L’articolo 182, primo comma, c.p.c. non interessato dalla modifica di cui alla l. numero 69/2009 va interpretato nel senso che il giudice che rilevi l’omesso deposito della procura speciale alle liti rilasciata, ai sensi dell’articolo 83, comma 3, c.p.c., che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, è tenuto ad invitare quest’ultima a produrre l’atto mancante, e tale invito può e deve essere fatto, in qualsiasi momento, anche dal giudice d’appello e solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, reputandola invalida soltanto nel caso in cui l’invito sia rimasto infruttuoso.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza numero 11359 del 22 maggio 2014. Il caso. La vicenda riguarda un triste caso di infortunio sul lavoro nell’ambito del quale un lavoratore moriva durante lo svolgimento di lavori appaltati alla società presso cui era dipendente. La società conveniva in giudizio le compagnie di assicurazione per ottenere il rimborso di quanto versato agli eredi del de cuius. Il Tribunale condannava le assicurazioni al pagamento e la decisione veniva sostanzialmente confermata in appello. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso una compagnia che si era vista dichiarare contumace per difetto di procura alle liti. Mancata produzione della procura alle liti. Proprio sulla procura ad litem si basa il giudizio in Cassazione. La Corte d’Appello aveva “preso atto” della mancata produzione della procura alle liti asseritamente apposta in calce alla copia notificata della citazione introduttiva del giudizio in primo grado. Tale documento non veniva, però, rinvenuto e da ciò era discesa la declaratoria di contumacia con conseguente mancato esame del merito dell’atto di appello della compagnia. Quest’ultima al contrario affermava di aver prodotto in primo grado il fascicolo di parte contenente tutti gli atti e i documenti, ivi incluso l’originale della citazione con la procura in calce. Aggiungeva la ricorrente che mai era giunta notizia di simile mancanza durante i giudizi di primo grado e di appello, né era stata sollevata alcuna eccezione d’ufficio o di parte in merito. Se i giudici avessero ritenuto mancante tale requisito, avrebbero dovuto “provocare” il contraddittorio delle parti sul punto e invitare la ricorrente, ex articolo 182 c.p.c., a sanare la mancanza. Adempimenti preliminari. L’articolo 182 c.p.c. nella versione ante novella del 2009 applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame , infatti, prescrive una serie di adempimenti preliminari che il giudice deve effettuare per verificare la regolare costituzione delle parti. Il primo comma riguarda vizi per così dire “generali” per i quali le parti sono invitate alla relativa regolarizzazione. L’invito può avvenire in modo “informale” o con la fissazione di un’apposita udienza. Se la parte non ottempera, il Giudice può rimettere la causa al collegio o trattenerla in decisione per una pronuncia diretta sull’irregolarità. Attraverso tale controllo il giudice verifica l’adempimento delle formalità di legge quali ad esempio il deposito della nota di iscrizione a ruolo, i fascicoli di parte, i relativi documenti, ecc. Si tratta di un potere ufficioso del magistrato, espressione dei principi di direzione del procedimento e di collaborazione tra il giudice e le parti. Il secondo comma della norma in esame riguarda invece la generale sanatoria dei vizi relativi alla capacità delle parti, cioè la cosiddetta legitimatio ad processum difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione . In tali casi, ove il giudice rilevi delle irregolarità, “può” oggi, a seguito della riforma del 2009, “deve” concedere un termine alla parte per sistemare a dovere la propria posizione. Ciò salvo che si sia già verificata una decadenza nella versione attuale tale limite è scomparso . In tale caso il giudice istruttore dovrà necessariamente rimettere la causa al collegio o trattenerla in decisione per emettere una sentenza che non potrà scendere nel merito della controversia per difetto del presupposto processuale. Rappresentanza del difensore. Discussa è l’applicabilità dell’articolo 182, comma 2, c.p.c. alla rappresentanza del difensore. Secondo un orientamento, la norma in questione non è invocabile perché il limite per il rilascio della procura è determinato ex articolo 125, comma 2, c.p.c. dalla costituzione della parte. Il rilascio tardivo della procura comporta, dunque, la nullità insanabile della citazione in primo grado e in appello senza possibilità di sanatoria o di ratifica successiva così Cassazione 630/1986 e Cassazione 120/1980 . La norma è stata invece ritenuta applicabile nell’ipotesi di procura generale alle liti per atto notarile. In questo caso, l’omesso deposito della stessa, semplicemente enunciata in atti, può essere regolarizzato su invito del Giudice e solo in esito ad esso sarà possibile adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio così Cassazione 7490/1995 e Cassazione 10382/1998 . Vi sono, quindi, precedenti che hanno espressamente escluso