedimento speciale per alcune controversie relative ai licenziamenti, strutturato in una fase a cognizione sommaria, in un eventuale primo grado a cognizione piena introdotto con un’opposizione, ed in un giudizio di secondo grado introdotto da un reclamo. In particolare, si precisa come la domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento deve essere proposta con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi. A seguito della presentazione del ricorso, il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti. L'udienza deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell'udienza, nonché un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del resistente. La notificazione è a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata. Qualora dalle parti siano prodotti documenti, essi devono essere depositati presso la cancelleria in duplice copia. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all'accoglimento o al rigetto della domanda. È ammissibile nella fase sommaria il rilievo di questioni di rito? La dottrina è tutt’altro che univoca rispetto alla questione dell’ammissibilità, nel corso della su vista fase sommaria, di rilevare questioni di rito. Infatti, secondo un orientamento si ritiene inammissibile tale accertamento, in quanto il procedimento non si può concludere con una pronuncia in rito ma solo con un’ordinanza di rigetto o di accoglimento della domanda di impugnativa del licenziamento. Pertanto, tali questioni dovrebbero essere rilevate solo nella fase ordinaria di cognizione. Una differente opinione, invece, considera che, se l’opposizione non viene proposta, l’ordinanza conclusiva della fase sommaria è idonea a formare il giudicato, in quanto il giudizio a cognizione piena è solo eventuale ed attivabile con l’opposizione. Di conseguenza, al fine di evitare il conflitto tra giudicati, dovrebbe essere ammissibile rilevare le questioni preliminari in tema di litispendenza, continenza e connessione tra cause già nella fase sommaria. Inoltre, se è facile escludere la funzione cautelare del rito cd. Fornero, non è per nulla chiaro se si tratti di un procedimento sommario senza efficacia decisoria, la cui funzione è solo quella di creare un titolo esecutivo o se si tratti di un procedimento a cognizione speciale, finalizzato a risolvere la controversia, stabilendo in via definitiva e, quindi, con l’efficacia di giudicato, i diritti e gli obblighi che derivano dall’accertamento della legittimità ovvero dell’illegittimità del licenziamento. Si può proporre la domanda diretta all’accertamento della legittimità del licenziamento? Un’ulteriore questione dibattuta è l’ammissibilità della domanda finalizzata ad accertare la legittimità del licenziamento. In proposito, prima della riforma cd. Fornero la giurisprudenza di legittimità aveva riconosciuto l’interesse ad agire con azione di mero accertamento da parte del datore di lavoro tutte le volte in cui si ravvisasse una situazione di incertezza relativa a diritto o rapporti giuridici, ritenendo, rispetto alla domanda di impugnativa del licenziamento proposta dal lavoratore, un rapporto di continenza ai sensi dell’art. 39, comma 2, c.p.c. si veda in proposito, ex multis , Cass. n. 7096/2012 . Il rito speciale deve essere applicato restrittivamente. Secondo un orientamento, tale domanda nel nuovo rito sarebbe improponibile in quanto il co. 47 indica le impugnative di licenziamento nelle ipotesi regolate dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e questa norma disciplina le conseguenza del licenziamento illegittimo di modo che in tale ambito non può rientrare la domanda di accertamento della legittimità del licenziamento proposta dal datore, che non è impugnativa del licenziamento. Peraltro, l’opinione che permette al datore di lavoro di avvalersi del mezzo specifico contrasta con la necessità di un’interpretazione non estensiva del rito speciale e con la sua funzione acceleratoria. Quindi, secondo tale indirizzo, la fase sommaria deve concludersi con un’ordinanza immediatamente esecutiva senza che ci possa essere spazio per una pronuncia meramente dichiarativa. L’interesse ad agire con il rito accelerato sussiste anche in capo al datore di lavoro. L’opposto orientamento, invece, sostiene che il su specificato co. 47 fa riferimento alle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti e che il successivo co. 48 usa l’espressione la domanda si propone”, disponendo dunque che la disciplina prevista dai commi successivi riguarda la categoria delle controversie da essi contemplata. Infatti, le cause di licenziamento dove si chiede l’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori ricevono una corsia preferenziale obbligatoria, la cui scelta non rientra nella disponibilità delle parti, ma corrisponde ad un interesse pubblico sovraordinato, ossia quello di assicurare la celerità dei processi. L’interesse ad agire con il rito accelerato è presente in capo a entrambe le parti, infatti il datore di lavoro ha necessità di rimuover l’incertezza del provvedimento di recesso allo scopo di organizzare stabilmente la propria azienda. La circostanza che la fase sommaria debba concludersi con un’ordinanza immediatamente esecutiva ai sensi del co.49 è prevista anche nell’ipotesi di rigetto del ricorso del lavoratore pertanto non è finalizzata ad assicurare la stabilità della reintegrazione nel posto di lavoro, bensì a dare certezza al rapporto e alla sua risoluzione. Causa rimessa alle Sezioni Unite per consentire un’interpretazione uniforme. La Cassazione, constatando da una parte la differenza di posizioni emersa dal dibattito dottrinario e dall’altra la rilevanza delle questioni dalle quali derivano notevoli implicazioni processuali e problemi di coordinamento in presenza di una pluralità di cause introdotte sia con il rito speciale sia con il giudizio ordinario di cognizione, ritiene doveroso rimettere la questione alle Sezioni Unite. Le questioni sono peraltro molto delicate in quanto riguardano il corretto uso degli strumenti processuali e le azioni esercitabili in caso di licenziamento. Di conseguenza la Suprema Corte considera opportuno un orientamento comune da parte delle Sezioni Unite che possa consentire uniformità di interpretazione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza interlocutoria 3 - 18 febbraio 2014, numero 3838 Presidente Mammone – Relatore Blasutto Rilevato in fatto 1. Con lettera datata 19 luglio 2012 la Costa Crociere s.p.a. ha licenziato S.F. per la responsabilità del naufragio della m/n Costa omissis , del quale era Comandante l'atto di recesso è stato impugnato con lettera pervenuta alla società l’11 settembre 2012. 2. Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2012 presso la Cancelleria del Tribunale di Genova, Costa Crociere s.p.a. ha proposto ricorso giudiziale per fare accertare e dichiarare la validità e legittimità del licenziamento intimato per giusta causa e ciò introducendo la causa secondo il rito speciale previsto dall'art. 1, commi 47 e segg., legge 28 giugno 2012, numero 92, entrata in vigore il 18 luglio 2012 c.d. rito Fornero . 3. Il convenuto, con memoria di costituzione e domanda riconvenzionale condizionata e subordinata datata 26 novembre 2012, ha sollevato preliminarmente - per quanto interessa nella presente sede - le seguenti eccezioni carenza di interesse ad agire e non usufruibilità del rito speciale da parte della società incompetenza territoriale del Tribunale di Genova per essere competente il Tribunale di Torre Annunziata, nel cui circondario si trova Meta ove è avvenuto il licenziamento inammissibilità/ammissibilità della domanda riconvenzionale condizionata. A sostegno delle eccezioni, ha prospettato che la legge è intitolata disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore per cui il rito appare dedicato al lavoratore per le tutele ivi previste che l'esecutività dell'ordinanza conclusiva del rito sommario suscettibile di divenire definitiva in mancanza di opposizione è strumento finalizzato, ove ne ricorrano i presupposti, alla emissione di un ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e quindi ad una esecutività urgente, che non ha motivo di essere in caso di accoglimento di un'azione di mero accertamento della validità del licenziamento proposta dal datore che la domanda riconvenzionale, proposta cautelativamente, sembra ammissibile solo nella fase di opposizione e non in quella iniziale a cognizione sommaria. 4. Con ricorso ex art. 1, commi 47 e segg., legge 28 giugno 2012, numero 92, depositato in data 26 novembre 2012, S.F. ha adito il Tribunale di Torre Annunziata chiedendo che il licenziamento intimatogli da Costa Crociere sia dichiarato inesistente e/o nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o ingiustificato per violazione delle leggi nnumero 604/66, 300/70 e 108/90, in quanto intimato senza giusta causa e/o giustificato motivo che sia emesso, in suo favore, l'ordine di reintegra nel posto di lavoro che la società resistente sia condannata a risarcirgli il danno commisurato alla retribuzione mensile globale di fatto di Euro 13.988,00 dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità, con riserva di agire in separato giudizio per la regolarizzazione della contribuzione assistenziale e previdenziale relativa allo stesso periodo. 5. Costituendosi in tale giudizio, Costa Crociere s.p.a. ha eccepito preliminarmente la continenza e/o la litispendenza tra tale giudizio e quello, di cui si è detto in precedenza, pendente tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Genova, anteriormente proposto dalla società con ricorso depositato il 18 ottobre 2012, cui ha fatto seguito la comparsa di costituzione dello S. depositata il 26 novembre 2012 e contenente anche domanda riconvenzionale condizionata subordinata . Ha dedotto inoltre che tra le stesse parti pende anche altro giudizio, incardinato presso il Tribunale di Genova da Costa Crociere s.p.a. con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 22 ottobre 2012, avente lo stesso oggetto di quello proposto ex art. 1, comma 48, legge numero 92/2012. 6. All'udienza del 3 gennaio 2013 il Tribunale di Torre Annunziata, rilevato che dagli atti di causa era configurabile astrattamente una situazione processuale di litispendenza e/o continenza di cause ritenuto tuttavia che alla luce di diversi orientamenti giurisprudenziali era controversa e non unanimemente ammessa la possibilità giuridica per il datore di lavoro di agire preventivamente utilizzando lo strumento processuale del c.d. rito Fornero , riteneva opportuno e necessario attendere la pronuncia del Giudice del lavoro di Genova previamente investito della questione. 