L’articolo 4, l. numero 1369/1960, che limitava l’ambito temporale di efficacia della responsabilità solidale in ipotesi di appalto di opere o servizi, si applica ai soli diritti suscettibili di essere fatti valere direttamente dal lavoratore, non potendo estendere la sua efficacia ad un soggetto terzo quale è l’INPS.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza numero 6532, depositata il 20 marzo 2014. Il caso. La Corte d’Appello di Firenze, confermando la pronuncia di primo grado, riteneva fondata l’opposizione con cui un imprenditore contestava la pretesa dell’INPS, ai sensi dell’articolo 3, l. numero 1369/1960 a mente del quale «gli imprenditori che appaltano opere o servizi , da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiore a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti Gli imprenditori sono altresì tenuti in solido con l'appaltatore, relativamente ai lavoratori da questi dipendenti, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza» , relativa al pagamento di contributi non versati da un appaltatore rispetto a talune retribuzioni percepite da suoi lavoratori subordinati occupati nell’appalto intercorso con l’opponente. La Corte riteneva, in particolare, che l’Istituto fosse incorso nella decadenza annuale prevista dall’articolo 4,l. numero 1369/1960 a mente del quale «i diritti spettanti ai prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo precedente potranno essere esercitati nei confronti dell'imprenditore appaltante fino ad un anno dopo la data di cessazione dell'appalto» , da intendersi riferita non solo ai diritti dei lavoratori ma, anche, al diritto dell’Istituto di pretendere l’adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi previdenziali. Contro tale pronuncia l’INPS ricorreva alla Corte di Cassazione lamentando - in estrema sintesi - come la decadenza in esame fosse riferibile ai soli diritti suscettibili di essere fatti valere direttamente dal lavoratore, risultando a ciò estraneo un soggetto terzo, quale è l’Ente Previdenziale, i cui diritti derivano da disposizioni di legge. Il primo orientamento l’INPS sconta gli stessi termini di tutti gli altri. Motivo che viene condiviso dalla Cassazione la quale, affermando il principio esposto in massima, accoglie il ricorso. Preliminarmente, la Corte dà atto che sul tema si sono, negli anni, contrapposti due distinti orientamenti, di cui il primo, più datato, riteneva che il termine decadenziale di cui al citato articolo 4 si riferisse anche al diritto dell’Ente Previdenziale di pretendere l’adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi «di previdenza e di assistenza». Diritto che, pertanto, doveva essere esercitato entro lo stesso termine annuale di decadenza previsto a carico dei lavoratori Cass., sent. numero 4663/1985 Cass., sent. numero 5006/1983 Cass., sent. numero 6855/1982 Cass., sent. numero 3216/1975 . La responsabilità solidale è una disciplina speciale. Sotto un ulteriore profilo, questo orientamento riteneva – condivisibilmente, a parere di chi scrive – che tale interpretazione fosse suffragata dal fatto che la l. numero 1369/1960 dettasse una «norma derogativa eccezionale», relativa ad una responsabilità solidale del committente rispetto a rapporti di cui quest’ultimo non è titolare. Il secondo orientamento l’INPS ha decadenze proprie. Un secondo e più recente orientamento, invece, ritiene che la norma in commento limiti l’ambito temporale di efficacia della decadenza ai soli diritti suscettibili di essere fatti valere dal lavoratore, non potendo estendere i suoi effetti ad un soggetto terzo quale l’INPS Cass., sent. numero 11861/2011 Cass., sent. numero 996/2007 . L’INPS è soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro. Orientamento, quest’ultimo, a cui la Corte intende dare continuità, poiché, secondo il suo giudizio, il rapporto previdenziale risulta del tutto autonomo rispetto al sotteso rapporto di lavoro, tanto che «allorquando l’Istituto faccia valere la sua qualità di soggetto autonomo del correlativo rapporto, non soggiace al giudicato eventualmente intervenuto nei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore rimanendo altresì autonomamente legittimato a chiedere l’accertamento del proprio diritto». Da questa premessa, confermata ad avviso della Corte anche dai lavori preparatori della l. numero 1369/1960, non può che ritenersi l’Istituto estraneo dal perimetro di applicazione della norma in commento e, per l’effetto, soggetto solo all’ordinario termine di prescrizione quinquennale.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 11 dicembre 2013 – 20 marzo 2014, numero 6532 Presidente De Cesare – Relatore Blasutto Svolgimento del processo La Corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il 13 giugno 2007, confermando la pronuncia di primo grado, accoglieva l'opposizione proposta da Tirrenica Costruzioni s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento della somma di lire 60.475.834 per contributi omessi e somme aggiuntive maturati nel periodo gennaio-settembre 1995 sulle retribuzioni percepite dai lavoratori della ditta Del Corbo Roberto, alla quale la società opponente aveva appaltato alcuni lavori edili. Ad avviso dei giudici di appello, l'Inps era incorso nella decadenza annuale di cui alla legge numero 1369/1960, articolo 4, riguardante l'azione diretta contro il committente per l'esercizio dei diritti spettanti ai dipendenti di imprese appaltatrici. Tale decadenza era da intendere come riferibile non solo ai diritti al trattamento economico e normativo, ma anche al diritto di pretendere l'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi previdenziali, diritto che doveva essere anch'esso esercitato, eventualmente dall'ente assicuratore, entro il medesimo termine annuale. Avverso tale sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La società Tirrenica costruzioni in liquidazione è rimasta intimata. Resistono con controricorso C.V. e C.A. , i quali erano intervenuti in causa a seguito di chiamata su istanza della convenuta. Motivi della decisione Con unico motivo l'INPS, denunciando violazione e falsa applicazione degli articolo 3 e 4 legge 23 ottobre 1960 numero 1369, anche in relazione all'articolo 12 disp. prel. cod. civ., sostiene che la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte territoriale Cass. n 4663/1983 era stata superata dalla sentenza numero 996 del 17 gennaio 2007 che, sulla base di una più attenta lettura del dato normativo e in considerazione della ratio sottesa alla norma stessa, aveva escluso l'applicazione del termine decadenziale di cui all'articolo 4 della legge numero 1369/1960 agli enti previdenziali. Conclude formulando il corrispondente quesito di diritto con cui chiede a questa Corte di ribadire che l'articolo 4 della legge 23 ottobre 1960, numero 1369 - che pone il termine di decadenza di un anno dalla cessazione dell'appalto per l'esercizio dei diritti dei prestatori di lavoro, dipendenti da imprese appaltatoci di opere e servizi nei confronti degli appaltanti - limita l'ambito di efficacia del termine di decadenza ai diritti suscettibili di essere fatti valere direttamente dal lavoratore, non potendosi estendere invece l'efficacia della disposizione legislativa ad un soggetto terzo, quale l'ente previdenziale, i cui diritti scaturenti dal rapporto di lavoro disciplinato dalla legge si sottraggono al suddetto termine decadenziale. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. La legge numero 1369 del 23 ottobre 1960 sul divieto d'intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro , articolo 3 e 4, disciplina abrogata con l'articolo 85 d.lgs. numero 276 del 10 settembre 2003, ma applicabile alla fattispecie ratione temporis, disponeva testualmente 3. - Gli imprenditori che appaltano opere o servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti, da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiori a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti . Gli imprenditori sono altresì tenuti in solido con l'appaltatore, relativamente ai lavoratori da questi dipendenti, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza . 4. I diritti spettanti ai prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo precedente potranno essere esercitati nei confronti dell'imprenditore appaltante durante l'esecuzione dell'appalto e fino ad un anno dopo la data di cessazione dell'appalto . Secondo tale disciplina, l'azione nei confronti del committente, tenuto in solido con l'appaltatore a corrispondere ai lavoratori di quest'ultimo un trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo non inferiore a quello spettante ai lavoratori da esso dipendenti articolo 3, comma 1 , nonché all'adempimento degli obblighi previdenziali articolo 3, comma 3 , può essere esercitata durante l'esecuzione dell'appalto e fino a un anno dopo la sua cessazione. La giurisprudenza più risalente di questa Corte Cass. 9 ottobre 1975, numero 3216 13 dicembre 1982, numero 6855 20 luglio 1983, numero 5006 9 settembre 1985 numero 4663 aveva affermato che l'articolo 4 citato si riferisce, stante la formulazione della norma e, in particolare, il rinvio che questa opera all'articolo precedente, non soltanto al trattamento economico e normativo ma anche al diritto dell'ente assicuratore di pretendere l'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza e d'assistenza, diritto che, pertanto, dev'essere anch'esso esercitato, eventualmente dall'ente assicuratore, entro lo stesso termine di decadenza. A tale orientamento si è attenuto il giudice di appello nel ritenere l'INPS decaduto dal diritto di pretendere dal soggetto committente l'adempimento degli obblighi contributivi derivanti dalla sua responsabilità solidale, avendo l'Istituto agito con ricorso per decreto ingiuntivo oltre il termine annuale fissato dalla norma. In argomento, l'orientamento interpretativo di questa Corte è tuttavia mutato a seguito della sentenza numero 996 del 17 gennaio 2007 conf. Cass. numero 11861 del 27 maggio 2011 , secondo cui la L. 23 ottobre 1960, numero 1369, articolo 4, pur facendo riferimento, oltre che ai diritti al trattamento economico e normativo, anche al diritto di pretendere l'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi previdenziali, limita l'ambito di efficacia del suddetto termine ai diritti suscettibili di essere fatti valere direttamente dal lavoratore, non potendosi estendere invece l'efficacia dell'anzidetta disposizione legislativa ad un soggetto terzo, quale l'ente previdenziale, i cui diritti scaturenti dal rapporto di lavoro disciplinato dalla legge si sottraggono, pertanto, al predetto termine annuale decadenziale. Le linee essenziali di tale interpretazione possono così sintetizzarsi - il precedente orientamento aveva affermato che il dato normativo non opera alcuna distinzione tra i vari tipi di diritti nascenti dalla L. numero 1369, articolo 3, perché li assoggetta tutti ad una disciplina identica e fissa il termine di un anno dalla cessazione dell'appalto pure per gli obblighi derivanti dalle leggi previdenziali di conseguenza, il diritto dell'ente assicuratore al versamento dei relativi contributi è soggetto anch'esso al termine di decadenza, perché si riferisce a diritti soggettivi posti da una norma derogativa eccezionale, ossia dalla L. numero 1369 del 1960, articolo 3, che prevede una responsabilità solidale dell'imprenditore committente con l'imprenditore appaltatore relativamente a rapporti di lavoro di cui il committente stesso non è titolare cfr. in tali sensi, ex plurimis Cass. 9 settembre 1983 numero 4663 Cass. 28 luglio 1983 numero 5185 Cass. 9 ottobre 1975 numero 3216 - tale soluzione non è condivisibile tanto sul piano dell'interpretazione testuale quanto su quello della conformità alla ratio legis, poiché il riferimento letterale ai committenti e agli appaltatori, anche mediante il ricorso alla parola imprenditori Gli imprenditori che appaltano e Gli imprenditori sono altresì tenuti rispettivamente ai commi 1 e 3, articolo 3 - e, per quanto riguarda la parte coobbligata con questi, alla parola appaltatore cfr. ancora commi 1 e 3 del citato articolo 3 - rimanda unicamente alla esigenza di rafforzare la garanzia retributiva e normativa dei lavoratori dipendenti dell'impresa appaltatrice, mediante una disciplina che si rivolge, anche con la previsione di un termine di decadenza, ai soggetti del contratto lavorativo la disciplina non riguarda qualsiasi altro soggetto estraneo alla conclusione del contratto di lavoro, perché terzo rispetto ad esso, ed anche il testo dell'articolo 4 richiama i diritti spettanti ai prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo precedente - sotto altro versante deve rilevarsi la piena autonomia del rapporto previdenziale facente capo all'INPS, ribadita più volte dai giudici di legittimità, essendo stato affermato che. allorquando l'Istituto assicuratore faccia valere la sua qualità di soggetto autonomo del correlativo rapporto per fonte, causa, soggetti e contenuto differente da quello, pur connesso, di lavoro non soggiace al giudicato di inesistenza del rapporto di lavoro subordinato , intervenuto fra il lavoratore ed il suo datore di lavoro, e rimane, pertanto, autonomamente legittimato a chiedere l'accertamento del proprio diritto cfr. in tali sensi Cass. 22 novembre 1984 numero 6029, cui adde, tra le innumerevoli decisioni applicative dell'autonomia del suddetto rapporto previdenziale Cass. 5 luglio 2002 numero 9774 Cass. 22 marzo 2001 numero 4141 Cass. 18 febbraio 1986 numero 970 - nei lavori preparatori degli scrutinati articolo 3 e 4 non v'è alcun cenno volto a regolamentare l'esercizio del diritto dell'Istituto assicuratore derivante dal rapporto previdenziale, ma si evidenzia unicamente - in connessione ad altre leggi, costituenti un reticolato normativo posto a tutela dei diritti dei lavoratori e precisamente quella del collocamento, quella del lavoro a domicilio, quella della tutela della donna e del minore - l'esigenza di disciplinare situazioni, che pur se non son dettate necessariamente da propositi di frode, tuttavia possono determinare delle sperequazioni nell'ambito dell'azienda, tali da giustificare l'intervento del legislatore, sperequazioni inammissibili fra lavoratori che partecipano alla normale attività dell'azienda stessa e che non possono trovarsi in condizioni di maggiore o minore vantaggio a seconda che la loro opera sia prestata all'imprenditore o ad una persona interposta cfr. Atti Parlamentari, Camera dei deputati, 3^ Legislature, seduta del 13 ottobre 1959, pag. 10965 . Tale soluzione interpretativa viene qui condivisa e ribadita, dovendo ulteriormente osservarsi che nel contesto dell'articolo 3 della legge 1369 del 1960 fino alla sua abrogazione ad opera del d. lgs. numero 276 del 2003 , la locuzione all'interno dell'azienda non va intesa in senso topografico ma va interpretata in senso funzionale, come sinonimo di appartenenza al ciclo produttivo del committente cfr. Cass. 28 luglio 2009, numero 17497 . In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio. Non può emettersi decisione nel merito ex articolo 384 secondo comma c.p.c., essendovi questioni rimaste assorbite nella decisione assunta dalla Corte di appello che, nel ritenere la decadenza dell'INPS dal diritto di pretendere dalla soc. Tirrenica Costruzioni l'adempimento degli obblighi contributivi, non ha proceduto all'esame delle altre questioni devolute alla sua cognizione, anche in relazione all'appello incidentale della società appaltatrice, cui hanno resistito i terzi chiamati giudizio. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.