No all’eccessivo taglio del costo minimo del lavoro fissato dalle tabelle ministeriali

Impongono parametri normativi di valutazione, anche se non sono assoluti ed inderogabili. I contratti di solidarietà, il training on the job e le altre agevolazioni fiscali non possono giustificare l’eccessivo ribasso del costo minimo del lavoro a fronte di un aumento del numero delle giornate lavorative.

È quanto sancito dal Tar Lazio, sez. III ter, n. 9157 con la sentenza depositata il 25 ottobre 2013. Il caso. Confermata l’esclusione della ricorrente da una procedura di gara con chiamata dall’albo ex art. 232 d.lgs. n. 163/2006 per l’aggiudicazione di Accordi Quadro ai sensi dell’art. 222 del medesimo testo normativo bandita dalle Poste ha presentato un’offerta con un costo minimo del lavoro, un numero di giorni lavorativi troppo diverso dagli standard delle tabelle ministeriali, giustificando il suo comportamento solo nelle more del processo, sì che le sue difese sono tardive. Non ha rispettato nemmeno l’onere di riassunzione dei dipendenti del precedente appaltatore imposto dal bando. Irrilevante, perciò, che l’offerta fosse al ribasso proposto un risparmio del 13% rispetto al range tra 0,20 e 10,99 del bando . Criteri di valutazione dell’offerta anomala e deroga delle tabelle ministeriali. La stazione appaltante ha l’obbligo di attenervisi, dato che sono predisposte dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi ex artt. 86 e 87 Cda. Non sono criteri assoluti ed inderogabili, ma costituiscono, in ogni caso, parametri normativi per valutare l’adeguatezza dell’offerta la PA ha il dovere di tenere prioritariamente in considerazione, commisurando il proprio giudizio di congruità ai valori indicati dal Ministero in attuazione della norma citata . Un significativo scostamento dagli stessi limiti costituisce un indice di anomalia dell'offerta, che, per essere disatteso, deve essere giustificato da specifiche ragioni aziendali e verificato attraverso un giudizio complessivo di remuneratività , ma non comporta un’esclusione ipso iure dalla gara e/o la declaratoria dell’anomalia CDS 4783/10, Tar Lecce 1600/11 e Campania 16568/10, 4916 e 4909/13 . Il bando non dava indicazioni sul numero di giornate lavorative e nessuna delle discrepanze rilevate dalla Commissione di verifica era stata eccepita nel ricorso, sì che sono tardive perché evidenziate nelle more del processo. In questi casi si deve tenere conto del quadro giuridico e fattuale esistente al momento in cui tale giudizio è stato formulato dalla commissione di gara con conseguente impossibilità di considerare elementi e circostanze dedotti dalla ricorrente, tanto più che le clausole del bando o le prescrizione tecniche dubbie od ambigue devono essere sempre interpretate secondo un criterio di ragionevolezza, volto a salvaguardare l'interesse della pubblica amministrazione, senza comportare illegittime esclusioni dalla gara stessa Tar Bolzano 299/13 CDS 5098, 5122 e 5160/13, con nota di Milizia, La disciplina dell’appalto pubblico alla luce dei recenti chiarimenti forniti dal Consiglio di Stato CDS 3843/13, 1150/12 e 7471/10 . Infine solo il giudizio negativo deve essere analiticamente chiarito, per il resto può bastare la motivazione per relationem alle giustificazioni del concorrente CDS 4761/13 , ma l’eventuale illegittimità di tale profilo motivazionale non può mai comportare l’annullamento dell’atto impugnato . Più lavoro, più risparmio non sempre è un vantaggio economico . Il rilevante scostamento del numero dei giorni lavorativi 299 rispetto agli standard del ministero 250 non è attendibile in quanto non tiene conto delle domeniche, delle festività obbligatorie e delle festività soppresse il cui totale copre pressoché integralmente il numero di giorni annui a tale numero vanno aggiunte le ferie che, per legge, spettano a ciascun lavoratore senza considerare, poi, che non si è tenuto conto in alcun modo di fattori, non controllabili dal datore di lavoro quali malattia, astensione ecc. , che indiscutibilmente incidono sul numero di medio di giorni lavorati da ogni dipendente . Lo stesso discorso vale per la quantificazione del costo del lavoro sono state ignorate le indennità di vestiario ed una tantum , nonché le spese relative alla