7. Con ordinanza datata 9 gennaio 2013 il Tribunale di Genova ha disposto procedersi con il rito previsto dall'art. 1, comma 47, della legge 28.6.2012, numero 92 ed ha ammesso la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto S. , concedendo a Costa Crociere s.p.a. termine a difesa di giorni venti per il deposito di eventuale memoria difensiva ha rinviato ad altra udienza per gli adempimenti istruttori del rito sommario. Segnatamente, con tale provvedimento, il Giudice del lavoro di Genova ha ritenuto la fruibilità del c.d. rito Fornero da parte del datore di lavoro e l'ammissibilità della domanda riconvenzionale del lavoratore sulla base delle seguenti considerazioni - la giurisprudenza di legittimità formatasi anteriormente alla legge numero 92/2012 aveva sempre affermato l'ammissibilità dell'azione proposta dal datore di lavoro per l'accertamento della legittimità del licenziamento e tale indirizzo manteneva validità nel nuovo rito, avente precipua finalità acceleratoria art. 1, comma 1, lett. C - l'uso dell'espressione si applicano , presente nel comma 47 dell'art. 1 le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle controversie , senza alcuna specificazione quanto al soggetto legittimato all'azione, porta a ritenere che ciascuna delle parti possa avvantaggiarsi dall'uso del rito e che l'interpretazione letterale e sistematica del testo costituisca una declinazione accentuata del principio costituzionale della ragionevole durata del processo - la previsione della esecutività dell'ordinanza che chiude la fase sommaria esecutività che non può essere sospesa, né revocata art. 1, comma 49 vale anche, testualmente, per l'ordinanza di rigetto del ricorso del lavoratore e quindi tale esecutività non è finalizzata alla stabilità della reintegrazione nel posto di lavoro, ma a dare certezza al rapporto e alla sua cessazione - nei lavori preparatori relativi al comma 49 dell'art. 1 si legge con la modifica introdotta non risulta più differenziata la posizione del lavoratore da quella del datore di lavoro. Si ricorda infatti che il sesto comma dell'art. 18 Stat. Lav. comma soppresso dal d.d.l. in esame - assicura alle decisioni favorevoli al lavoratore una maggior tutela, atteso che l'esecuzione della sentenza che annulla il licenziamento e ordina il reintegro è sempre provvisoriamente esecutiva. La stessa giurisprudenza ha ritenuto che tale decisione sia dotata ex lege di provvisoria esecutorietà e che non sia suscettibile di sospensione in applicazione dell'art. 431 c.p. Cass. numero 4424 del 26.7.84, numero 3306 del 19.5.1986 il legislatore ha così rimosso una asimmetria degli effetti ponendo sullo stesso piano il datore di lavoro e il lavoratore, assicurando anche al primo l'esecutività del provvedimento, che in precedenza era propria del solo provvedimento a favore del lavoratore - il richiamo che la norma pone alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'art. 18 delle legge 20 maggio 1970, numero 300 è privo di significato dirimente, poiché neppure l'azione proposta dal lavoratore è tecnicamente una impugnativa di licenziamento, ma un'azione di accertamento negativo della sua legittimità, con domanda di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento del danno, così come specularmente l'azione proposta dal datore è un'azione di accertamento positivo della legittimità del licenziamento ed implicito e consequenziale accertamento che il lavoratore non ha diritto alla reintegra e al risarcimento in altri termini, il c.d. rito Fornero è obbligatorio per entrambe le parti e deve trovare applicazione per tutte le controversie nelle quali si discuta della legittimità di un licenziamento - la tesi che nega l'interesse ad agire del datore di lavoro, poiché la certezza della definitività del provvedimento espulsivo è raggiunta rapidamente, con il decorso della doppia decadenza 60 + 180 giorni ex art. 6 legge 15 luglio 1966, numero 604, e successive modificazioni , non è condivisibile, ove si consideri che, una volta ritenuta l'ammissibilità del rito speciale quale l'unico utile per discutere dei licenziamenti ex art. 18 stat. lav., l'interesse ad agire in mero accertamento sussiste a fronte della situazione di incertezza posta in essere con l'impugnazione stragiudiziale del lavoratore - nel caso in esame, vi è l'interesse concreto ed attuale di Costa Crociere s.p.a. ad agire in prevenzione, non avendo la società inteso aderire alla richiesta dello S. di affidare la controversia ad un Collegio Arbitrale, costituito ex art. 7 legge numero 300/70 - sulla base del presupposto non contestato della iscrizione della nave Costa Concordia presso la capitaneria di porto di Genova, è radicata ex art. 603 cod. nav. la competenza territoriale, essendo Genova foro alternativo a Torre Annunziata - quanto alla domanda riconvenzionale condizionata e subordinata, formulata dal convenuto S. , sebbene il c.d. rito Fornero non disciplini nella fase sommaria la riconvenzionale cosa che invece fa, non ammettendola, per la fase di merito, salvo il caso in cui sia fondata su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale così art. 1, comma 56 , deve considerarsi che il legislatore ha riservato al rito speciale le controversie sul licenziamento, come monade avulsa da altri contenziosi , sia economici che non economici, con espressa deroga alla connessione in tale contesto, la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto non rientra tecnicamente in quelle previste dall'art. 36 c.p.c. nel caso di specie, l'oggetto dell'accertamento della riconvenzionale riguarda gli stessi fatti costitutivi della domanda avanzata con il ricorso da Costa Crociere s.p.a., differenziandosi dalla domanda principale solo per le richieste consequenziali reintegra e risarcimento non sono introdotti fatti diversi ed ulteriori rispetto a quelli già introdotti con il ricorso e con la memoria di costituzione - dalla ritenuta ammissibilità della riconvenzionale nel rito sommario, deriva la necessità di concedere un termine a difesa per consentire il contraddittorio e tale termine, non essendovi disciplina legislativa sul punto, non è regolato dall'art. 418 c.p.c. ma, attesa la sommarietà del rito, può essere di minore durata. 