I compensi incentivanti maturano anche durante i permessi di assistenza a persone con handicap

La previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti non è limitata al numero delle ore o dei giorni effettivamente lavorati.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 688/14, depositata lo scorso 15 gennaio. Il caso. 4 dipendenti INPS convennero in giudizio l’Istituto per sentirlo condannare al pagamento dei compensi incentivanti articolo 18 legge numero 88/1989 anche per le giornate nelle quali avevano fruito dei permessi per assistenza a persone con l’handicap articolo 33, comma 3, l. numero 104/1992 . Le domande delle lavoratrici venivano accolte e l’Istituto, dopo essersi visto rigettare l’appello, si è rivolto in Cassazione. Incentivi legati al raggiungimento dei risultati La Suprema Corte, tuttavia, non ha ribaltato il verdetto. Infatti, si legge in sentenza, la normativa legale prevede il pagamento dei compensi incentivanti unicamente «previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti», di conseguenza risulta privo di base normativa l’assunto dell’Istituto ricorrente secondo cui tali compensi non dovrebbero essere corrisposti nei giorni di permesso retribuito di cui all’articolo 33, comma 3, l. numero 104/1992 e successive modifiche. non limitati dal numero delle ore o dei giorni effettivamente lavorati. Quindi, a parere dei Giudici Supremi, la previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, richiesta dalla legge, «non è limitata al numero delle ore o dei giorni effettivamente lavorati».

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 7 novembre 2013 – 15 gennaio 2014, numero 688 Presidente Vidiri – Relatore Bandini Svolgimento del processo G.V. , C.A.M. , P.A. e S.M. , dipendenti Inps, convennero in giudizio l'Istituto per sentirlo condannare al pagamento dei compensi incentivanti di cui all'articolo 18 legge numero 88/89, anche per le giornate nelle quali avevano fruito dei permessi per assistenza a persone con handicap ex articolo 33, comma 3, legge numero 104/92. Il Giudice adito accolse la domanda e la Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 19.10 - 28.11.2007, rigettò il gravame dell'Istituto. A sostegno del decisum la Corte territoriale, per ciò che ancora qui rileva, osservò quanto segue - in base alla normativa di riferimento doveva ritenersi che i riposi ex legge numero 104/92 erano equiparati ai riposi per le lavoratrici madri e, come gli stessi, erano considerati ore lavorative a tutti gli effetti, ciò che significava che il trattamento da corrispondere in relazione a tali permessi doveva essere esattamente quello che veniva corrisposto in caso di effettiva prestazione lavorativa - alla luce di tale assetto normativo di piena equiparazione fra i permessi ex legge numero 104/92 e quelli per le lavoratrici madri, i quali ultimi comportavano il diritto ad una indennità corrispondente esattamente alla retribuzione corrisposta per l'effettiva prestazione lavorativa, non rilevava la circostanza che il CCNL per il periodo normativo 1994-97, che oltretutto non aveva disciplinato i permessi incentivanti di cui alla legge numero 88/89, nulla avesse disposto per i permessi anzidetti, ma che lo avesse fatto solo nel 2003, non potendosi interpretare il silenzio sul punto come eventuale, ma non consentita, deroga al quadro normativo - né risultava esistente, non avendone l'Inps mai fatto produzione, alcuna contrattazione articolata dell'Ente, delegata dall'articolo 18 legge numero 88/89 a disciplinare l'erogazione dei compensi incentivanti, dalla quale, fatto comunque salvo quanto già osservato, potesse trovare conferma l'assunto dell'Istituto secondo il quale i compensi incentivanti de quibus avrebbero dovuto essere corrisposti solo per le ore effettivamente lavorate. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, l'Inps ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo. Le intimate G.V. , C.A.M. , P.A. e S.M. non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo, denunciando violazione di plurime norme di legge, il ricorrente, richiamata la normativa di riferimento, osserva che, nel settore privato, i permessi per assistere parenti entro il quarto grado comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità, nonché danno diritto al riconoscimento della contribuzione figurativa, mentre nel settore pubblico nessuna decurtazione avviene a seguito della fruizione dei permessi in parola e la contribuzione versata è quella effettiva sulla base di tali considerazioni deduce l'erroneità della pronuncia impugnata per non avere la Corte territoriale tenuto conto di tali peculiarità proprie del settore pubblico. 1.1 Osserva la Corte che, a mente dell'articolo 33, comma 3, primo periodo, legge numero 104/92 e successive modifiche, A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa il successivo comma 4 prevede poi che Ai pendessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge numero 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge numero 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, numero 903 sulla base di tale disposto normativo, anche in relazione all'espresso richiamo fatto all'articolo 8 legge numero 903/77 abrogato dall'articolo 86, comma 2, dl.vo numero 151/01, che tuttavia, all'articolo 43 riproduce una disposizione di analogo contenuto , che, ai primi due commi, prevede che per i riposi di cui all'articolo 10 legge numero 1204/71 sia dovuta dall'ente assicuratore un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi e che tale indennità sia anticipata dal datore di lavoro e sia poi portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti, l'Istituto ricorrente delinea le differenze tra settore pubblico e privato poste a fondamento del motivo. Tuttavia l'articolo 2, comma 3 ter, d.l. numero 324/93, convenuto con modificazioni in legge numero 423/93, stabilisce che