Condannato per molestie, viene assolto in appello: ma la motivazione della Corte non convince…

Il giudice d’appello che riformi totalmente la decisione di primo grado deve delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 1167 del 14 gennaio 2014. Il fatto. La Corte d’Appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale, assolveva un uomo accusato di molestie ai danni di una giovanissima commessa che lavorava nel suo negozio di abbigliamento, non essendo stata raggiunta la prova della penale responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. Secondo i giudici, infatti, ci si trovava in presenza di un comportamento anomalo della ragazza che, dopo aver subito delle avances sessuali da parte del suo datore di lavoro, si era volontariamente posta nelle stesse condizioni in cui quelle stesse avances erano avvenute. Tanto più che non vi erano riscontri alle affermazioni della commessa in particolare, il referto del pronto soccorso . Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Genova ricorre in Cassazione, lamentando che, in modo assolutamente contraddittorio, da un lato, la parte offesa era stata ritenuta attendibile e, dall’altro, l’imputato era stato assolto. Obblighi del giudice d’appello. Il ricorso è fondato «la sentenza di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato». La sentenza di appello deve ,quindi, confutare specificamente, per non incorrere nel vizio di motivazione, le ragioni poste a sostegno della decisione riformata, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli elementi più rilevanti ivi contenuti e deve, quindi, corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. Una pronuncia assolutamente illogica e contraddittoria. La Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione di tali principi, basando l’assoluzione dell’uomo sul comportamento anomalo della ragazza che ne avrebbe intaccato l’attendibilità. Il Tribunale, invece, aveva sottolineato che la sua mancata reazione trovava una ragionevole spiegazione nel disorientamento conseguente al comportamento dell’imputato nei confronti del quale ella aveva un evidente timore reverenziale, trattandosi del suo datore di lavoro e essendo stata da poco assunta. Né una poteva addursi, a fondamento della pronuncia favorevole all’imputato in secondo grado, la mancanza di riscontri medici il referto del pronto soccorso dal momento che le avances erano consistite in baci sul collo e sulla bocca e in sfregamenti che non lasciano tracce repertabili. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Genova.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 novembre 2013 – 14 gennaio 2014. numero 1167 Presidente Fiale – Relatore Amoresano Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, con sentenza emessa in data 21.1.2010, condannava P.V. , previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena sospesa alle condizioni di legge di anni 1 e mesi 10 di reclusione per il reato di cui agli articolo 81 cpv. e 609 bis c.p., ritenuta l'ipotesi di minore gravità di cui all'ultimo comma, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile D.A. . La Corte di Appello di Genova, con sentenza dell'11.12.2012, in riforma della sentenza del Tribunale, appellata dall'imputato, assolveva il P. dal reato ascritto perché il fatto non sussiste. Ricordava la Corte territoriale che, secondo le dichiarazioni di D.A. , costei nell'anno 2003 era stata assunta, con un contratto trimestrale, come commessa in un negozio di abbigliamento. L'amica G. che le aveva segnalato quell'occasione di lavoro l'aveva, però, avvertita che il titolare del negozio ci provava con le ragazze . Il pomeriggio dell' omissis , dopo aver servito alcuni clienti, la D. era scesa al piano inferiore, dove si trovava il bagno ed un ripostiglio per il personale, sedendosi sulle scale per fumare una sigaretta. All'improvviso era sopraggiunto il P. , il quale, aveva cercato di baciarla sulla bocca, senza però riuscirvi su contestazione del P.M. la teste confermava, però, quanto dichiarato in sede di indagini e cioè che il P. , sedutosi dietro di lei, l'aveva abbracciata e baciata sul collo . Sorpresa e spaventata, aveva spento la sigaretta, cercando di ritornare al piano di sopra, ma il P. l'aveva afferrata per le braccia, strusciandosi contro di lei e baciandole il collo. Era riuscita a liberarsi raggiungendo il piano superiore, dove nel frattempo erano arrivati dei clienti. Dopo il disbrigo dei clienti era nuovamente scesa per le scale per fumare una sigaretta, ma era stata raggiunta dal P. che, afferrandola per i capelli, l'aveva baciata sulla bocca, cercando di introdurvi la lingua si era rifugiata nel bagno, ma all'uscita era stata afferrata dall'uomo, che, strusciandosi contro di lei, le faceva sentire il pene in erezione. Dopo aver riportato la motivazione della sentenza del Tribunale che aveva dato credito alla versione dei fatti fornita dalla parte offesa, ed i motivi di appello dell'imputato, riteneva la Corte territoriale che il P. dovesse essere mandato assolto, non essendo stata raggiunta la prova della penale responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. Richiamata la giurisprudenza in ordine alla valutazione particolarmente rigorosa delle dichiarazioni della parte offesa, portatrice di interessi antagonisti a quelli dell'imputato, assumeva la Corte che, nel caso di specie, ci si trovava in presenza di un comportamento anomalo della ragazza, la quale, dopo aver subito delle avances sessuali da parte del datore di lavoro, si era volontariamente posta nelle stesse condizioni in cui dette avances erano avvenute, scendendo nuovamente al piano inferiore. Inoltre soltanto in dibattimento la D. aveva fatto riferimento all'alito etilico dell'imputato. Quanto ai riscontri, anche se se le persone vicine alla parte offesa avevano confermato che costei, nell'immediatezza dei fatti, appariva turbata per l'accaduto, i colleghi e le colleghe di lavoro avevano escluso comportamenti analoghi tenuti in precedenza dal datore di lavoro inoltre a favore dell'imputato risultava quanto riferito dalla sua ex fidanzata in ordine all'atmosfera non conflittuale, all'uscita del negozio, con la D. . Riteneva conclusivamente la Corte territoriale che dovesse pervenirsi ad una pronuncia assolutoria non tanto per la non credibilità della persona offesa come sostenuto dalla difesa dell'imputato , quanto per la mancanza di riscontri in particolare di un referto del pronto soccorso . 