8. Con ordinanza depositata l'8 febbraio 2013 il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato la litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra il giudizio dinanzi a sé proposto da S.F. e quello oggetto della controversia contraddistinta dal n r.g. 3591/12 pendente dinanzi al Tribunale di Genova in funzione di giudice unico del lavoro per l'effetto, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo. Le considerazioni poste a base del decisum sono le seguenti a non ricorre un'ipotesi di continenza tra le due cause art. 39, secondo comma, c.p.c. , ma di litispendenza art. 39, primo comma, c.p.c. le domande rispettivamente formulate nei due giudizi risultano perfettamente identiche e sovrapponibili, ancorché proposte a parti, per così dire, invertite, senza che in alcuna di esse sia dato rinvenire uno o più elementi ulteriori e qualificanti idonei a farla ritenere più ampia dell'altra , in entrambi i giudizi le parti hanno chiesto, l'ima, di accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento, l'altra, di accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso con ordine di reintegrazione del lavoratore e condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni la situazione processuale appare, pertanto, diversa da quelle in relazione alle quali la Suprema Corte ha ritenuto sussistere un rapporto di continenza, con applicazione della regola della prevenzione, tra la controversia promossa dal datore di lavoro per l'accertamento della legittimità del licenziamento e quella instaurata dal lavoratore per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento, con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione ed al risarcimento dei danni b nella consapevolezza dell'esistenza, sia in dottrina che nella giurisprudenza di merito, di orientamenti che ritengono inammissibile la proposizione, da parte del datore di lavoro, di un ricorso ai sensi della c.d. legge Fornero volto a far accertare la legittimità del licenziamento intimato al dipendente , la trattazione della causa veniva rinviata in attesa della decisione sul punto da parte del Giudice previamente adito con l'ordinanza emessa il 9 gennaio 2013 il Giudice del lavoro di Genova anch'egli territorialmente competente ai sensi dell'art. 603 cod. nav. ha ritenuto ammissibili entrambe le domande proposte dalle parti, per cui ricorrono le condizioni previste dall'art. 39, primo comma, c.p.c. per la declaratoria della litispendenza e la cancellazione della causa dal ruolo c non vi è alcuna possibilità per il giudice successivamente adito, in caso di litispendenza, di disporre la prosecuzione del processo a fronte dell'eventualità di una futura dichiarazione di inammissibilità dell'azione proposta dal datore di lavoro, poiché l'art. 39, primo comma, non attribuisce alcuna discrezionalità in tal senso, essendo la cancellazione della causa dal ruolo un epilogo obbligato, una volta ritenuta la litispendenza d è ammissibile una decisione sulla competenza o litispendenza o continenza o connessione nella fase sommaria di cui ai commi 47 e 48 dell'art. 1 legge numero 92/2012, poiché escludere la possibilità di una pronuncia sulla competenza potrebbe condurre all'emanazione di provvedimenti contrastanti nei due giudizi contemporaneamente pendenti, tanto più ove si consideri che il legislatore ha configurato il rito sommario come un passaggio processuale obbligatorio, che non consente una immediata conversione del rito sommario in rito ordinario non è estensibile a tale rito speciale il principio affermato nell'ordinanza numero 1120 del 2012 della Corte di Cassazione - che ha ritenuto ammissibile solo nella fase di giudizio a cognizione piena la decisione di ogni questione afferente alla litispendenza, continenza, connessione -, trattandosi di un principio da ritenersi limitato allo specifico ambito del procedimento sommario in materia societaria. 