Al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, numero 104, le parole hanno diritto a tre giorni di permesso mensile devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito lo stesso ricorrente osserva, condivisibilmente, che con tale norma di interpretazione autentica si è voluto chiarire che anche nel settore pubblico i permessi de quibus dovevano intendersi retribuiti dal che derivano però conseguenze del tutto opposte a quelle prospettate nel ricorso, posto che l'inequivoca previsione dell'obbligo di retribuzione dei permessi anche per il settore pubblico esclude, per evidente contrasto con la suddetta portata della norma di interpretazione autentica, l'interpretazione secondo cui, proprio nel settore pubblico, dovrebbe essere esclusa la corresponsione della retribuzione comprensiva dei compensi incentivanti a causa delle evidenziate differenze rispetto al settore privato. 2. Con il secondo motivo, denunciando violazione di plurime norme di legge, il ricorrente, sulla premessa che il pagamento dei compensi incentivanti, corrisposti al personale che partecipa alla elaborazione e realizzazione dei progetti a termine elaborati dall'Istituto, è disposto previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti articolo 18, comma 3 bis, ultimo capoverso, legge numero 88/89 , deduce che i suddetti compensi non possono essere ricompresi nella retribuzione dovuta per i permessi de quibus, in quanto legati alla singola valutazione dell'effettivo impegno profuso nel conseguimento degli obiettivi fissati dall'Ente ed alla verifica dell'effettiva realizzazione dei medesimi obiettivi. 2.1 Osserva il Collegio che, a mente dell'articolo 18, comma 2, legge numero 88/89, Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri perla corresponsione, al personale e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al comma 1, di compensi incentivanti la produttività secondo quanto già esposto nello storico di lite, la Corte territoriale ha dato atto che l'Inps non aveva prodotto la contrattazione articolata dalla quale dovrebbe trovare conferma l'assunto secondo cui il compenso in parola dovrebbe essere corrisposto solo per le ore effettivamente lavorate né dell'esistenza di una previsione in tal senso ad opera della contrattazione articolata il ricorrente fa cenno nel motivo all'esame. Ne discende che, prevedendo la normativa legale il pagamento dei compensi incentivanti unicamente previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti”, risulta privo di base normativa l'assunto del ricorrente secondo cui tali compensi non dovrebbero essere corrisposti nei giorni di permesso retribuito di cui all'articolo 33, comma 3, legge numero 104/92 e successive modifiche. 3. Con il terzo motivo, denunciando plurime violazione di norme di accordo collettivo e di legge, il ricorrente deduce che il CCNL 1994-97, pur avendo richiamato all'articolo 19, comma 6, ma ad altri fini, i permessi retribuiti di cui all'articolo 33, comma 3, legge numero 104/92, non conteneva, a differenza di quanto stabilito per l'astensione dal lavoro delle lavoratrici madri, alcuna disposizione volta al riconoscimento del diritto alla corresponsione dei compensi incentivanti per le giornate di fruizione di tali permessi soltanto nell'accordo collettivo del 3.4.2003, dopo che il CCNL 1998-2001 aveva inserito nella struttura della retribuzione anche i compensi incentivanti, era stato concordato che in permessi in parola fossero equiparati al servizio espressamente prestato con decorrenza dal 1.1.2003 ne deduce che le parti collettive non avevano voluto inserire, prima di tale data, nel computo della retribuzione dovuta ai dipendenti in permesso ai sensi dell'articolo 33, comma 3, legge numero 104/92 i compensi incentivanti per cui è causa. 3.1 Il motivo presenta profili di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza, non essendo stato specificato in ricorso il periodo di tempo durante il quale si è verificata la fruizione dei permessi ex articolo 33, comma 3, legge numero 104/92 in relazione ai quali è stata richiesto il pagamento dei compensi incentivanti e non essendo stato riportato il testo dell'accordo integrativo del 3.4.2003 che peraltro, come già rilevato dalla Corte territoriale, neppure risulta essere stato prodotto . 3.2 Per completezza di motivazione deve comunque rilevarsi altresì l'infondatezza della doglianza. Infatti, a fronte di un quadro normativo che, giusta le considerazioni svolte nella disamina dei precedenti motivi, legislativamente conduce alla ricomprensione anche dei compensi de quibus nella retribuzione relativa ai giorni di fruizione dei permessi, il silenzio al riguardo del CCNL 1994-97 non può valere ad escludere dalla retribuzione e, quindi, dal pagamento tali compensi. Né va dimenticato che comunque la stessa contrattazione collettiva, con il CCNL 1998-2001, ha espressamente indicato i compensi incentivanti nella struttura della retribuzione cfr, articolo 28, comma 1, lett. e e che sempre il medesimo contratto collettivo, disciplinando il trattamento economico-normativo del personale a tempo parziale che, per definizione, svolge la propria prestazione lavorativa in orario inferiore a quella dei dipendenti a tempo pieno , ha previsto che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti fra i quali, come si è detto, rientrano i compensi incentivanti de quibus sono applicati a quei dipendenti anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orano adottato cfr, articolo 23, comma 5 , con ciò implicitamente riconoscendo che la previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti” richiesta dalla legge non è limitata al numero delle ore o dei giorni effettivamente lavorati. 4. In definitiva il ricorso va rigettato. Non è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva delle parti intimate. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso nulla per le spese.