2. Ricorre per cassazione il P.G. presso la Corte di Appello di Genova, denunciando la manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Secondo la ricostruzione della vicenda operata dal Tribunale, e richiamata dalla Corte di appello, la persona offesa doveva ritenersi pienamente attendibile peraltro neppure la difesa aveva indicato alcun motivo di una accusa calunniosa . La Corte territoriale, dopo aver ritenuto condivisibili le affermazioni del Tribunale in ordine alla credibilità della persona offesa, ha evidenziato le presunte anomalie dedotte dalla difesa e già ritenute infondate dai primi giudici. Risulta evidente dallo stesso testo del provvedimento la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione da un lato, infatti, si ritiene credibile la p.o. e dall'altro, si assolve, l'imputato. 3. Con memoria in data 29.10.2013 il difensore del P. chiede dichiararsi inammissibile il ricorso del P.G. stante la sua genericità. Peraltro la Corte territoriale ha evidenziato tutte le macroscopiche contraddizioni ed incongruità in cui è incorsa la parte civile, la mancanza di riscontri ad alcune sue dichiarazioni, gli elementi favorevoli all'imputato. Considerato in diritto 1. Il ricorso del P.G. è fondato. 2. È assolutamente pacifico, a partire dalla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte del 12.7.2005 numero 33748, che la sentenza di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato in tal senso si è espressa la giurisprudenza successiva cfr. ex multis Cass. sez. 2 numero 746 dell'11.11.2005 numero 6221 del 2006 Rv, 233083 . La sentenza di appello deve,quindi, confutare specificamente, per non incorrere nel vizio di motivazione, le ragioni poste a sostegno della decisione riformata, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli elementi più rilevanti ivi contenuti e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati cfr. anche Cass. sez. 5 numero 42033 del 17.10.2008 . 3. La Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione di tali principi. Come evidenziato, sia pure in modo sintetico, dal ricorrente, da un lato, non ha confutato le argomentazioni del primo giudice in ordine alla piena attendibilità della persona offesa mostrando anzi di condividerle e, dall'altro, con motivazione illogica e contraddittoria, è pervenuta ad una pronuncia assolutoria. In effetti la Corte territoriale, dopo aver riportato la motivazione della sentenza del Tribunale, si è limitata a richiamare la giurisprudenza pacifica in ordine al particolare rigore con cui va valutata la testimonianza della persona offesa ed a ritenere che il comportamento anomalo tenuto dalla stessa potesse intaccarne la credibilità. Non si è preoccupata, però, minimamente di confutare gli argomenti con cui il Tribunale, nel considerare pienamente attendibile la persona offesa, aveva ritenuto spiegabile siffatto comportamento. Secondo il Tribunale, infatti, la mancata reazione da parte della D. , che avrebbe continuato a lavorare con il P. senza protestare nei suoi confronti, tornando una seconda volta al piano inferiore dopo il primo episodio, trova, a parere del Collegio una ragionevole spiegazione nel disorientamento conseguente al comportamento dell'imputato, nei confronti del quale la D. , di giovanissima età, aveva un evidente timore reverenziale, trattandosi del suo datore di lavoro ed essendo stata da poco assunta . La D. ha, inoltre, spiegato che non si sarebbe mai aspettata che, dopo aver respinto una prima volta, in modo fermo e risentito, il P. , questi avrebbe potuto tentare un nuovo approccio . E, secondo il Tribunale, la spiegazione fornita dalla D. , pur rivelando una certa ingenuità giustificabile con la sua giovanissima età , risultava credibile alla luce del comportamento successivo della ragazza nel pretendere delle scuse e dei provvedimenti disciplinari . Anche in ordine alla circostanza che la p.o. solo in dibattimento aveva fatto riferimento all'alito etilico dell'imputato, la Corte territoriale non si è preoccupata di contrastare i rilievi svolti in proposito dal Tribunale. 3.1. La motivazione della sentenza impugnata risulta poi illogica e contraddittoria, nella parte in cui, pur dando atto che le dichiarazioni della p.o., risultavano confermate dall'esterno dalle testimonianze, ancorché di persone vicine, anche come parentela , che avevano fatto riferimento alla circostanza che la ragazza nell'immediatezza dei fatti, rimase indubbiamente e sinceramente turbata dall'accaduto , ha ritenuto di bilanciare tali riscontri con il fatto assolutamente irrilevante che l'imputato, secondo le testimonianze dei colleghi e colleghe di lavoro della D. , non avrebbe posto in essere, in precedenza, analoghi comportamenti nei confronti di altre ragazze, o, addirittura, con la mancanza del riscontro classico delle violenze sessuali normali, rappresentato dal referto del pronto soccorso sul corpo dell'aggredita pag. 9 - come se le avances poste in essere dall'imputato e, consistite secondo lo stesso capo di imputazione in baci sul collo e sulla bocca o in sfregamenti potessero lasciare .tracce . refertabili al pronto soccorso . 4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova. I Giudici del rinvio, pur potendo pervenire alle medesime conclusioni della sentenza impugnata, motiveranno, adeguatamente e logicamente, tenendo conto dei principi e dei rilievi sopra enunciati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e invia ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.