L’INPS, con la Circolare numero 74/2014 del 6 giugno, riepiloga per ogni categoria di contribuenti le modalità per la corretta compilazione del quadro RR di Unico, passando quindi in rassegna termini e indicazioni di versamento, compresa la rateizzazione.
Gli artigiani, gli esercenti attività commerciali e terziario nonché i lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata ex articolo 2, comma 26, l. numero 335/1995, per la determinazione dei contributi dovuti all’INPS sono tenuti a compilare il quadro RR della dichiarazione dei redditi. Come calcolare l’imponibile artigiani e commercianti. Come illustrato della Circolare pubblicata venerdì scorso dall’Istituto, i soggetti devono prendere in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2013, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, scomputate dal reddito dell’anno. Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. Liberi professionisti. Per gli iscritti alla Gestione separata INPS, la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF compreso quello in forma associata e/o quello proveniente – se adottato dal professionista – dal «regime dell’imprenditoria giovanile». Termini e modalità di versamento, con uno sguardo alla rateizzazione. I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi per il corrente anno entro il 16 giugno 2014 o il 16 luglio 2014 per i versamenti a saldo per anno di imposta 2013 e primo acconto per l’anno 2014 ed entro il 30 novembre 2014 secondo acconto 2014 . I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta – saldo 2013 e primo acconto 2014 – nel periodo tra il 17 giugno e il 16 luglio 2014 devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, così da evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento. Per i commercianti e gli artigiani la rateazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello UNICO 2014. Per gli autonomi la rateazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2013 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2014. La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito le altre alle scadenze indicate nel modello Unico PF 2014. fonte www.fiscopiu.it
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