riassunzione dei dipendenti della precedente aggiudicataria, come previsto dal bando. Infine non ha mai fornito alcuna valida giustificazione, pur obbligatoria, di tali discrepanze e mancate inclusioni dei dovuti cespiti, risultando tardiva ed inammissibile ogni difesa sul punto. Impossibile il ribasso se non c’è certezza sui benefici fiscali. L’art. 1 comma 256 l. n. 228/2012 ha confermato per il solo 2013 lasciando, quindi, comunque, allo stato, scoperto il successivo anno di efficacia dell’appalto i benefici previsti dall’art. 1 comma 6 d.l. n. 78/2009 per i contratti di solidarietà, l’agevolazione riferibile al c.d. training on job”, prevista dal comma 1 della disposizione predetta, non è stata prorogata per il 2013 e, pertanto, la stessa, comunque, è, anche in fatto, inidonea a giustificare lo scostamento dalla tabella ministeriale del costo del lavoro proposto dalla ricorrente . Non vi è, quindi, alcuna norma che renda certe queste agevolazioni per tutta la durata del contratto. È irrilevante, infine, l’aggiudicazione di un altro lotto alle stesse condizioni economiche, perché quell’offerta non prevedeva alcun obbligo di assunzione dei dipendenti del precedente appaltatore, che potevano essere impiegati con contratti di apprendistato od a progetto il cambio appalto e la relativa valutazione da parte dell’appaltante, infatti, opera solo per i lotti in cui è espressamente richiesto dal bando. I contratti atipici non esimono il datore dai propri oneri . Non è stata fornita alcuna specifica indicazione circa il rapporto tra tale peculiare forma contrattuale ed il numero di ore lavorative esigibili dai neo-assunti . I contratti di solidarietà difensiva, a progetto, il training on the job sono peculiari tipologie di contratti di lavoro a tempo determinato, spesso osteggiate dalla legge Fornero, incentivate dallo Stato nella lotta alla disoccupazione. Non esimono, però, il datore da assolvere a tutti gli oneri anche contributivi imposti per i contratti a tempo indeterminato, tanto più che la citata L. 92/12 art. 1, comma 23 prevede per tale tipologia di contratti un compenso non inferiore ai minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva . Ergo l’offerta è anomala ed è lecita l’esclusione.

TAR Lazio, sez. III ter, sentenza 10 - 25 ottobre 2013, n. 9157 Presidente Daniele - Estensore Francavilla Fatto Con ricorso notificato in data 08/11/12 e depositato il 21/11/12 la Romana Recapiti Group s.r.l. ha impugnato il provvedimento del 09/10/12, con cui Poste Italiane s.p.a. ha escluso la ricorrente dalla procedura di gara con chiamata dall’albo ex art. 232 d. lgs. n. 163/2006 per l’aggiudicazione di Accordi Quadro ai sensi dell’art. 222 del medesimo normativo, e la nota del 31/10/12 con cui sono state comunicate le aggiudicazioni relative ai lotti 4, 5, 8, 14, 16 e 24. La società Poste Italiane s.p.a., costituitasi in giudizio con memoria depositata il 04/12/12, ha chiesto il rigetto del ricorso. Anche le società Colonnette s.c.a.r.l., La Corrispondenza s.c.a.r.l. e Italposte Radio Recapiti s.r.l., costituitesi in giudizio con comparsa depositata il 28/11/12, hanno concluso per la reiezione del gravame. Con atto notificato il 07/12/12 e depositato in pari data la Romana Recapiti Group s.r.l. ha impugnato con motivi aggiunti la nota con cui Poste Italiane ha comunicato la reiezione della richiesta di riesame presentata dalla ricorrente ex art. 243-bis d.lgs. n. 163/06 del 16.11.2012. Con ordinanza n. 4592 del 14/12/12 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare ed ha ordinato il deposito della documentazione ivi indicata. Con atto notificato il 04/01/13 e depositato il 09/01/13 la ricorrente ha impugnato con ulteriori motivi aggiunti la nota del 07/12/12 con cui Poste Italiane s.p.a. ha comunicato le aggiudicazioni relative ai lotti 20 e 26. Alla pubblica udienza del 10 ottobre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Diritto Il Collegio ritiene di potere prescindere dall’esame dell’eccezione d’improcedibilità del ricorso, sollevata dalla resistente Poste Italiane s.p.a. nella memoria di replica depositata il 27/09/13, stante l’infondatezza, nel merito, del gravame. Con il ricorso principale la Romana Recapiti Group s.r.l. impugna il provvedimento del 09/10/12, con