l’articolo 182, comma 2, c.p.c. in ipotesi di mancata produzione in giudizio di procura alle liti non rilasciate per atto di notaio. Secondo Cassazione 22984/2004 in una situazione del genere il giudice non è tenuto a concedere il termine per la regolarizzazione, giacché la procura deve preesistere alla costituzione della parte e ciò può avvenire solo nell’ipotesi di procura generale alle liti concessa con atto notarile della quale può essere agevolmente prodotta una copia in caso di precedente mera “dimenticanza”. Nella sentenza in commento, gli Ermellini hanno però compiuto un passaggio ulteriore superando la dicotomia elaborata dalla giurisprudenza appena citata. In realtà, osservano i Giudici, la mancata produzione in giudizio della procura rilasciata comunque prima della causa rientra nel primo comma dell’articolo 182 c.p.c., mentre il secondo comma riguarda più specificamente i casi di mancata costituzione delle persone cui spetta la rappresentanza o l’assistenza e di mancato rilascio delle necessarie autorizzazioni oggi la versione attuale parla anche di nullità della procura del difensore, ma non sarebbe comunque questo il caso in esame . Il Giudice deve promuovere la sanatoria. Peraltro, sottolineano gli Ermellini, oggi il legislatore ha specificamente previsto il dovere del giudice di invitare le parti a sistemare le irregolarità anche nelle fattispecie di cui al secondo comma, giungendo a conclusioni già condivise dalle Sezioni Unite della Cassazione. Con la pronuncia 9217/2010 si è, infatti, specificato che l’articolo 182, comma 2, c.p.c. deve essere interpretato, alla luce anche della modifica del 2009, nel senso che il giudice «deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali». La Corte d’Appello, pur rilevando il difetto solo in secondo grado, avrebbe quindi dovuto invitare la compagnia a sanare la propria posizione producendo l’atto mancante prima di assumere qualsiasi decisione in ordine alla sua costituzione. La sentenza impugnata veniva così inevitabilmente cassata con conseguente rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 25 febbraio – 22 maggio 2014, numero 11359 Presidente Chiarini – Relatore Barreca Svolgimento del processo 1.- Il Tribunale di Roma veniva adito dalla società Colacem S.p.a., per ottenere la condanna delle compagnie di assicurazione convenute al rimborso, pro-quota, di tutte le somme versate dalla stessa Colacem, quale responsabile civile, agli eredi di R.A. , rimasto vittima di un infortunio mortale presso lo stabilimento della società in omissis , durante il compimento di lavori appaltati dalla Colacem alla STIM S.r.l. e da quest'ultima subappaltati alla Ditta Lattoneria Z.A. di omissis , della quale il lavoratore era dipendente. Con sentenza del 30 luglio 2002 il Tribunale condannava gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra, Assitalia S.p.a., UAP Italiana S.p.a., RAS S.p.a., Assicurazioni Generali S.p.a., Toro Assicurazioni S.p.a., Aurora Assicurazioni S.p.a., Allianz Subalpina S.p.a., Italiana Assicurazioni S.p.a., Società Reale Mutua di Assicurazioni, SAI S.p.a., al pagamento, in favore di Colacem, delle somme per ciascuno indicate in sentenza, nonché tutte in solido alla refusione delle spese processuali alla società attrice. 2.- Proposto appello principale da parte di quest'ultima, le compagnie di assicurazione proponevano appello incidentale, deducendo il giudicato esterno conseguente alla sentenza della Corte d'Appello di Lecce del 10 aprile 1998. La Corte d'Appello, con sentenza pubblicata il 5 aprile 2007, ha accolto parzialmente l'appello principale, elevando la sorte oggetto della condanna pro-quota fino alla concorrenza della somma di Euro 33.368,47, oltre rivalutazione ed interessi ha rigettato gli appelli incidentali di Toro Assicurazioni spa, Riunione Adriatica di Sicurtà, AXA Assicurazioni spa, Assicurazioni Generali spa, Italiana Assicurazioni spa, Meieaurora Assicurazioni spa e Reale Mutua Assicurazioni spa ha dichiarato la contumacia di Allianz Subalpina spa, SAI spa ed Assicuratori dei Lloyd's di Londra ha condannato tutte le appellate al rimborso delle spese del grado in favore dell'appellante principale. 3.- Avverso la sentenza gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra d'ora in poi Lloyd's propongono ricorso affidato a due motivi. INA Assitalia s.p.a. propone ricorso incidentale adesivo. Le altre intimate non si difendono. Motivi della decisione Preliminarmente, i ricorsi, principale ed incidentale, vanno riuniti. 1.