9. Con ricorso notificato l'8 marzo 2013, S.F. propone regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. per chiedere che sia accertata e dichiarata la competenza del Tribunale di Torre Annunziata a giudicare nella fase sommaria del rito introdotto con ricorso ex art. 1, comma 48 legge numero 92/2012 e che sia disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi allo stesso giudice. Gli argomenti difensivi svolti nell'impugnazione e nelle note illustrative possono così sintetizzarsi a è inammissibile nel rito sommario una pronuncia sulla competenza o litispendenza o continenza o connessione, dovendo tale fase processuale chiudersi solo con ordinanza di rigetto o di accoglimento della domanda di impugnativa del licenziamento , mentre ogni eccezione preliminare può essere sollevata o rilevata d'ufficio nella fase ordinaria di cognizione con possibilità, per il giudice che ne ritenga i presupposti, di disporre la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. b il datore di lavoro difetta di interesse ad agire in mero accertamento art. 100 c.p.c. , poiché agendo in prevenzione impedisce che il lavoratore incorra nella decadenza c il dato testuale tende ad escludere la proponibilità di un'azione di mero accertamento in fase sommaria questa deve concludersi con ordinanza immediatamente esecutiva e tale riferimento normativo non può che alludere ad un provvedimento che abbia efficacia esecutiva e non ad una pronuncia meramente dichiarativa d la struttura del rito sommario non sembra consentire la proponibilità della domanda riconvenzionale nella specie il giudice adito ha sostanzialmente creato una nuova fase, non prevista dal rito, concedendo un termine alla società ricorrente per replicare alla domanda riconvenzionale e facendo slittare l'udienza, invece finalizzata ad un rapido esame della fattispecie e in realtà l'azione promossa dal datore di lavoro, sia prima che dopo l'impugnativa del licenziamento da parte del lavoratore, non ha oggetto detta impugnativa e non potrebbe neppure riguardare l'applicazione dell'art. 18 stat. lav. il petitum , infatti, non potrebbe che essere relativo alla legittimità del recesso nei suoi termini sostanziali e, ove non si ammettesse la speculare domanda riconvenzionale del lavoratore, riguarderebbe esclusivamente una pronuncia interpretativa di una norma diversa dall'art. 18 cit. f ove nelle successive fasi del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Genova dovesse ritenersi non solo che il datore non poteva agire in mero accertamento, ma che nemmeno la domanda riconvenzionale del lavoratore era ammissibile, lo S. , a causa della avvenuta cancellazione della causa dal ruolo presso il Tribunale di Torre Annunziata per ritenuta litispendenza, resterebbe senza possibilità di vedere accertata la legittimità o meno del proprio licenziamento e tanto in virtù di decadenza all'uopo specificamente prevista proprio dalla legge numero 92/2012. 10. La soc. Costa Crociere resiste con controricorso argomentando come segue a è pacifico tra le parti che sia il Tribunale di Genova che il Tribunale di Torre Annunziata sono territorialmente competenti ex art. 603 cod. nav. b è documentalmente provato che i ricorsi proposti da Costa Crociere ex art. 1 comma 48 legge numero 92/2012 e art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Genova sono anteriori a quello proposto dallo S. dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata e che vi è identità tra le cause pertanto o si verte in un'ipotesi di litispendenza o in un'ipotesi di continenza, ma in entrambi i casi la competenza resta radicata presso il Tribunale di Genova, previamente adito c nel c.d. rito Fornero il giudizio a cognizione piena è soltanto eventuale ed attivabile con l'opposizione contro l'ordinanza che abbia concluso la fase sommaria tale ordinanza, ove non opposta, è idonea a formare il giudicato ne consegue che, a tutela del diritto di difesa ed al fine di evitare conflitto tra giudicati, anche nella fase sommaria del procedimento ex art. 1 comma 48 L. numero 92/2012 sono delibabili e decidibili le questioni preliminari in tema di litispendenza, continenza e connessione tra cause d il precedente di legittimità richiamato da controparte Cass. ord. numero 1120 del 2012 non è pertinente alla fattispecie manca infatti nella disciplina del rito ex art. 1, comma 48, legge numero 92/2012 una norma come quella di cui all'art. 19 comma 3 d.lgs. numero 5/2003, per cui ove il Giudice ritenga che l'oggetto della causa o le difese svolte dal convenuto richiedano una cognizione non sommaria deve disporre la prosecuzione del giudizio con il rito societario della cognizione piena come statuito nel citato precedente. 11. Il Pubblico Ministero, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso, svolgendo varie considerazioni, così sintetizzabili a dagli atti emergono come fatti pacifici e non contestati - che sia il Tribunale di Genova, sia il Tribunale di Torre Annunziata hanno competenza per territorio ex art. 603 cod. nav. a decidere sulla controversia il foro di Genova quale luogo del Porto di iscrizione delle navi della società tra le quali la Costa Concordia ed il foro di Torre Annunziata quale luogo ove è pervenuta al lavoratore subordinato la lettera di licenziamento - che il ricorso di Costa Crociere contro lo S. dinanzi al Tribunale del lavoro di Genova è stato depositato anteriormente al ricorso proposto dallo S. dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata identico è l'oggetto dei due giudizi, entrambi instaurati ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge numero 92/2012 i due ricorsi sono dunque sovrapponibili b non si versa in un'ipotesi di continenza, non essendovi in nessuna delle due cause un petitum più ampio, pur nella condivisione dei medesimi presupposti di fatto e di diritto si tratta invece di un caso litispendenza, per assoluta identità di causa petendi e di petitum c la legge non pone alcun divieto al giudice della fase sommaria di decidere questioni preliminari in tema di litispendenza, continenza e connessione di cause ne consegue che una interpretazione non letterale, ma logico