cui Poste Italiane s.p.a. ha escluso la ricorrente dalla procedura di gara con chiamata dall’albo ex art. 232 d. lgs. n. 163/2006 per l’aggiudicazione di Accordi Quadro ai sensi dell’art. 222 del medesimo normativo, e la nota del 31/10/12 con cui sono state comunicate le aggiudicazioni relative ai lotti 4, 5, 8, 14, 16 e 24. Il ricorso principale è infondato. Con la prima censura la ricorrente prospetta i vizi di eccesso di potere e violazione di legge sotto vari profili in ragione dell’insussistenza di un significativo scostamento del costo del lavoro, dalla stessa indicato, rispetto a quello previsto dalle pertinenti tabelle ministeriali in particolare, l’esponente avrebbe proposto un costo medio orario del lavoro pari a 14,98 euro, inferiore solo del 13% rispetto a quello ministeriale di riferimento individuato in euro 17,89 dalla resistente Poste Italiane s.p.a. - si veda il verbale n. 5 della seduta dell’11 luglio 2012 - o in euro 17,30 dalla ricorrente nella memoria depositata il 15/01/13 e così determinato in riferimento alle agevolazioni cui la stessa avrebbe avuto diritto per il ricorso al c.d. training on the job” e all’incremento del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi e, soprattutto, in ragione della rilevante discrepanza tra le ore lavorate annualmente nel computo della tabella ministeriale e le ore lavorate in concreto dai dipendenti di Romana Recapiti” pag. 5 dell’atto introduttivo , quantificate, le prime, in 250 giorni/anno e, le seconde, in 299 giorni/anno. Lo scostamento risultante, dopo i correttivi riconducibili a tali tre elementi, sarebbe, appunto, pari al 13% e, quindi, in linea con le offerte successive in graduatoria che si sono aggiudicate l’appalto per altro, il bando di gara stesso prevederebbe un margine di utile oscillante tra lo 0,20% e il 10,99% di talchè la stessa gara, essendo al ribasso, comporterebbe che l’offerta dell’ipotetica aggiudicataria avrebbe dovuto necessariamente discostarsi dal costo del lavoro quale definito dalle tabelle ministeriali. Il motivo è inammissibile ed infondato. Dall’esame degli atti di gara emerge che - in sede di giustificazioni preventive”, allegate all’offerta e depositate nella busta B1 in ossequio a quanto previsto dal punto 4 della lettera d’invito si veda, ad esempio, l’allegato n. 16 facente parte della documentazione depositata da Poste Italiane s.p.a. in data 03/01/13 , la ricorrente ha indicato un costo orario del lavoro pari ad euro 10,64 giustificando lo stesso in riferimento all’invocato beneficio dei c.d. contratti di solidarietà ex l. n. 102/2009 - con nota del 1 agosto 2012 la Romana Recapiti, nel riscontrare la richiesta di giustificazioni formulata dalla stazione appaltante ex art. 88 d. lgs. n. 163/2006, ha prodotto un contratto di solidarietà e una tabella che indica un costo orario del lavoro pari a 11,9252 si veda l’allegato n. 6 alla documentazione depositata da Poste Italiane s.p.a. il 19/09/13 la circostanza è confermata anche dalla pag. 8 della relazione di verifica del costo del lavoro redatta, per conto della ricorrente, dal consulente aziendale Edoardo Pinelli e depositata il 18/09/13 ove si dà atto che il costo di 11,94 indicato nelle offerte era stato determinato in virtù delle agevolazioni riconosciute alla forza lavoro della Romana Recapiti” - nel corso dell’audizione ex art. 88 comma 4 d. lgs. n. 163/2006, avvenuta il 31/08/12, il legale rappresentante della ricorrente ha giustificato i ribassi sul costo del lavoro in ragione delle agevolazioni, cui la stessa avrebbe avuto diritto per il ricorso al c.d. training on the job” e all’incremento del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi, e dell’utilizzazione dei contratti a progetto aggiungendo, poi, che, nel caso in cui tali benefici non dovessero essere più previsti dalla normativa vigente per gli anni 2013 e 2014, l’elasticità di Romana Recapiti Group, la sua capillarità sul territorio romano e l’evoluzione contrattuale ed organizzativa permetteranno di non superare negli anni di vigenza previsti dal bando di gara le indicazioni di costo fornite” verbale del 31 agosto 2012 - con provvedimento dell’8 ottobre 2012 la stazione appaltante ha escluso la ricorrente evidenziando l’insussistenza di elementi certi