- La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la contumacia dei Lloyd's per difetto di procura alle liti e, conseguentemente, non ha deciso in merito all'appello incidentale proposto dalla stessa parte. La Corte d'Appello ha dichiarato di prendere atto della mancata produzione della procura alle liti asseritamente apposta in calce alla copia notificata della citazione introduttiva del giudizio di primo grado. A tale mancato rinvenimento negli atti del giudizio di appello ha fatto conseguire la dichiarazione di contumacia dell'appellante incidentale, contenuta in sentenza. Col primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli articolo 83, 125, 182 e 350 cod. proc. civ., ai sensi dell'articolo 360 numero 3 cod. proc. civ. Premesso di avere prodotto, all'atto della costituzione in giudizio, il fascicolo di primo grado contenente tutti gli atti ed i documenti, ivi incluso l'originale dell'atto di citazione notificato da Colacem, con la procura alle liti in calce, rilasciata dai Lloyd's anche per il giudizio da instaurarsi in secondo grado, e di non aver avuto notizia della mancanza di quest'ultima per tutto il corso del processo d'appello, durante il quale non vi era stato alcun rilievo d'ufficio né eccezione delle controparti riguardante il difetto della procura alle liti, la ricorrente sostiene che, comunque, il giudice d'appello, nel riscontrare detta mancanza, avrebbe dovuto, ai sensi dell'articolo 182 cod. proc. civ., invitare i Lloyd's a sanare la mera irregolarità dell'atto e dei documenti relativi alla costituzione in giudizio. Non avendo rivolto alcun invito in tal senso, e non avendo nemmeno dichiarato la contumacia alla prima udienza ai sensi dell'articolo 350 cod. proc. civ. consentendo anzi la partecipazione dei Lloyd's all'intero giudizio , la Corte d'Appello avrebbe violato le norme richiamate, come da giurisprudenza di legittimità riportata in ricorso. 2.- Il motivo è fondato e va accolto. Va fatta applicazione del principio, che questa Corte ha da tempo affermato con riguardo alla procura generale alle liti per atto notarile, per il quale nel caso di omesso deposito della procura generale ad lites, che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, il giudice è tenuto, in adempimento del dovere impostogli dall'articolo 182 cod. proc. civ., ad invitarla a produrre il documento mancante, e tale invito può e deve esser fatto, in qualsiasi momento anche dal giudice d'appello e solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio così già Cass. numero 7490/95 e numero 10382/98, nonché Cass. numero 13434/02 e numero 9915/06 . È vero peraltro che il principio risulta affermato con riguardo all'ipotesi della mancata produzione della procura generale alle liti, tanto che vi sono precedenti che ne hanno genericamente escluso l'applicazione, e le relative conseguenze, qualora la fattispecie fosse diversa cfr. Cass. numero 1711/2000, nonché Cass. numero 22984/04 , e, più specificamente, ne hanno escluso l'applicazione al caso di mancata produzione in giudizio di procura alle liti non rilasciata per atto di notaio cfr. Cass. numero 28942/08, per la quale “il mancato reperimento della procura alle liti non impone al giudice di disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria e, in caso di insuccesso, concedere un termine per la ricostruzione del proprio fascicolo. Tale criterio, infatti, valido per la documentazione inclusa nel fascicolo di parte, non appare riferibile automaticamente alla procura, la quale deve preesistere alla costituzione della parte. Il giudice potrà concedere il termine nell'unico caso in cui la procura alle liti sia stata rilasciata per atto notarile, di cui può essere agevole produrre una copia” . Tuttavia, si tratta di un'eccezione che non ha alcun riscontro normativo, ed anzi va disattesa in ragione del disposto dell'articolo 182 cod. proc. civ. Come affermato nella motivazione di altra sentenza in cui era all'attenzione un caso analogo al presente Cass. numero 9846/01 , la lettera del primo comma dell'articolo 182 cod. proc. civ., che impone al giudice di verificare d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, di invitarle a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi, si distingue dalla lettera del secondo comma, poiché soltanto in quest'ultimo e non anche nel primo -nel testo della norma anteriore alla sostituzione apportata dall'articolo 46, comma secondo, della legge numero 69 del 2009 - viene riconosciuto al giudice un potere discrezionale per la concessione del termine per sanare il difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione. La differenza tra le due ipotesi è evidente, sol che si consideri, con riferimento al caso in trattazione, relativo alla procura alle liti, che rientra nella previsione del primo comma l'ipotesi della procura rilasciata prima del giudizio, enunciata negli atti di causa e non prodotta, laddove rientrano nella previsione del secondo comma le ipotesi di mancata costituzione delle persone cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e di mancato rilascio delle necessarie autorizzazioni nonché, dopo la modifica normativa su citata, anche le ipotesi di nullità della procura al difensore, evidentemente diverse dall'ipotesi in cui la procura vi sia e sia valida, ma ne risulti soltanto l'omesso deposito agli atti di causa . Peraltro, le Sezioni Unite, chiamate a dirimere il contrasto interpretativo sulla portata del secondo comma, hanno affermato il principio per il quale “l'articolo 182, secondo comma, cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dalla legge numero 