sistematica dei commi 48, 49 e 51 dell'art. 1 lege numero 92/2012, in conformità al principio del giusto e rapido processo art. 111, secondo comma, Cost. e art. 6 Convenzione Europea dei diritti dell'uomo consente a quel giudice, anzi lo impone ai sensi del primo comma dell'art. 39 c.p.c., di dichiarare la litispendenza d nessun pregiudizio può derivare al diritto di difesa del lavoratore art. 24 Cost. , perché l'ordinamento appresta, quale strumento di tutela avverso la pronuncia di litispendenza, il regolamento necessario di competenza di cui all'art. 42 c.p.c. e pur nell'incertezza della dottrina, deve ritenersi che anche a seguito delle modifiche introdotte con la c.d. legge Fornero sia ancora ammissibile l'azione di mero accertamento della legittimità del licenziamento proposta dal datore di lavoro, in quanto il procedimento speciale introdotto dalla nuova legge non ha influito sugli approdi giurisprudenziali pregressi il nuovo rito non è finalizzato alla reintegrazione del lavoratore o ad evitare risarcimenti lievitanti nel tempo, ma ad accelerare la definizione del contenzioso che insorge a seguito di un licenziamento cui sia applicabile l'art. 18 stat. lav. il comma 47 dell'art. 1, facendo riferimento alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa del licenziamento, non individua alcun soggetto che dal rito dovrebbe avvantaggiarsi, come invece avviene per l'art. 28 stat. lav., con ciò manifestando la neutralità della ratio della legge, in quanto il vantaggio del processo celere non è di una delle parti, ma di entrambe. Ritenuto in diritto 12. Il provvedimento del Tribunale di Torre Annunziata ha statuito sulla sola competenza ed è stato impugnato con regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., affinché questa Corte - cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna panprocessuale - determini in modo definitivo quale sia il giudice competente per la causa Cass. numero 6657/99, 13768/2005,14405/08 , con pronuncia che non consente di porre ulteriormente in discussione, eventualmente anche sotto profili diversi, le questioni di competenza. 13. Come risulta documentalmente, Costa Crociere s.p.a. ha attivato dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Genova, con ricorso ex art. 1, comma 48, legge numero 92/2012, depositato il 18 ottobre 2012, un giudizio di accertamento della validità e legittimità del licenziamento intimato a S.F. il 19 luglio 2012. Il lavoratore, costituendosi in giudizio, ha eccepito - per quanto interessa in questa sede - la carenza di interesse ad agire della società e l' inuulizzabilità, per la stessa, del rito Fornero ha altresì proposto domanda riconvenzionale, condizionata e subordinata, avente ad oggetto l'accertamento della inesistenza e/o nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o ingiustificatezza del licenziamento domanda di reintegrazione nel posto di lavoro e di condanna della società al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra. La medesima domanda ha formato oggetto della domanda proposta in via principale dal medesimo S. in data 26 novembre 2013 dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata con ricorso ex art. 1, comma 48, legge numero 92/2012. Risulta inoltre che la soc. Costa Crociere, sempre davanti al Tribunale di Genova, ha proposto cautelativamente altro ricorso ex art. 414 c.p.c. in data 22 ottobre 2012, di contenuto identico a quello proposto ex art. 1, comma 48 legge numero 92/2012. In tale giudizio, il resistente S. ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso ricorso e, in subordine, la litispendenza e/o la continenza tra la stessa causa e quella anteriormente proposta da Costa Crociere ex art. 1, comma 48 legge numero 92/2012 al Tribunale di Genova il 18 ottobre 2012. 14. Segnatamente, rispetto alla domanda di accertamento della legittimità del licenziamento proposta da Costa Crociere s.p.a. in data 18 ottobre 2012 con ricorso ex art. 1, comma 48, legge numero 92/2012 al Tribunale di Genova è speculare la domanda proposta con il medesimo rito dallo S. dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata in data 26 novembre 2012, quest'ultima con un più ampio petitum , in quanto integrata dalle ulteriori richieste riconducibili alla disciplina sostanziale di cui all'art. 18 stat. lav. questa domanda è, a sua volta, di tenore identico a quella riconvenzionale, condizionata e subordinata, proposta dal lavoratore lo stesso giorno 26 novembre 2012 dinanzi al Tribunale di Genova. Tali sono i petita delle domande formulate dalle parti nei giudizi introdotti ex art. 1, comma 48, legge numero 92/2012. La domanda di mero accertamento è stata azionata da Costa Crociere anche mediante il rito ordinario di cognizione ex art. 414 c.p.c. con ricorso depositato in data 22 ottobre 2012, anteriormente alle domande principale e riconvenzionale avanzate dallo S. . 15. Si pongono, dunque, nella vicenda all'esame questioni di interferenza tra le azioni esperite da ciascuna delle parti a mezzo del rito speciale di cui all'art. 1, commi 47, 48 e 49 legge numero 92/2012 e tra queste e quella proposta dal datore di lavoro con il rito ordinario di cui all'art. 414 c.p.c In tale contesto, ad avviso del Collegio, sembra avere carattere logico pregiudiziale la questione della ammissibilità o proponibilità o fruibilità dell'azione di mero accertamento proposta da parte datoriale a mezzo del c.d. rito Fornero, dalla cui risoluzione dipende anche l'esito dell'ulteriore questione interpretativa concernente l'ammissibilità in fase sommaria della domanda riconvenzionale proposta dal lavoratore ai sensi dei citati commi 47, 48 e 49 legge n 92/2012. 