da cui desumere la copertura normativa delle agevolazioni invocate, l’incongruenza del richiamo alla figura del c.d. training on the job” in quanto lo stesso non comporta, per il datore di lavoro, minori oneri rispetto ai contratti a tempo indeterminato e la mancata previsione, da parte dell’offerente, dell’obbligo, previsto dal disciplinare di gara, di assumere il personale impiegato dal precedente appaltatore - nel preavviso di ricorso ex art. 243 bis d. lgs. n. 163/2006 del 31 ottobre 2012 la ricorrente ha indicato un costo del lavoro medio orario pari ad euro 14,98 anche sulla base di un’ipotesi che considera il parametro di 299 giorni lavorativi annui invece dei 250 stabiliti dalla tabella ministeriale e che non prevede l’indennità una tantum” e l’indennità vestiario. Così ricostruita, in fatto, la vicenda, deve, in diritto, essere evidenziato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento, con riferimento al costo del lavoro, le tabelle predisposte dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, ai sensi dell'art. 87, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, anche se non costituiscono parametri assoluti e inderogabili, rappresentano, comunque, un parametro normativo di valutazione di adeguatezza dell'offerta che la stazione appaltante ha il dovere di tenere prioritariamente in considerazione, commisurando il proprio giudizio di congruità ai valori indicati dal Ministero in attuazione della norma citata. Ne consegue che, se il mancato rispetto dei minimi tabellari del costo del lavoro non determina di per sé l'automatica esclusione dalla gara, è pur vero che un significativo scostamento dagli stessi limiti costituisce un indice di anomalia dell'offerta, che, per essere disatteso, deve essere giustificato da specifiche ragioni aziendali e verificato attraverso un giudizio complessivo di remuneratività in questo senso, tra le altre, Cons. Stato sez. VI n. 4783/2010 TAR Puglia – Lecce n. 1600/2011, TAR Campania – Napoli n. 16568/2010 Ciò posto, deve essere evidenziato che la prima censura è, innanzi tutto, inammissibile perché si basa su un costo del lavoro orario medio, pari a 14,98 euro, di gran lunga diverso da quello indicato sia in sede di offerta euro 10,64 che di giustificazione euro 11,92 ed, inoltre, invoca a fondamento della congruità dell’offerta una circostanza ovvero l’utilizzazione di un parametro di 299 giorni di lavoro/anno nettamente differente rispetto a quello di 250 giorni/anno previsto dalla tabella ministeriale mai evidenziata negli atti di gara propedeutici all’adozione del gravato provvedimento di esclusione. Ciò comporta l’inutilizzabilità di tali dati ai fini dello scrutinio della legittimità del giudizio di anomalia che deve essere valutata con riferimento al quadro giuridico e fattuale esistente al momento in cui tale giudizio è stato formulato dalla commissione di gara con conseguente impossibilità di considerare elementi e circostanze dedotti dalla Romana Recapiti Group s.r.l. solo successivamente. Pertanto, l’unico dato in relazione al quale deve essere valutata la congruità dell’offerta presentata dalla ricorrente non può che essere quello indicato dalla stessa esponente nell’ambito del procedimento amministrativo di valutazione dell’anomalia e, quindi, con riferimento ad un costo orario del lavoro che può, al massimo, essere quantificato in euro 11,92 e non già, come pretende la Romana Recapiti, in euro 14,98 la circostanza in esame, per altro, rende non conferente il paragone che la ricorrente stessa pretende di effettuare attraverso il richiamo alle altre offerte risultate aggiudicatarie e che, secondo quanto evidenziato dall’esponente nella memoria depositata il 15 gennaio 2013, presentano un costo orario variabile tra 13,87 e 17,27 euro per ciascun lotto e, quindi, significativamente superiore a quello indicato dalla Romana Recapiti nel corso della gara. A ciò si aggiunga che, anche nel merito, la giustificazione fornita in riferimento al parametro di 299 giorni/anno, proposto solo con l’avviso ex art. 243 bis d. lgs. n. 163/2006 del 31 ottobre 2012, e, quindi, in epoca successiva al gravato provvedimento di esclusione dalla procedura, risulta del tutto incongruente ed inattendibile. Ed, infatti, il rilevante scostamento dal parametro di 250 giorni/anno, utilizzato dalle tabelle ministeriali per il calcolo del costo del lavoro, non è attendibile in quanto non tiene conto delle domeniche, delle festività obbligatorie e delle festività soppresse il cui totale copre pressoché integralmente il numero di giorni annui a tale numero vanno aggiunte le ferie che, per legge, spettano a ciascun lavoratore senza considerare, poi, che il criterio prospettato dalla ricorrente non tiene conto in alcun modo di fattori, non controllabili dal datore di lavoro quali malattia, astensione ecc. , che indiscutibilmente incidono sul numero di medio di giorni lavorati da ogni dipendente. Sul punto, le giustificazioni formulate, per la prima volta, nel documento costituente l’allegato A alla richiesta del 31/10/12 ex art. 243 bis d. lgs. n. 163/2006 e, quindi, dopo l’adozione del gravato provvedimento di esclusione , risultano del tutto generiche ed irrilevanti dal momento che, in quella sede, la ricorrente si è limitata ad evidenziare che per quanto concerne la programmazione dei piani feriali, l’Azienda riesce a pianificare le ferie del personale in linea con la diminuzione del traffico postale” con ciò non rendendo conto delle ragioni per cui, secondo tale prospettazione, le giornate di ferie non inciderebbero sul numero di giorni/anno di lavoro riferibili a ciascun dipendente. Per altro, con la relazione del consulente Pinelli del 10 luglio 2013, la ricorrente ha fornito una spiegazione ancora diversa oltre che mai prospettata nel corso del procedimento e, quindi, per questo inammissibile ai fini della valutazione della congruità dell’offerta circa le ragioni del mancato computo delle ferie nel monte ore annuo delle giornate lavorate evidenziando che l’azienda come prassi non assume altro personale per i 26 giorni di ferie degli addetti al servizio, essendo in grado di sopperirvi utilizzando le altre risorse di personale non specificamente impiegato nel servizio per Poste Italiane” pag. 4 della relazione la circostanza in esame, però, conferma l’inattendibilità dell’offerta proposta dalla ricorrente in quanto la stessa intende inammissibilmente espungere dall’ambito del costo del lavoro sostenuto nell’ambito dell’appalto quello riferibile ai sostituti impiegati nell’esecuzione della prestazione contrattuale durante il periodo di ferie dei dipendenti. Proprio la predetta relazione, poi, dà esplicitamente atto che i dati ivi elaborati sono diversi da quelli indicati dalla ricorrente in sede di offerta si veda pagina 6 ne consegue che nelle offerte sono state erroneamente indicate non le ore in concreto lavorabili per Poste Italiane ma tutte quelle necessarie per svolgere il 100% dei servizi di Poste” nella stessa pagina si parla di rideterminazione” del monte ore effettivo . Solo per esigenza di completezza è, altresì, da rilevare che anche il costo medio di euro 14,98, prospettato per la prima volta nell’avviso ex art. 243 bis d. lgs. n. 163/2006 e nel ricorso, risulta, sulla base della stessa ricostruzione presente nell’atto introduttivo, inferiore del 13% a quello della tabella ministeriale ora, se è vero che, sulla base della giurisprudenza richiamata, la tabella non costituisce un limite inderogabile, è pur vero che uno scostamento dalla stessa, nella fattispecie congruo il 13% e, soprattutto, ulteriore rispetto a quello asseritamente già giustificato” attraverso l’inammissibile mutamento del parametro giorni/anno lavorati, avrebbe dovuto essere, a sua volta, autonomamente giustificato attraverso circostanze specifiche e plausibili mai nemmeno dedotte nel gravame. Con la seconda censura la ricorrente prospetta il vizio di eccesso di potere sotto vari profili ritenendo illegittima l’omessa considerazione, ai fini della valutazione di congruità del costo del lavoro, dei benefici normativi riconducibili al c.d. training on the job” e all’incremento del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi in quest’ottica, la Romana Recapiti deduce di avere quantificato il costo del lavoro nella stessa misura indicata con riferimento al lotto n. 38 rispetto al quale è risultata aggiudicataria. Il motivo è infondato. Come in più occasioni evidenziato dalla giurisprudenza, le giustificazioni in sede di anomalia dell’offerta non possono consistere in asserzioni apodittiche o in generici riferimenti a benefici fiscali o contributivi o a favorevoli condizioni di mercato, ma devono essere specifiche e corredate da idonea documentazione giustificativa Cons. Stato sez. I n. 4881/2012 . Ne consegue che, come già precisato, l’attendibilità delle giustificazioni fornite dalla concorrente non può non tenere conto del quadro normativo e fattuale esistente al momento in cui la stazione appaltante ha effettuato la valutazione di anomalia. In quest’ottica non è in contestazione che, nel momento in cui la commissione di gara ha valutato la congruità del costo del lavoro indicato dalla ricorrente, le agevolazioni concernenti il c.d. training on the job” e l’incremento del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi non presentavano un idoneo supporto normativo tenuto conto della durata del contratto, prevista dalla lex specialis in 24 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2013. Ne consegue che del tutto legittimamente la stazione appaltante ha ritenuto di non considerare i predetti benefici ai fini della valutazione del costo del lavoro in quanto gli stessi erano, all’epoca, subordinati ad un evento futuro ed incerto e, comunque, indipendente dalla volontà della ricorrente ovvero la proroga normativa laddove l’esistenza di tali benefici per l’anno 2012 e la dedotta reiterazione degli stessi nel corso degli anni non legittimava un giudizio prognostico di permanenza di tali benefici, come, del resto, confermato dall’evoluzione della disciplina normativa intervenuta in epoca successiva al gravato provvedimento di esclusione dalla procedura comparativa. Ed, infatti, se l’art. 1 comma 256 l. n. 228/2012 ha confermato per il solo 2013 lasciando, quindi, comunque, allo stato, scoperto il successivo anno di efficacia dell’appalto i benefici previsti dall’art. 1 comma 6 d. l. n. 78/2009 per i contratti di solidarietà, l’agevolazione riferibile al c.d. training on job”, prevista dal comma 1 della disposizione predetta, non è stata prorogata per il 2013 e, pertanto, la stessa, comunque, è, anche in fatto, inidonea a giustificare lo scostamento dalla tabella ministeriale del costo del lavoro proposto dalla ricorrente. Assolutamente inconferente ed irrilevante, poi, è quanto dedotto nella censura circa l’avvenuta aggiudicazione del lotto n. 38 in favore della ricorrente sulla base di un costo del lavoro identico a quello indicato per gli altri lotti la circostanza in esame, infatti, per la sua equivocità, non costituisce significativo indice dell’illegittimità della valutazione posta a fondamento del gravato provvedimento di esclusione in quanto parte dall’indimostrato presupposto della congruità dell’offerta presentata per il lotto n. 38 ed è, comunque, congruamente spiegata dalla stazione appaltante con la mancata operatività, per il predetto lotto, del meccanismo automatico di individuazione dell’offerta anomala previsto dall’art. 86 comma 1° d. lgs. n. 1633/2006 come desumibile anche dall’allegato n. 1 della documentazione depositata da Poste Italiane il 19/09/13 . Con la terza censura la ricorrente contesta la legittimità della valutazione della commissione in relazione al numero complessivo delle risorse richieste per l’espletamento del servizio evidenziando che l’obbligo di assunzione dei lavoratori impiegati dal precedente appaltatore, ivi richiamato, non riguarderebbe i lotti coperti dai contratti di solidarietà e, comunque, quelli precedentemente gestiti dalla ricorrente laddove, in ogni caso, nelle ipotesi di nuove assunzioni, la stessa potrebbe ricorrere a contratti di apprendistato e a contratti a progetto i quali ultimi comporterebbero un costo minore, quanto all’aspetto contributivo, rispetto ai contratti a tempo determinato. Il motivo è inaccoglibile. Va, innanzi tutto, rilevato che la censura concerne un profilo motivazionale del provvedimento di esclusione del tutto autonomo ed ulteriore rispetto a quelli già esaminati in sede di valutazione dei precedenti motivi in quanto non concernente il rilevante scostamento del costo del lavoro dalle tabelle ministeriali posto a fondamento del giudizio di anomalia dell’offerta ne consegue che l’eventuale illegittimità di tale profilo motivazionale non potrebbe mai comportare l’annullamento dell’atto impugnato. In ogni caso, anche nel merito la censura è infondata in quanto la valutazione effettuata dalla stazione appaltante non può che riguardare i soli casi in cui il c.d. cambio appalto” ha la possibilità di operare in concreto e, quindi, per i lotti per cui la ricorrente all’epoca non gestiva il servizio come si evince, del resto, dal modus operandi” seguito da Poste Italiane che nel procedimento di valutazione dell’anomalia ha chiesto chiarimenti distinti in relazione ai vari lotti inoltre, l’esponente non ha dimostrato in giudizio che il costo del lavoro nel contratto a progetto è inferiore, per il profilo contributivo, a quello di un contratto a tempo indeterminato laddove il dato normativo, costituito dall’art. 1 comma 23 l. n. 92/2012, prevede per tale tipologia di contratti un compenso non inferiore ai minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva. A ciò si aggiunga che il riferimento alla possibilità di ricorrere all’apprendistato è stato inammissibilmente introdotto, per la prima volta, in sede di ricorso e non è presente nelle giustificazioni rese nel corso del procedimento amministrativo in ogni caso il richiamo all’istituto, per la sua assoluta genericità manca ogni specifica indicazione circa il rapporto tra tale peculiare forma contrattuale ed il numero di ore lavorative esigibili dai neo-assunti , è inidoneo a giustificare l’offerta proposta dalla ricorrente. Inaccoglibile, infine, è la quarta censura la quale prospetta, in relazione ai provvedimenti di aggiudicazione dei lotti 4, 5, 8, 14, 16 e 24, il vizio d’illegittimità derivata, in riferimento all’insussistenza della quale si rinvia a quanto in precedenza evidenziato, e, comunque, la mancata previa valutazione delle circostanze indicate nel preavviso di ricorso, da ritenersi, in realtà, infondate ed inammissibili come già precisato. Per questi motivi il ricorso principale è infondato e deve essere respinto. Con atto notificato il 07/12/12 e depositato in pari data la ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti la nota del 16.11.2012, con cui Poste Italiane ha comunicato la reiezione della richiesta di riesame presentata dalla ricorrente ex art. 243 bis d.lgs. n. 163/06. Il ricorso per motivi aggiunti è infondato. Con un’unica articolata censura la ricorrente prospetta l’illegittimità della mancata valutazione, da parte della stazione appaltante, delle circostanze prospettate nella richiesta ex art. 243 bis d. lgs. n. 163/2006 del 31 ottobre 2013. Il motivo è inaccoglibile. Va, innanzi tutto, rilevato che le circostanze indicate nella citata richiesta ex art. 243 bis sono state integralmente trasfuse nel ricorso principale di talchè alle stesse è riferibile la valutazione d’infondatezza ed inammissibilità effettuata dal Collegio in occasione dell’esame delle censure in precedenza indicate. In ogni caso, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 243 bis d. lgs. n. 163/2006, l’omessa valutazione – da parte della stazione appaltante – dell’istanza di annullamento in autotutela non comporta alcun effetto sulla legittimità degli atti di gara ma può, al più, rilevare in relazione al regolamento delle spese processuali e del risarcimento del danno in occasione dell’eventuale contenzioso giurisdizionale. Con ulteriore atto notificato il 04/01/13 e depositato il 09/01/13 la Romana Recapiti Group s.r.l. ha impugnato con motivi aggiunti la nota del 07/12/12 con cui Poste Italiane s.p.a. ha comunicato le aggiudicazioni relative ai lotti 20 e 26. Anche il predetto ricorso per motivi aggiunti è infondato e deve essere respinto in quanto con il gravame in questione la ricorrente si è limitata a riproporre integralmente, avverso i provvedimenti di aggiudicazione dei lotti 20 e 26, le censure già formulate nel ricorso principale e nel primo ricorso per motivi aggiunti della cui infondatezza ed inammissibilità si è già dato atto in precedenza. Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto. La peculiarità delle questioni oggetto di causa di causa giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza Ter definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto 1 respinge il ricorso 2 dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.