Diritto dell’assegno per il nucleo familiare ai cittadini di Paesi terzi: i chiarimenti dell’INPS

Con la circolare numero 4 del 15 gennaio 2014, l’INPS illustra le novità relative all’estensione del diritto all’assegno per il nucleo familiare ai cittadini di Paesi Terzi soggiornanti di lungo periodo con almeno tre figli minori, mentre con la circolare numero 5, invece, individua i “familiari” che possono accedere a tale prestazione.

Con due differenti circolari pubblicate ieri, rispettivamente la numero 4 e numero 5, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti riguardo all’estensione del diritto all’assegno per il nucleo familiare ai cittadini di Paesi Terzi soggiornanti di lungo periodo con almeno tre figli minori di 18 anni, procedendo anche all’individuazione dei “familiari” aventi diritto a tale prestazione assistenziale. Assegni familiari. Nello specifico, con la circolare numero 4 sono state illustrate le modifiche apportate all’articolo 65 della Legge numero 448/1998 dall’articolo 13, comma 1, della Legge numero 97/2013 in riferimento all’estensione ai cittadini di Paesi Terzi che siano soggiornanti di lungo periodo del diritto all’assegno per il nucleo familiare erogato dai Comuni di residenza per i nuclei familiari con almeno tre figli minori. In proposito l’INPS ha precisato che l’assegno per il nucleo familiare è concesso dai Comuni e che la domanda può essere presentata, per ogni anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio. Pertanto, a far data dal 2013, la domanda può essere presentata per i nuclei familiari composti da - cittadini italiani e dell’Unione europea residenti, - cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, - nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. I Comuni, a loro volta, potranno accogliere le domande presentate dai nuovi beneficiari a partire dal 1° luglio 2013 inoltre, procederanno a riesaminare le istanze presentate prima della data del 1° luglio 2013 per la verifica e la conformità dei requisiti richiesti i cui effetti decorreranno, in ogni caso, dal 1° luglio 2013. Individuazione dei “familiari”. Con la circolare numero 5/2014, l’INPS ha individuato i familiari dei cittadini italiani e dell’Unione Europea e dei familiari dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo intesi come aventi diritto alla prestazione assistenziale in esame. Per quanto riguarda i familiari di lungosoggiornanti possono chiedere l’assegno - coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a diciotto anni - figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso - figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale - genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati e gravi motivi di salute. Infine, viene ribadito che i familiari dei cittadini italiani, dell’Unione Europea e dei soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, se in possesso degli ulteriori requisiti di legge, possono richiedere la prestazione assistenziale in esame. fonte www.fiscopiu.it

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