16. Il Giudice del provvedimento impugnato ha ritenuto sussistere un'ipotesi di litispendenza tra il giudizio innanzi a sé proposto e quello pendente dinanzi al Tribunale di Genova e, ai sensi dell'art. 39, primo comma, c.p.c., ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo. Nel pervenire a tale soluzione, ha affermato che l'identità deve essere ravvisata nella sovrapponibilità delle due domande al momento della decisione, alla stregua di una valutazione che include necessariamente solo così potendosi ravvisare identità di domande quella proposta in via riconvenzionale. Così facendo - e poiché il momento determinativo della pendenza è dato, nei procedimenti che si introducono con ricorso, dalla data del deposito art. 39, terzo comma, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 45, comma 3, lett. c della legge 18 giugno 2009, numero 69 -, ha ritenuto che la prevenzione sia segnata dal momento del deposito del ricorso di Costa Crociere nelle forme del rito speciale dinanzi al Tribunale di Genova 18 ottobre 2012 . Tale opzione interpretativa ha escluso che nella specie ricorra un'ipotesi di litispendenza parziale del pari è stata esclusa la continenza tra le due cause proposte dinanzi ai diversi giudici, intendendo quella di mero accertamento quale minus compreso nella domanda di impugnativa proposta ex art. 18 stat. lav. proposta in via principale dal lavoratore, poiché, se così fosse stato, sarebbe stata disposta la translatio iudicii e non la cancellazione della causa dal ruolo. In tutti i casi ipotizzabili nel coacervo delle intersezioni tra i diversi procedimenti e, comunque per l'individuazione del momento che determina la prevenzione ai sensi dell'art. 39, terzo comma, c.p.c., ai fini della pronuncia sulla litispendenza e/o continenza e/o connessione, rileva la definizione dell'oggetto specifico del giudizio introdotto ex art. 1, comma 47, legge numero 92/2012 e la precisazione dei soggetti che tale rito possono attivare. D'altra parte, che tale sia lo snodo dei successivi passaggi logico-giuridici per la risoluzione delle questioni preliminari di rito è circostanza su cui tutte le parti convergono, avendo ampiamente argomentato al riguardo. Va inoltre osservato che il provvedimento impugnato, nel pervenire alla declaratoria di litispendenza, ha superato positivamente la questione dell'ammissibilità delle questioni preliminari di rito nella fase sommaria, questione anch'essa allo stato controversa. 17. In dottrina e nelle prime applicazioni della giurisprudenza di merito sono emerse diverse indicazioni interpretative, con esiti contrastanti. a Se può dirsi sostanzialmente comune l'affermazione che il rito di cui all'art. 1, commi 47 e segg. legge numero 92/2012 sia un procedimento speciale per alcune controversie relative ai licenziamenti, strutturato in una fase a cognizione sommaria commi 48 e 49 , in un eventuale primo grado a cognizione piena introdotto con un'opposizione comma 51 e segg. , ed in un giudizio di secondo grado introdotto da un reclamo commi 58 e segg. , una prima questione - che direttamente interessa anche il presente giudizio - è, come già detto, se sia ammissibile nella fase sommaria il rilievo di questioni di rito. Da un lato si eccepisce - come sostenuto dalla difesa dello S. - che è inammissibile nel rito sommario siffatto accertamento, non potendo il procedimento concludersi con pronuncia in rito, ma solo con un'ordinanza di rigetto o di accoglimento della domanda di impugnativa del licenziamento , per cui l'unica sede in cui fare rilevare tali questioni sarebbe la fase ordinaria di cognizione. Si oppone a tale argomento che nel c.d. rito Fornero il giudizio a cognizione piena è soltanto eventuale ed attivabile con l'opposizione, di talché se l'opposizione non viene proposta l'ordinanza conclusiva della fase sommaria è idonea a formare il giudicato, con l'ulteriore conseguenza che, per consentire l'esercizio dei diritti di difesa ed anche al fine di evitare il conflitto tra giudicati, dovrebbe ammettersi il rilievo e la decisione delle questioni preliminari in tema di litispendenza, continenza e connessione tra cause. Si è pure osservato in dottrina che, se è facile in negativo escludere la funzione cautelare di tale rito, non è chiaro se si tratti di un procedimento sommario senza efficacia decisoria, la cui funzione è solo quella di creare un titolo esecutivo, ovvero al contrario se si tratti di un procedimento a cognizione speciale, la cui funzione è quindi quella di risolvere la controversia, stabilendo una volta per tutte - e pertanto con l'efficacia propria del giudicato art. 2909 c.c. - i diritti e gli obblighi scaturenti dall'accertamento della legittimità/illegittimità del licenziamento. b La giurisprudenza di legittimità formatasi anteriormente alla riforma aveva sempre affermato l'interesse ad agire art. 100 c.p.c. con azione di mero accertamento da parte del datore di lavoro ogni qual volta ricorra una situazione di incertezza relativa a diritti o rapporti giuridici ed, in particolare, aveva ritenuto ammissibile la domanda diretta all'accertamento della legittimità del