La notifica dell’avviso di accertamento da parte dell’Inps si considera correttamente eseguita se, inviata all’indirizzo di residenza o domicilio del soggetto interessato, a mezzo postale con raccomandata di ritorno, sia ricevuta direttamente dal destinatario o da altro soggetto abilitato a ricevere per conto di questi.
E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione, nella sentenza numero 23914 , depositata il 6 giugno 2014. Il caso. La Corte d’appello di Milano confermava la condanna pronunciata per il reato di cui all’articolo 2 comma 1, l. numero 638/1983, in relazione all’omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali. Il soccombente ricorreva in Cassazione, lamentando la falsa applicazione della legge processuale e l’illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado. In particolare, censurava il fatto che la Corte territoriale avesse ritenuto regolarmente notificato l’avviso di accertamento dell’Inps, seppur alla data di notificazione l’imputato non fosse più residente presso l’indirizzo indicato sul plico postale. Il suddetto plico sarebbe risultato comunque ricevuto da persona abilitata a riceverlo in sostituzione del destinatario effettivo, essendo stata la cartolina di ricevimento sottoscritta con firma illeggibile senza che l’imputato abbia mai sporto querela di falso rispetto a questa sottoscrizione. Non si può presumere la consegna della raccomandata se l’indirizzo è sbagliato. La Suprema Corte accoglie il ricorso ritenendolo fondato. La Corte premette che la comunicazione dell’accertamento della violazione dell’articolo 2, l. numero 638/1983 non è soggetta a particolari formalità e ben può essere anche effettuata a mezzo del servizio postale mediante raccomandata. Da ciò consegue che, non essendo necessarie particolari formalità per la notifica dell’accertamento, è sufficiente l’effettiva sicura conoscenza da parte del destinatario dell’accertamento previdenziale, conoscenza che può presumersi qualora l’atto sia notificato in forma legale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di specie la comunicazione era stata inviata nel luogo ove l’interessato non aveva più la residenza, sicché la presunzione secondo cui la consegna della raccomandata viene effettuata solo nei confronti di chi si professi abilitato al ricevimento per conto del destinatario non può evidentemente operare. Tale ragionamento presuntivo può operare se la comunicazione è effettuata nel luogo di residenza o di domicilio dell’interessato e non in luoghi rispetto ai quali non è dato conoscere di elementi di collegamento effettivo con il destinatario. La Cassazione annulla, quindi, la sentenza impugnata con rinvio, non essendo stata effettuata ritualmente la comunicazione dell’avviso di accertamento da parte dell’Inps.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 14 maggio – 6 giugno 2014, numero 23914 Presidente Teresi – Relatore Andreazza Ritenuto in fatto 1. C.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Monza, dichiarando non doversi procedere per le violazioni commesse fino al dicembre 2005 perché estinte per prescrizione, ha confermato per le violazioni commesse dal gennaio ad agosto 2006 la condanna pronunciata per il reato di cui all'articolo 2, comma 1, I. numero 638 del 1983 in relazione all'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali. 2. Con un unico motivo lamenta la falsa applicazione della legge processuale e la illogicità della motivazione. In particolare censura il fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto regolarmente notificato l'avviso di accertamento da parte dell'Inps, con ciò ritenendo inutilmente decorso il termine di tre mesi previsto per la regolarizzazione ed escludendo l'operatività della causa di non punibilità invocata dall'appellante. Il giudice d'appello ha infatti affermato, utilizzando un ragionamento presuntivo inammissibile e privo di ogni dignità probatoria, che, seppure alla data di notificazione dell'avviso, l'imputato non era più residente in Seveso, ove risultava indirizzato il plico postale, ma in Limbiate, il plico sarebbe risultato comunque ricevuto da soggetto abilitato a riceverlo in luogo del destinatario, essendo stata la cartolina di ricevimento sottoscritta con firma illeggibile senza che l'imputato abbia mai sporto querela di falso in relazione a tale sottoscrizione. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. Va anzitutto premesso che secondo l'indirizzo interpretativo di questa Corte, non contrastato da pronunce di segno opposto, la comunicazione dell'accertamento della violazione di cui all'articolo 2 della l. numero 638 del 1983, non è soggetta a particolari formalità, non applicandosi alla stessa il regime delle notificazioni previsto per i soli illeciti di natura amministrativa dalla legge numero 689 del 24 novembre 1981, né quello delle notificazioni previsto dal codice di procedura penale, e ben può essere, pertanto, anche effettuata a mezzo del servizio postale mediante raccomandata inviata sia presso il domicilio del datore di lavoro che presso la sede dell'azienda Sez. Unumero , numero 1855 del 24/11/2011, Sodde, Rv. 251268 Sez. 3, numero 26054 del 14/02/2007, Vincis, Rv. 237202 Sez. 3, numero 9518 del 22/02/2005, Jochner, Rv. 230985 . Ne consegue che, non essendo necessarie particolari formalità per la notifica dell'accertamento, è sufficiente l'effettiva sicura conoscenza da parte del contravventore dell'accertamento previdenziale svolto nei suoi confronti e del conseguente provvedimento amministrativo, conoscenza che ben può presumersi qualora l'atto sia notificato in forma legale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno cfr. Sez. fer. 5 agosto 2008, numero 44542, Varesi, Rv. 242294 né potrebbe assumere rilievo l'impossibilità di risalire all'identità dell'effettivo consegnatario a fronte della corretta indicazione del destinatario della contestazione e dell'indirizzo ove effettuare il recapito sulla lettera raccomandata specie in mancanza di concreti e specifici dati obiettivi che consentano di ipotizzare che la comunicazione non sia stata portata a sua conoscenza senza sua colpa da ultimo, Sez. 3, numero 30241 del 29/07/2011, Romano, non massimata, e Sez. 3, numero 19457 del 08/04/2014, Giacovelli, non massimata . Nella specie, tuttavia, risulta dalla motivazione della stessa sentenza impugnata che la comunicazione venne inviata in luogo Seveso ove l'interessato non aveva più la residenza, sicché la presunzione secondo cui la consegna della raccomandata viene effettuata solo nei confronti di chi si professi abilitato al ricevimento per conto del destinatario, presunzione che fonda l'indirizzo e le conclusioni appena rammentate, non può, evidentemente, operare. Intanto, infatti, detto ragionamento presuntivo può valere in quanto, appunto, la comunicazione sia effettuata nel luogo di residenza o di domicilio dell'interessato e non in luoghi rispetto ai quali non è dato conoscere di elementi di collegamento effettivo con il destinatario. Consegue che, non risultando ritualmente effettuata la comunicazione dell'avviso di accertamento da parte dell'Inps, e non contenendo il decreto di citazione a giudizio l'indicazione di tutti gli elementi propri di detto avviso che consentano, secondo quanto enunciato da questa Corte Sez. U., numero 1855 del 24/11/2011, Sodde, Rv. 251268 , di equiparare la notifica del decreto di citazione alla notifica del suddetto avviso, deve essere ritenuto tempestivo, ai fini del verificarsi della causa di non punibilità, il versamento delle ritenute previdenziali effettuato dall'imputato nel corso del giudizio cfr. Sez.3, numero 5852/13 dei 15/11/2012, Cucurachi, non massimata Sez. 3, numero 6515 del 15/11/2012, Spitaleri, non massimata . 4. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano affinché proceda a nuovo giudizio facendo applicazione del principio di diritto appena enunciato sopra. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano.