Le sentenze di condanna, seppur lontane nel tempo, vanno sempre e comunque autodichiarate in sede di gara

La mancata dichiarazione di condanne penali, ai sensi dell’art. 38 del Codice dei contratti pubblici, non può che comportare la legittima esclusione dalla gara. Ciò, anche quando i pregiudizi penali siano risalenti nel tempo, in quanto l’omissione incide non già sugli effetti delle condanne taciute, quanto piuttosto determina una situazione di infedeltà, reticenza o inaffidabilità a carico dell’impresa.

E’ quanto statuito dal Tar Emilia Romagna, sez. Parma I^, nella sentenza n. 341 del 13 novembre 2013. La mancata dichiarazione della condanna . Il Comune di Fiorenzuola d’Arda indiceva una gara, per il conferimento dell’appalto dei lavori di recupero funzionale della palazzina sud comparto ex Macello pubblico - 2° stralcio, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. Dopo l’esclusione delle due prime classificate, l’impresa E.M.G., terza classificata in graduatoria, veniva assoggettata alla verifica in merito all’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione, autodichiarati in sede di gara. Tuttavia, pur essa veniva esclusa in ragione dell’omessa dichiarazione, in sede di documentazione allegata all’offerta, di una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nel lontano 5 febbraio 1980, per il reato di violazione delle norme in materia di edificabilità dei suoli. Avverso il provvedimento di esclusione, insorge l’impresa E.M.G., lamentando l’insussistenza dell’obbligo di dichiarazione di reati, che non potevano condurre all’esclusione dalla gara, in quanto non incidenti sulla moralità professionale dell’imprenditore. Le previsioni del disciplinare di gara . Il disciplinare di gara stabiliva espressamente che l’istanza di partecipazione doveva essere corredata anche da una chiara dichiarazione, ove specificare se si era incorsi in provvedimenti giudiziari definitivi sentenze di condanna passate in giudicato decreti penali di condanna divenuti irrevocabili sentenze patteggiate” . A fronte di tale prescrizione, il Tar rileva che il rappresentante legale della società ricorrente aveva sottoscritto una dichiarazione contrassegnata nella parte del modello, che esclude in toto la sussistenza di precedenti penali a suo carico, omettendo, dunque, di indicare la sentenza di condanna subita nel 1980. La mancata dichiarazione costituisce causa autonoma di esclusione . Ad avviso dei giudici amministrativi, la mancata dichiarazione della condanna, anche in violazione della chiara prescrizione del bando, determina legittimamente l’esclusione dalla gara, dal momento che l’omissione incide non già sugli effetti delle condanne taciute, quanto piuttosto sulla situazione di infedeltà, reticenza o inaffidabilità della impresa partecipante. Infatti, la giurisprudenza maggioritaria afferma che le valutazioni, in ordine alla gravità delle condanne riportate dai concorrenti ad una gara ed alla loro incidenza sulla moralità professionale, spettano esclusivamente alla stazione appaltante e non già al concorrente medesimo che, pertanto, è obbligato a indicare tutte le condanne riportate, non potendo operare alcuna selezione Tar Lazio, sez. Roma III^, n. 7.478/2012 . In altri termini, l’omessa dichiarazione di una sentenza, seppur distante nel tempo, costituisce una causa autonoma di esclusione, indipendentemente dalla potenziale valenza negativa del reato compiuto. Infatti, siffatte dichiarazioni non possono che essere effettuate al momento della partecipazione alla gara, onde consentire alla stazione appaltante di fare, poi, le opportune verifiche e di valutare, successivamente, la gravità dei reati che potrebbero incidere sulla moralità professionale. Conseguente irrilevanza della valutazione della condanna . Conseguentemente, diviene del tutto irrilevante il fatto che gli illeciti penali non dichiarati siano eventualmente inidonei ad incidere sulla moralità professionale dell’impresa concorrente, in quanto, l’esistenza di false dichiarazioni circa i precedenti penali si configura come causa autonoma di esclusione. Deve essere ben chiaro che le valutazioni in ordine alla gravità delle condanne ed alla loro incidenza sulla moralità professionale spettano esclusivamente alla stazione appaltante e non già al concorrente. Questi è integralmente obbligato ad indicare tutte le condanne riportate, senza poterne autonomamente operare una selezione sulla base di meri criteri personali. In altri termini, l'onere della concreta valutazione della gravità dei reati compiuti e della loro incidenza effettiva sulla moralità professionale sussiste solo in capo alla Pubblica amministrazione appaltante. Pertanto, le sentenze di condanna subite vanno sempre e comunque dichiarate, pur se sono decorsi oltre trent’anni dalla loro emissione.

TAR Emilia Romagna, sez. staccata di Parma sez. I , sentenza 31 ottobre – 13 novembre 2013, n. 341 Presidente/Estensore Eliantonio Fatto Il Comune di Fiorenzuola d’Arda ha indetto una gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di recupero funzionale della palazzina sud comparto ex Macello pubblico - 2° stralcio”, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. La società ricorrente, presentata l’offerta, si è classificata al terzo posto della graduatoria di merito. Poiché le meglio graduate erano state escluse dalla gara per omessa dichiarazione di sentenze penali di condanna subite dagli amministratori, è stata assoggettata alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, ma è stata anch’essa esclusa in ragione dell’omessa dichiarazione, in sede di documentazione allegata all’offerta, di una pronuncia penale emessa in data 5 febbraio 1980 per il reato di violazione delle norme in materia di edificabilità dei suoli art. 17 della L. 20 gennaio 1977, n. 10 . In ragione di tale esclusione la gara è stata aggiudicata la gara alla Martini Costruzioni S.r.l. inoltre, è stato disposto l’incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Con il ricorso in esame ha impugnato tali atti, deducendo le censure di violazione dell’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e di eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria e per illogicità manifesta. Ha dedotto, nella sostanza, l’insussistenza dell’obbligo di dichiarazione di fatti che non potevano condurre all’estromissione da una gara e l’inesistenza di una prescrizione in tal senso contenuta nella lex specialis del concorso. Si è costituito in giudizio il Comune di Fiorenzuola d’Arda, resistendo al gravame. Si è anche costituita in giudizio l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, limitandosi a depositare, oltre a tutti gli atti del procedimento, anche una analitica relazione dell’Amministrazione in ordine alle censure dedotte. Alla pubblica udienza del 31 ottobre 2013 la causa è stata trattenuta a decisione. Diritto L’impugnata determinazione, con la quale la società ricorrente è stata esclusa dalla gara indetta dal Comune di Fiorenzuola d’Arda, è motivata con riferimento all’omessa dichiarazione, in sede di documentazione allegata all’offerta, di una pronuncia penale emessa in data 5 febbraio 1980 per il reato di violazione delle norme in materia di edificabilità dei suoli, Il ricorso è infondato. Deve, invero, al riguardo ricordarsi che questa stessa Sezione con sentenze 24 novembre 2010, nn. 502 e 509, ha respinto analoghi ricorsi proposti dagli altri concorrenti partecipanti alla gara in questione, che erano stati anch’essi esclusi per aver omesso di dichiarare delle sentenze penali di condanna. In tale occasione si è già avuto modo di chiarire che il disciplinare di gara, per quel che rileva nella presente controversia, stabiliva espressamente che l’istanza di partecipazione avrebbe dovuto essere corredata delle dichiarazioni sostitutive indicate nel disciplinare medesimo al punto 4 , da redigere in conformità del modello allegato B” e con riferimento a pena di esclusione dalla gara” v. pag. 2 a tutte le dichiarazioni ivi previste. Il punto 4 , in particolare, richiedeva di specificare se si era incorsi in sentenze di condanna passate in giudicato o in decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o in sentenze di applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen., con indicazione altresì dell’eventuale conseguimento del beneficio della non menzione ed anche dell’eventuale applicazione dell’art. 178 cod. pen o dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. derivante da formale pronuncia giudiziale in termini corrispondenti, poi, era formulato l’ allegato B”, secondo uno schema da compilare da parte delle concorrenti. Ciò posto, deve evidenziarsi che il rappresentante legale della società ricorrente aveva sottoscritto una dichiarazione contrassegnata nella parte del modello che esclude in toto la sussistenza di precedenti penali a suo carico, omettendo di richiamare una sentenza di condanna subita nel 1980. Ora, come questa stessa Sezione ha già chiarito con le predette decisioni - e come del resto è stato costantemente chiarito dalla giurisprudenza cfr., da ultimo, Cons. St., sez. VI, 10 dicembre 2012, n. 6291 - l’avere corredato l’offerta di un’attestazione falsa o comunque non conforme al modello imposto dalle norme di gara, determina legittimamente l’esclusione dalla gara, posto che la mancata dichiarazione incide non già sugli effetti delle condanne taciute quanto piuttosto sulla situazione di infedeltà, reticenza o inaffidabilità della ditta stessa. Inoltre, è irrilevante che gli illeciti penali non dichiarati siano eventualmente inidonei ad incidere sulla moralità professionale della concorrente, in quanto, l’esistenza di false dichiarazioni circa i precedenti penali si configura come causa autonoma di esclusione, mentre le valutazioni in ordine alla gravità delle condanne e alla loro incidenza sulla moralità professionale spettano esclusivamente alla stazione appaltante e non già al concorrente, il quale è pertanto obbligato ad indicare tutte le condanne riportate, senza poterne autonomamente operare una selezione sulla base di meri criteri personali. In assenza di significativi elementi di incertezza circa le dichiarazioni da formulare in sede di offerta - attesa l’univocità delle norme di gara - si rilevano, di conseguenza, prive di fondamento le doglianze della ricorrente proposte avverso l’atto di esclusione in parola, che si presenta come una corretta applicazione della lex specialis della gara. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto. La spese, come di regola, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo conto dei parametri e di quanto oggi disposto dal D.M. 20 luglio 2012, n. 140, ed, in particolare, della qualità dell’attività prestata. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 1.500 millecinquecento oltre agli accessori di legge IVA e CAP a favore del Comune di Fiorenzuola d’Arda e di € 500 cinquecento a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.