69 del 2009 , secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione può assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall'articolo 46, comma secondo, della legge numero 69 del 2009, nel senso che il giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali” Cass. S.U. numero 9217/10 . A maggior ragione, allora, va affermato il seguente principio di diritto “l'articolo 182, primo comma, cod. proc. civ. non interessato dalla modifica di cui alla legge numero 69 del 2009 va interpretato nel senso che il giudice che rilevi l'omesso deposito della procura speciale alle liti rilasciata, ai sensi dell'articolo 83, comma terzo, cod. proc. civ., che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, è tenuto ad invitare quest'ultima a produrre l'atto mancante, e tale invito può e deve essere fatto, in qualsiasi momento, anche dal giudice d'appello e solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, reputandola invalida soltanto nel caso in cui l'invito sia rimasto infruttuoso”. Il principio si pone in linea di continuità con l'altro, di recente affermato da questa Corte, nella sentenza numero 10123/11, per il quale quando nell'atto di riassunzione dopo declinatoria di competenza o nell'atto di costituzione del convenuto in riassunzione viene richiamata dal difensore la procura rilasciatagli nell'atto di costituzione davanti al giudice a quo oppure la procura rilasciata con atto separato in quel giudizio ed ivi prodotta e non venga prodotto in originale o in copia se l'originale trovasi nel fascicolo d'ufficio del giudice a quo, che la cancelleria ha l'obbligo di acquisire ai sensi dell'articolo 126 disp. att. cod. proc. civ. l'atto contenente la procura o la procura stessa, il giudice della riassunzione è tenuto, ove rilevi tale mancata produzione e, quindi, il difetto della costituzione, a formulare l'invito a regolarizzare la costituzione, non potendo considerare quest'ultima invalida e, quindi, contumace la parte in difetto di invito e di ottemperanza ad esso. Il giudice d'appello che sia investito della nullità derivante dalla mancata formulazione dell'invito è tenuto a dichiararla e, quindi, revocata la dichiarazione di contumacia, a rinnovare la decisione se del caso considerando valida l'attività istruttoria del contumace oppure dandovi corso se ammissibile . In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto. 2.1.- L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo relativo alla violazione del diritto di difesa dell'odierna ricorrente, già appellante incidentale e la cassazione della sentenza impugnata, quanto alla dichiarazione di contumacia degli Assicuratori dei Lloyd's di Londra, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, che deciderà attenendosi al principio di diritto di cui sopra. 3.- Il ricorso incidentale è qualificato come adesivo dalla stessa parte ricorrente INA - Assitalia s.p.a. e tale d'altronde va reputato poiché non contesta il ricorso, ma vi aderisce. Dato ciò, peraltro, la ricorrente incidentale risulta priva d'interesse all'impugnazione. Ed invero, Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia spa, oggi INA Assitalia s.p.a., si è limitata a ribadire i medesimi motivi di impugnazione esposti nel ricorso principale, mentre non ha impugnato l'omessa pronuncia, da parte della Corte d'Appello, sul suo appello incidentale, sul quale aveva formulato le conclusioni che risultano dall'epigrafe della sentenza impugnata e sul quale la Corte territoriale ha omesso ogni statuizione avendo anzi in motivazione escluso che vi fosse un appello incidentale di Assitalia ed avendo perciò rigettato gli appelli incidentali delle altre coassicuratrici, menzionate tutte nel dispositivo della sentenza, ad eccezione appunto dell'odierna ricorrente incidentale . Per di più, la Corte d'Appello ha accolto parzialmente l'appello principale di Colacem S.p.A. nei confronti di tutte le altre società assicuratrici, eccetto Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia spa, che non risulta menzionata nel dispositivo della sentenza come destinataria né della condanna al pagamento proquota della sorte capitale e degli accessori, né della condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Colacem S.p.A. Pertanto, per un verso, si deve escludere che vi sia soccombenza di INA Assitalia s.p.a. su questi ultimi capi di sentenza per altro verso, si deve rilevare che l'omessa pronuncia sull'appello incidentale, in sé pregiudizievole, non è stata oggetto della presente impugnazione. Conseguono a siffatta situazione processuale la carenza di interesse alla proposizione di quest'ultima e l'inammissibilità perciò del ricorso incidentale. La liquidazione delle spese del giudizio di cassazione va rimessa al giudice di rinvio. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, principale ed incidentale adesivo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale adesivo. Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata nei limiti specificati in motivazione e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.