licenziamento, ravvisando, rispetto alla domanda di impugnativa del licenziamento proposta dal lavoratore, un rapporto di continenza ai sensi dell'art. 39 secondo comma, c.p.c. da ultimo, Cass. numero 7096/2012 . b1 Si argomenta, da chi sostiene l'improponibilità di tale domanda nel nuovo rito, che vi è un argomento testuale, in quanto il comma 47 indica le impugnative di licenziamento nelle ipotesi regolate dall'art. 18 stat. lav. e tale norma regola le conseguenze del licenziamento illegittimo, reintegra nel posto di lavoro e risarcimento del danno, di modo che in tale alveo non può rientrare la domanda di accertamento della legittimità del licenziamento proposta dal datore, che non è impugnativa del licenziamento. Lo stesso interesse ad agire in mero accertamento potrebbe risultare dubbio, in quanto se il lavoratore non propone la domanda entro centottanta giorni si crea una fattispecie secondaria costituita da licenziamento + inerzia del dipendente idonea a produrre gli stessi effetti di un licenziamento valido ed efficace. L'azione del datore impedirebbe il perfezionarsi di tale fattispecie, facendo apparire poco giustificabile una domanda in prevenzione da costui proposta. L'interpretazione che consente al datore di lavoro di avvalersi del mezzo specifico contrasta con la necessità di una interpretazione non estensiva del rito speciale e con la sua funzione acceleratoria, anche perché non si potrebbe evitare di riconoscere al lavoratore la facoltà di proporre una domanda riconvenzionale nella stessa fase sommaria, ma a tale opzione sembra poi contrastare la previsione normativa che contempla tale possibilità nei limiti di cui al comma 56 dell'art. 1 solo nella successiva, e meramente eventuale, fase del giudizio a cognizione piena. La fase sommaria deve concludersi con un' ordinanza immediatamente esecutiva e tale riferimento normativo non può alludere ad una pronuncia meramente dichiarativa. b2 L'opposta tesi osserva che l'argomento letterale è superabile ove si consideri che il comma 47 fa riferimento alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti e che il comma 48 usa l'espressione la domandarsi propone , così disponendo che la disciplina dettata dai commi successivi attiene alla categoria delle controversie da essi contemplata. Ciò trova spiegazione nella ratio perseguita dal legislatore le cause di licenziamento ove si invoca l'applicazione dell'art. 18 legge numero 300/70 ricevono una corsia preferenziale obbligatoria, la cui scelta non rientra nella disponibilità delle parti, ma corrisponde ad un interesse pubblico sovraordinato, quello di assicurare la celerità dei processi ex art. 111 Cost. A differenza del procedimento di cui all'art. 28 stat. lav., qui il mezzo non è posto a tutela di una sola delle parti, ma di entrambe. L'interesse ad agire con il rito accelerato sussiste anche in capo al datore di lavoro, il quale ha necessità di rimuovere l'incertezza del provvedimento di recesso al fine di organizzare stabilmente la propria azienda. Potrebbero ingenerarsi problemi in caso di coordinamento in caso di duplicità di cause presentate contemporaneamente, anche davanti a giudici diversi, l'una con il rito accelerato e l'altro con il rito ordinario. La previsione della esecutività dell'ordinanza che chiude la fase sommaria comma 49 è testualmente prevista anche nel caso di rigetto del ricorso del lavoratore e quindi non è diretta ad assicurare la stabilità della reintegrazione nel posto di lavoro, ma a dare certezza al rapporto e alla sua risoluzione. 18. Come è dato riscontrare dal riferito quadro di opinioni espresse dalla dottrina ed emergenti dalle prime applicazioni della giurisprudenza di merito, sono molteplici gli aspetti problematici che scaturiscono dall'accoglimento dell'una o dell'altra tesi interpretativa, con conseguenti implicazioni processuali e problemi di coordinamento in presenza, come è avvenuto nel caso di specie, di una pluralità di cause introdotte sia con il rito speciale di cui all'art. 1, comma 47, legge numero 92/2012, sia attraverso il giudizio ordinario di cognizione ex art. 414 c.p.c., con evidenti implicazioni sul fronte della litispendenza, continenza o connessione di cause. La novità dei temi processuali, sui quali non sono ancora intervenute pronunce di questa Corte, e l'idoneità delle questioni a riproporsi in altri giudizi, nonché la delicatezza degli argomenti, che attengono al corretto uso degli strumenti processuali apprestati dall'ordinamento ed alle azioni esperibili in caso di licenziamento, fanno apparire le questioni - nell'avviso di questo Collegio - come di massima di particolare importanza nei termini di cui all'art. 374, secondo comma, seconda parte, c.p.c., tali cioè da richiedere una pronuncia a Sezione Unite che possa anticipare, prima ancora che i riferiti contrasti ermeneutici sfocino in altrettanti giudizi di cassazione, un sicuro orientamento ed assicuri, attraverso la pronuncia del massimo organo di questa Corte, quell'uniformità di interpretazione che è principio portante del nostro ordinamento giuridico. In considerazione di quanto precede, si pone l'esigenza di rimettere gli atti al Primo Presidente affinché valuti se investire delle questioni sopra evidenziate le Sezioni Unite. P.Q.M. La Corte dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente perché valuti l'opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite.